CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 33564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 05/12 /2025, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 2, D.L. n. 4/2019 per aver omesso di comunicare all'INPS nel termine di 30 giorni il suo stato di detenzione, rilevante ai fini della variazione del reddito del nucleo familiare ai sensi dell'art.3 comma 13, del citato decreto. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato affidando il ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando la irrilevanza penale della condotta omissiva contestata, posto che l'omessacomunicazione del sopravvenuto stato di detenzione a seguito di applicazione di misura cautelare personale non costituisce un'informazione dovuta irrilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio bensì una causa di sospensione prevista dall'art. 7, comma 2, D.I. n. 4/2019. Evidenzia che il suddetto articolo 7 ter, nel disciplinare la sospensione del beneficio, non pone alcun obbligo di comunicazione in capo al beneficiario sottoposto a misura cautelare, ma individua espressamente nell'autorità giudiziaria il soggetto ottenuto ad attivare la procedura di sospensione. Il ricorrente evidenzia di aver argomentato con memoria difensiva le suddette doglianze richiamando espressamente i principi espressi da plurime sentenze della Corte di legittimità, che tuttavia non sono state esaminate dal giudice a quo deducendo anche l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 4.11 ricorrente ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Invero, l'art. 3, comma 13, D.L. n.4 del 2019 stabilisce che: "Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3". Si precisa altresì che l'art. 7 ter del D.L. n.14 del 2019 stabilisce, al primo comma, che: "Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di 2procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13". Ne segue che, l'art. 7 ter, facendo riferimento sia al beneficiario che al richiedente, stante l'espresso richiamo all'art. 3, comma 13, stabilisce la disciplina della sospensione dell'erogazione del beneficio, la quale opera anche in caso di sopravvenuta misura cautelare che incide sulla scala di equivalenza, non rilevando che la misura cautelare attinga al richiedente- beneficiario del reddito, o un qualunque componente del nucleo familiare che ne benefici. Quanto alla disciplina dell'effetto sospensivo, al secondo comma, l'art. 7 ter prevede che: "I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto". Si richiama altresì il quarto comma della medesima norma, secondo il quale: "Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condanna". Tanto premesso, si osserva che al riguardo, recentissimamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la suddetta norma, nel prevedere la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo possa costituire condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. citato, in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, Rv. 288106 - 01). Inoltre, si è precisato che lo nozione di "stato detentivo" di taluno dei componenti il proprio nucleo familiare, rilevante ai fini della determinazione dell'entità del beneficio percepibile, dev'essere intesa come riferito sia alla detenzione carceraria sia a quella domiciliare (Sez.3, n. 24419 del 21/02/2025, Rv. 288397 - 01). Nel caso in disamina, si contesta al ricorrente di aver omesso di comunicare all'INPS nel termine di legge, successivamente alla presentazione della domanda (effettuata in data 19/04/2019) e dopo essere stato ammesso alla fruizione del beneficio, il proprio stato detentivo, rilevante ai fini della variazione del reddito del nucleo familiare ai sensi dell'art. 3, comma 13 D.L. n.4/2019, essendo stato 3attinto da misura cautelare in carcere e continuando a percepire il reddito di cittadinanza. Pertanto, nel caso qui prospettato tegil ci si trova dinanzi ad una situazione che è causa di "sospensione del beneficio", così come disposto dall'art. 7 -ter del medesimo D.L., norma che, sancendo l'effetto sospensivo del beneficio, esclude dunque la possibilità che la relativa omissione rilevi ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, non potendo ricondursi il difetto di informazione del mutamento dello status libertate del richiedente o del beneficiario cd€1=tre~-nel novero delle informazioni dovute e rilevanti, non solo ai fini della revoca, ma anche ai fini della sola riduzione del beneficio secondo la scala di equivalenza, in conseguenza del mutamento della composizione del nucleo familiare. Ed infatti il legislatore, come già esposto, nel disciplinare la sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione della misura cautelare personale, ha espressamente previsto il dovere in capo al giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti di sospensione del beneficio, invitando l'indagato, nel primo atto cui è presente a dichiarare se goda o meno del reddito di cittadinanza, ma non postulando in capo a quest'ultimo alcun obbligo di comunicazione all'ente erogatore. Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio rileva ai sensi dell'art. 609, comma 2 ,cod. proc. pen. che il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice è insussistente, perché la condotta di mancata comunicazione dell'assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nel suo ambito di applicazione e, dunque, non è rilevante penalmente. 2.La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 4