CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 46116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2022 il Tribunale di Verona ha accolto l'appello promosso dal Pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha disposto, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] sia sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano sottoposti alla misura del divieto di dimora nel territorio della regione Veneto, ritenendoli gravemente indiziati di quattro furti aggravati (artt. 110, 624, 625 n.2, n. 4, n. 5 e n. 8 ter) commessi in Verona il 1 luglio 2021 ai danni di quattro anziani (i signori Foligno, Berti, Agnello e Lugobonì) e dell'uso indebito di due delle quattro carte di credito provento dei furti (art. 493 ter cod. pen.), in specie quelle sottratte a Foligno e Berti. Va precisato che, nel respingere la richiesta, il G.i.p. di Verona aveva ritenuto sussistenti a carico dei tre indagati gravi indizi del reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, il 2 luglio 2021, a Padova, erano stati trovati in possesso delle carte di credito sottratte ad Agnello e Lugoboni. Il G.i.p., ritenuta, in forza della diversa qualificazione giuridica dei fatti, la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Padova, aveva valutato non vi fossero ragioni di urgenza e aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Padova. 2. Il difensore degli indagati ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del 10 giugno 2022 deducendo errata applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Il difensore contesta, in primo luogo, la gravità del quadro indiziario. Osserva, in particolare, che la collocazione degli indagati sul luogo dei furti è avvenuta sulla base delle celle attivate dalle utenze telefoniche in uso agli stessi, ma il dato così acquisito non indica «l'esatto luogo ove si colloca in un determinato momento l'apparato cellulare oggetto di monitoraggio» e neppure è certo che, al momento dell'attivazione delle celle, gli apparati mobili monitorati fossero nella concreta disponibilità degli indagati. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la difesa si duole dell'applicazione della custodia in carcere. Sottolinea che la misura del divieto di dimora è stata ritenuta proporzionata per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, in ipotesi accusatoria, avrebbero tenuto un comportamento identico a quello ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che la massima misura non può essere giustificata dalla pendenza di altro procedimento per fatti analoghi presso l'autorità giudiziaria di Torino e che la misura del divieto di dimora non ha ragion d'essere, essendo inidonea ad impedire la consumazione di reati analoghi a quelli per cui si procede. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di più furti pluriaggravati accompagnati dall'indebito utilizzo di carte di credito tenendo conto delle denunce delle persone offese; del riscontrato utilizzo indebito delle carte sottratte per effettuare prelievi di contanti, alcuni dei quali andati a buon fine; dei fatto che, come risulta dai filmati acquisiti, i furti furono commessi da individui corrispondenti agli indagati per fattezze, abbigliamento e corporatura e così fu anche per l'utilizzo delle carte. A tali dati si aggiungono quelli emersi dai tabulati telefonici che collocano gli indagati, tutti insieme, a Verona, in luoghi compatibili con quelli della consumazione dei reati. Secondo il Tribunale, tale quadro indiziario è rafforzato dalla constatazione che il 2 luglio 2021 i tre indagati erano ancora insieme; che nella macchina da loro utilizzata furono rivenute le carte di credito sottratte ad Agnello e Lugoboni; che la [OSCURATO:PERSONA] fu vista passare di soppiatto quelle carte a [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo fu visto nasconderle sotto il sedile dell'auto. Si tratta di motivazioni non incongrue né manifestamente illogiche con le quali la difesa non si confronta. Si limita infatti ad osservare che le celle telefoniche non individuano la posizione esatta di un telefono, cosi trascurando il significato indiziario delle riprese delle videocamere di sorveglianza. Sottolinea, inoltre, che i telefoni avrebbero potuto non essere nella disponibilità degli indagati ignorando che furono trovati in loro possesso il giorno successivo ai fatti. Si deve ricordare, allora che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per Cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che Io hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Quando - come nel caso in esame - la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazìone di una diversa valutazione dì circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) e dell'art. 275 cod. proc. pen. e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura applicata. Rileva, in particolare, che la scelta di applicare al solo [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere è contraddittoria rispetto alla scelta compiuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali è stata applicata una misura non privativa della libertà personale. Si osserva in proposito che il Tribunale ha ritenuto esistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in ragione delle modalità dei fatti, indicative di una particolare abilità nell'individuare e ingannare le vittime, e della reiterazione delle condotte illecite nell'arco della medesima giornata. A tali valutazioni, nei caso di [OSCURATO:PERSONA], si è aggiunta la constatazione che egli è stato sottoposto a misura cautelare per fatti analoghi dall'[OSCURATO:PERSONA] dì Torino, è quindi gravemente indiziato non solo dei reati oggetto del presente giudizio, ma anche di altri analoghi delitti. Non è manifestamente illogico, né contraddittorio, aver ritenuto che, in ragione di ciò, le esigenze cautelari fossero più pregnanti per [OSCURATO:PERSONA] che per gli altri due indagati, mai attinti da provvedimenti cautelari e quindi mai in precedenza gravemente indiziati di reati della stessa specie. Quanto all'asserita inadeguatezza della misura del divieto di dimora a prevenire il pericolo di reiterazione di reati analoghi, è appena il caso di rilevare: che, verificata la gravità del quadro indiziario e la ricorrenza delle esigenze cautelar' di cui all'art. 274 cod. proc. pen., il giudice deve applicare una delle cautele previste dalla legge, seguendo i criteri di proporzionalità e adeguatezza delineati nell'art. 275; che non è consentita «una completa rinuncia al trattamento cautelare sul presupposto dell'inidoneità di ciascuna delle misure astrattamente applicabili all'effettiva tutela delle esigenze individuate» (in tal senso: Sez. 6, n. 19628 del 23/03/2004, Savino, Rv. 228432); che, nel caso di specie, la scelta operata non è certo pregiudizievole per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali non hanno dunque ragione di dolersene. In conclusione, l'apprezzamento della pericolosità, riservato al giudice di merito, appare congruamente e logicamente motivato e, per questo, non censurabile nel presente giudizio di legittimità (tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 24/01/2019, Spinellì, Rv. 275851; Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998. Lamsadeq, Rv. 211755). 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue !a condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascun di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a( pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. con ri