CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01819/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/04/2024 del Tribunale di Cremona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 22 ottobre 2024 dal Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento di confisca impugnato, con rinvio al Tribunale di Cremona. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, nell'applicare -con la sentenza qui impugnata- la pena patteggiata da [OSCURATO:PERSONA] e dal Pubblico ministero, per i reati oggetto di imputazione (capi B, C, D, tre ipotesi di riciclaggio, solo le prime due produttive di profitto, in concorso con terzi, nei confronti dei quali si procede separatamente), ha disposto -di ufficio- la confisca (ex art. 640 quater cod. pen.), anche per equivalente, dell'intero prodotto- profitto conseguito dalle prime due operazioni di riciclaggio, rispettivamente euro 43.920,00 per il capo B ed euro 8.000,00 per il capo C. Somme corrispondenti al prezzo riscosso per la cessione dei beni oggetto di attività dissimulatoria. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in unico motivo: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per mancanza e intima contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art.648 quater cod. pen.). Vizi deducibili, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il Giudice per l'udienza preliminare ratificato l'accordo proposto dalle parti sulla pena e disposto -di ufficio- la confisca per l'intero ammontare del profitto delle distinte operazioni di riciclaggio, senza tener conto della più modesta (euro tremila, per il capo B) entità del profitto concretamente conseguito dall'agente, avendo il giudice indicato un ammontare della confisca equivalente al profitto realizzato dall'insieme dei concorrenti nel delitto, secondo il noto principio solidaristico, avversato dal ricorrente. Viceversa, dall'esame degli atti processuali era possibile calcolare una diversa dimensione dell'ammontare del profitto conseguito personalmente dal ricorrente, giacché questi aveva dichiarato di aver ricevuto (capo B) solo la somma di euro tremila per il contributo offerto alla complessiva operazione di riciclaggio di un mezzo di origine furtiva, mentre il correo Pascale, per il quale pende processo di primo grado, aveva dichiarato di aver versato al ricorrente la somma di euro 32-33.000, cui il ricorrente aveva aggiunto VIVA, senza tuttavia accompagnare tali dichiarazioni con allegazioni fiscali o comunque documentali. In riferimento all'entità della confisca disposta per il reato di riciclaggio in concorso descritto al capo C, nulla è dedotto dal ricorrente. 3. In data 22 ottobre 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte ha trasmesso conclusioni scritte, con le quali chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'ammontare della disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Con esso si introduce il tema della illegale (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.) quantificazione della somma confiscata (per valore equivalente al profitto) ex officio, fuori dal perimetro delimitato dall'accordo delle parti nel procedimento speciale disciplinato dal Libro VI, Titolo II (applicazione della pena su richiesta delle parti) del codice di rito vigente. 1.2. Il motivo è, altresì, fondato, in quanto il provvedimento ablatorio si pone - nell'ammontare (euro 43.920,00) del valore confiscato - in contrasto con il "diritto vivente" (Sezioni unite del 26/09/2024, ric. Massini, n. R.g. 31775/2023), che ha risolto il contrasto interno (se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure ancora se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali) alle Sezioni penali di questa Corte. La confisca di somme di denaro, afferma il testo dell'informazione provvisoria diffusa all'esito della camera di consiglio, ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente, prosegue ancora l'informazione provvisoria, in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato (ed è questo il caso oggetto del ricorso in trattazione), esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. 2. Orbene, il giudice che ha deciso sull'accordo delle parti ha, di ufficio, disposto, nei confronti del ricorrente, la confisca, per equivalente valoriale, di beni per un ammontare corrispondente alla somma ricevuta in corrispettivo della cessione del veicolo oggetto di alterazione identitaria (capo B), prescindendo dal più modesto concreto profitto realizzato dall'agente riciclatore. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 640 quater cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all'ammontare del valore della confisca, sia sulla imputabilità soggettiva della confisca dell'intero profitto conseguito da tutti i concorrenti che si concentri su uno solo degli agenti. Il provvedimento impugnato dispone la confisca (per il capo B) dell'intero ammontare del profitto del reato di riciclaggio, trattandosi del profitto complessivamente conseguito all'esito dell'operazione di riciclagg io. 2.2. Nella concreta fattispecie, la confisca è stata disposta ai sensi e per gli effetti dell'art.648 quater cod. pen., commi primo e secondo, non appare, pertanto, revocabile in dubbio che la misura ablatoria abbia avuto ad oggetto il profitto complessivo (euro 43.920,00) sortito dall'intera operazione in favore dei concorrenti dalla consumazione del reato (sub B) commesso. Laddove il giudice avrebbe dovuto, viceversa, confiscare solo la porzione di profitto conseguito dall'imputato e, solo in assenza di parametri di separazione dei profitti tratti singolarmente dai concorrenti, ripartire la somma in parti uguali tra i correi. 3. La sentenza, che limitatamente al reato di cui al capo B (unico oggetto di impugnazione in punto di entità della somma confiscata per equivalente) ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la confisca dell'intero profitto della complessiva operazione di riciclaggio, va pertanto annullata con rinvio, sul punto dedotto, dovendo il giudice ispirarsi, nel misurare l'ammontare della somma confiscata, al più volte richiamato principio (non solidaristico) espresso recentemente dalle Sezioni unite (n.r.g. 31775/2023, del 26/09/2024, ric. Massini) di questa Corte. Il rinvio va disposto in favore del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, in diversa composizione, che applicherà alla fattispecie il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite della Corte, poco sopra richiamato nelle forme della informazione provvisoria diffusa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio a