CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07857/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 08 aprile 2025, che, in parziale riforma della decisione resa il 12 settembre 2024 dal Tribunale di Palermo, ha rideterminato in anni quattro, mesi cinque, giorni quindici di reclusione ed euro 20.150,00 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver coltivato 154 piante di marijuana (capo A), del reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto all'evidente fine di cessione a terzi sostanza stupefacente di varia tipologia (capo B), del reato di cui all'art. 697 cod. pen. per aver illegalmente detenuto n. 80 munizioni per armi comuni da sparo (capo d); fatti accertati in Palermo il 15 novembre 2023. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da doglianze generiche, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla gestione di una coltivazione di piante di marijuana e di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente di diversa tipologia (hashish, cocaina e marijuana): il ricorrente, infatti, aveva la piena disponibilità dei locali nei quali sono state rinvenute 154 piante di cannabis e un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente di diversa tipologia unitamente a materiale ed a strumenti utili per la preparazione ed il confezionamento della droga (v. pagine da 3 a 7 della sentenza impugnata); la Corte precisa, inoltre, che l'organizzazione della complessiva attività illecita, in ragione del rilevante quantitativo complessivo di sostanze stupefacenti, di diversa varietà, già suddivise anche in dosi, del possesso di materiale e strumenti utili per la preparazione il confezionamento delle dosi, della coltivazione di numerose piante di marijuana, il fatto non poteva essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che, a fronte di un apparato argonnentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito che non intacca la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici di merito, che comunque, oltre ad aver sottolineato la disponibilità dei locali in cui l'imputato - svolgeva la sua illecita attività, ha precisato la impossibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, valutando il dato ponderale, nonchè le modalità e le circostanze dell'azione, che danno logico conto della esclusione della ipotesi lieve prospettata in ricorso. Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, non si sottrae alla manifesta infondatezza, in quanto anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 9 e 10), ed essendo la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, avendo, al riguardo, la Corte territoriale affermato la mancata emersione di elementi positivi apprezzabili, ed evidenziando, per contro, elementi negativi, quali l'organizzazione dell'attività illecita, in relazione al quantitativo significativo della droga ed all'occultamento della sostanza stupefacente, denotante un certo inserimento dell'imputato nei lucrosi traffici di droga. Ritenuto che l'affermazione della Corte territoriale si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Evidenziato, infine, che il quarto motivo di ricorso con cui la difesa si duole del trattamento sanzionatorio è parimenti manifestamente infondato, poiché in ogni caso anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 10), avendo al riguardo la Corte di appello in maniera pertinente rimarcato come la pena base per il più grave reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina si assesti sul minimo edittale e come gli aumenti in continuazione di mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di coltivazione di marijuana e di tre mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per le munizioni siano pienamente giustificati in ragione del significativo numero di piante coltivate e del rilevante numero complessivo delle munizioni detenute; valutazione che, non essendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico o contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor