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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 38835/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. /1;LiGe-- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 11 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la detenzione domiciliare, per l'espiazione di una pena pari a sei mesi di reclusione, ha revocato tale ordinanza, ha negato la concessione dell'affidamento in prova ritenendo la misura inidonea a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato e, stante il sopravvenuto nuovo cumulo, che ha posto in espiazione una pena complessiva di due anni e quattro mesi di reclusione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto dimostrata la pericolosità dell'istante dai suoi precedenti penali, relativi a reati analoghi commessi sino al 2022, dai procedimenti pendenti per delitti di truffa, falsa testimonianza ed altro, dalle segnalazioni di polizia per fatti commessi sino al 2023, e dalla mancanza di un'attività lavorativa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 Ond.pen..

Il Tribunale ha rigettato la richiesta di affidamento in prova sulla base solo di una serie di procedimenti pendenti relativi a reati contro il patrimonio, in sé non ostativi alla concessione della misura alternativa e in ordine ai quali non sussiste pericolo di recidiva.

Egli non è collegato alla criminalità organizzata, e quindi non si comprende quale sia la ragione ostativa alla concessione del beneficio.

Il Tribunale non ha affatto valutato il requisito della revisione critica del proprio passato, e comunque non ha applicato i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sufficiente che il processo di revisione sia iniziato, non essendo necessario che esso sia stato portato a completamento.

Inoltre non ha tenuto conto della buona condotta tenuta in libertà, benché egli non abbia fatto registrare condotte penalmente rilevanti commesse dopo il 2012.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 666, 678 cod.proc.pen., 13 e 47 Ord.pen.

Il Tribunale ha emesso la sua decisione senza acquisire una relazione aggiornata, la cui acquisizione è obbligatoria, e basandosi solo su una relazione dei Carabinieri datata 10/06/2023 e sul certificato del casellario giudiziale.

Non ha tenuto conto, quindi, della condotta recente del ricorrente e della possibile evoluzione positiva della sua personalità, mentre l'esame dei comportamenti attuali del condannato è indispensabile per formulare un giudizio prognostico di buon esito della misura e di prevenzione dal pericolo di recidiva, in particolare valutando l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, la buona prospettiva di risocializzazione, l'attaccamento al contesto familiare, in ordine al quale è irrilevante il suo deferimento, nell'aprile 2023, per i delitti di violazione degli obblighi familiari e di violenza privata, atteso che il consenso della moglie ad accoglierlo in casa dimostra che tra loro non vi sono problemi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è generico e manifestamente infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, nonché generico.

Il ricorrente lamenta l'omessa concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ricordando che, ai sensi dell'art. 47 Ord.pen. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, esso richiede l'avvio di un processo critico di riflessione, che non deve necessariamente essere completato, e il suo diniego non può fondarsi solo sulla gravità dei reati commessi o sui delitti pregressi, in quanto deve essere valutata l'evoluzione della personalità e, quindi, la condotta tenuta successivamente ad essi.

Non si confronta adeguatamente, però, con l'ordinanza impugnata, che ha applicato correttamente tali principi in quanto ha valorizzato, rilevandone la valenza negativa, proprio la condotta recente del ricorrente, caratterizzata da numerosi delitti commessi tra il 2019 e il 2021, e da precedenti di polizia o carichi pendenti per condotte tenute sino al 2023, tra cui un delitto di falsa testimonianza commesso il 01/02/2023 e un "deferimento" risalente al 28/04/2023, riferito dallo stesso ricorrente.

Questo motivo di ricorso è, inoltre, manifestamente infondato laddove critica come carente la motivazione dell'ordinanza impugnata perché afferma l'assenza di prova dell'avvio di un percorso socio-riabilitativo, senza indicare alcun elemento che provi l'avvio di tale percorso, e laddove afferma che il ricorrente ha tenuto in libertà una condotta ineccepibile, non commettendo reati «dopo il fatto del 2012», dal momento che i delitti giudicati definitivamente, per i quali egli deve espiare la pena indicata nel cumulo emesso in data 16/02/2024, sono stati commessi tra il 2018 e il 2022.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.

Il ricorrente lamenta l'omessa acquisizione di una relazione aggiornata o di una relazione di sintesi predisposta dalla équipe carceraria, ma non indica quali elementi positivi una simile relazione potrebbe contenere, idonei per orientare verso una decisione diversa.

Egli ricorda anche in questo motivo che, per la concessione della misura alternativa, è sufficiente l'avvio di una revisione critica e non il suo completamento, ma non afferma in modo esplicito di avere iniziato tale percorso riabilitativo, e tanto meno indica da quali elementi si possa dedurre tale inizio, che l'ordinanza afferma essere del tutto indinnostrato; la condotta tenuta sino all'aprile 2023, riportando denunce per gravi reati, è, pertanto, idonea a rendere logica e coerente con tali elementi oggettivi la valutazione del Tribunale di sorveglianza circa l'assenza di una revisione critica, sia pure embrionale.

Il ricorrente afferma altresì, genericamente, che la mancanza di un lavoro non è ostativa alla concessione della misura alternativa, se si svolge attività di volontariato, ma non dimostra l'effettivo svolgimento di quest'ultima attività, né allega elementi che dimostrino un suo impegno nella ricerca di un lavoro o la sua partecipazione ad iniziative da cui dedurre, concretamente, il suo tentativo di risocializzazione e di cambiamento dello stile di vita, sino al recente passato caratterizzato da condotte antisociali e da una pluralità di reati.

L'ordinanza impugnata, pertanto, si è conformata ai principi stabiliti da questa Corte, secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l'osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Rv. 266209; vedi anche Sez. 1,n. 316 del 05/11/2018, dep. 2019, Rv. 274545).

Essa ha motivatamente dedotto la pericolosità sociale dell'istante dai suoi precedenti penali, relativi a delitti commessi dal 2007 sino al 2022, e soprattutto dai molti procedimenti ancora pendenti per reati in parte di natura analoga a quelli già giudicati e in parte di natura diversa, e dalla mancanza di un lavoro retribuito o dello svolgimento di un'attività di pubblica utilità, tutti elementi accertati sino all'anno 2023 e quindi in epoca recente.

Il ricorso, come sottolineato, non si confronta con questa motivazione, omettendo di allegare situazioni e circostanze diverse, idonee per dimostrare, al contrario, l'inizio di un percorso riabilitativo, il mutamento dello stile di vita e l'assenza di un pericolo di recidivanza.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. /1;LiGe-- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la detenzione domiciliare, per l'espiazione di una pena pari a sei mesi di reclusione, ha revocato tale ordinanza, ha negato la concessione dell'affidamento in prova ritenendo la misura inidonea a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato e, stante il sopravvenuto nuovo cumulo, che ha posto in espiazione una pena complessiva di due anni e quattro mesi di reclusione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto dimostrata la pericolosità dell'istante dai suoi precedenti penali, relativi a reati analoghi commessi sino al 2022, dai procedimenti pendenti per delitti di truffa, falsa testimonianza ed altro, dalle segnalazioni di polizia per fatti commessi sino al 2023, e dalla mancanza di un'attività lavorativa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 Ond.pen.. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di affidamento in prova sulla base solo di una serie di procedimenti pendenti relativi a reati contro il patrimonio, in sé non ostativi alla concessione della misura alternativa e in ordine ai quali non sussiste pericolo di recidiva. Egli non è collegato alla criminalità organizzata, e quindi non si comprende quale sia la ragione ostativa alla concessione del beneficio. Il Tribunale non ha affatto valutato il requisito della revisione critica del proprio passato, e comunque non ha applicato i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sufficiente che il processo di revisione sia iniziato, non essendo necessario che esso sia stato portato a completamento. Inoltre non ha tenuto conto della buona condotta tenuta in libertà, benché egli non abbia fatto registrare condotte penalmente rilevanti commesse dopo il 2012. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 666, 678 cod.proc.pen., 13 e 47 Ord.pen. Il Tribunale ha emesso la sua decisione senza acquisire una relazione aggiornata, la cui acquisizione è obbligatoria, e basandosi solo su una relazione dei Carabinieri datata 10/06/2023 e sul certificato del casellario giudiziale. Non ha tenuto conto, quindi, della condotta recente del ricorrente e della possibile evoluzione positiva della sua personalità, mentre l'esame dei comportamenti attuali del condannato è indispensabile per formulare un giudizio prognostico di buon esito della misura e di prevenzione dal pericolo di recidiva, in particolare valutando l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, la buona prospettiva di risocializzazione, l'attaccamento al contesto familiare, in ordine al quale è irrilevante il suo deferimento, nell'aprile 2023, per i delitti di violazione degli obblighi familiari e di violenza privata, atteso che il consenso della moglie ad accoglierlo in casa dimostra che tra loro non vi sono problemi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è generico e manifestamente infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, nonché generico. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ricordando che, ai sensi dell'art. 47 Ord.pen. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, esso richiede l'avvio di un processo critico di riflessione, che non deve necessariamente essere completato, e il suo diniego non può fondarsi solo sulla gravità dei reati commessi o sui delitti pregressi, in quanto deve essere valutata l'evoluzione della personalità e, quindi, la condotta tenuta successivamente ad essi. Non si confronta adeguatamente, però, con l'ordinanza impugnata, che ha applicato correttamente tali principi in quanto ha valorizzato, rilevandone la valenza negativa, proprio la condotta recente del ricorrente, caratterizzata da numerosi delitti commessi tra il 2019 e il 2021, e da precedenti di polizia o carichi pendenti per condotte tenute sino al 2023, tra cui un delitto di falsa testimonianza commesso il 01/02/2023 e un "deferimento" risalente al 28/04/2023, riferito dallo stesso ricorrente. Questo motivo di ricorso è, inoltre, manifestamente infondato laddove critica come carente la motivazione dell'ordinanza impugnata perché afferma l'assenza di prova dell'avvio di un percorso socio-riabilitativo, senza indicare alcun elemento che provi l'avvio di tale percorso, e laddove afferma che il ricorrente ha tenuto in libertà una condotta ineccepibile, non commettendo reati «dopo il fatto del 2012», dal momento che i delitti giudicati definitivamente, per i quali egli deve espiare la pena indicata nel cumulo emesso in data 16/02/2024, sono stati commessi tra il 2018 e il 2022. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente lamenta l'omessa acquisizione di una relazione aggiornata o di una relazione di sintesi predisposta dalla équipe carceraria, ma non indica quali elementi positivi una simile relazione potrebbe contenere, idonei per orientare verso una decisione diversa. Egli ricorda anche in questo motivo che, per la concessione della misura alternativa, è sufficiente l'avvio di una revisione critica e non il suo completamento, ma non afferma in modo esplicito di avere iniziato tale percorso riabilitativo, e tanto meno indica da quali elementi si possa dedurre tale inizio, che l'ordinanza afferma essere del tutto indinnostrato; la condotta tenuta sino all'aprile 2023, riportando denunce per gravi reati, è, pertanto, idonea a rendere logica e coerente con tali elementi oggettivi la valutazione del Tribunale di sorveglianza circa l'assenza di una revisione critica, sia pure embrionale. Il ricorrente afferma altresì, genericamente, che la mancanza di un lavoro non è ostativa alla concessione della misura alternativa, se si svolge attività di volontariato, ma non dimostra l'effettivo svolgimento di quest'ultima attività, né allega elementi che dimostrino un suo impegno nella ricerca di un lavoro o la sua partecipazione ad iniziative da cui dedurre, concretamente, il suo tentativo di risocializzazione e di cambiamento dello stile di vita, sino al recente passato caratterizzato da condotte antisociali e da una pluralità di reati. L'ordinanza impugnata, pertanto, si è conformata ai principi stabiliti da questa Corte, secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l'osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Rv. 266209; vedi anche Sez. 1,n. 316 del 05/11/2018, dep. 2019, Rv. 274545). Essa ha motivatamente dedotto la pericolosità sociale dell'istante dai suoi precedenti penali, relativi a delitti commessi dal 2007 sino al 2022, e soprattutto dai molti procedimenti ancora pendenti per reati in parte di natura analoga a quelli già giudicati e in parte di natura diversa, e dalla mancanza di un lavoro retribuito o dello svolgimento di un'attività di pubblica utilità, tutti elementi accertati sino all'anno 2023 e quindi in epoca recente. Il ricorso, come sottolineato, non si confronta con questa motivazione, omettendo di allegare situazioni e circostanze diverse, idonee per dimostrare, al contrario, l'inizio di un percorso riabilitativo, il mutamento dello stile di vita e l'assenza di un pericolo di recidivanza. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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