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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2025

Cassazione n. 29515/2025

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] La revoca è stata disposta in ragione dell’avvenuto arresto del prevenuto, il 31/01/2025, per il reato di illecita detenzione di stupefacente commesso, in concorso con il padre, il 30/01/2025; per tali fatti era stata successivamente emessa, il 03/02/2025, da parte del Giudice per le indagini preliminari di Matera, ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Osservava il Tribunale come, dalla dinamica dei fatti emergente dal contenuto della suddetta ordinanza custodiale emergesse il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di alcuni panetti di hashish, del peso di circa 500 gr., ed 1 gr. di cocaina, oltre a materiale da taglio e da confezionamento; riteneva il Tribunale che tale condotta rivelasse l'evidente incompatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzione della misura e la inidoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi e preventivi ad esso connessi.

Secondo il Tribunale, la revoca doveva disporsi con efficacia ex tunc atteso che la gravità del fatto commesso – peraltro analogo a quello in espiazione -, denotante non occasionalità della condotta, dimostrasse che, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa, il prevenuto non aveva inteso partecipare né collaborare al buon esito della prova. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova ex art. 47 comma 11 ord. pen..

Al prevenuto erano state mosse contestazioni provvisorie che non rivestono né valenza probatoria né gravità indiziaria necessaria a sostenere la revoca della misura alternativa in atto, tanto più che il padre dell'odierno ricorrente aveva reso dichiarazioni confessorie con le quali scagionava da ogni responsabilità il figlio; né gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno dimostrato la partecipazione del ricorrente nella condotta di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, potendosi al più ravvisare nel comportamento tenuto dal prevenuto una mera connivenza non punibile rispetto alla condotta illecita del padre.

Ha pertanto errato il Tribunale nel disporre la revoca in modo automatico, omettendo di valutare se il comportamento censurato fosse effettivamente ascrivibile all'odierno ricorrente e se la sua gravità fosse tale da pregiudicare la prosecuzione della prova svolta in maniera sempre positiva dall’affidato. 2.1 Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. , violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla decorrenza della revoca. [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale in data 08/03/2023, quasi due anni prima del momento della presunta commissione del reato, e durante questo lungo tempo ha dimostrato concretamente di aver aderito al percorso di reinserimento sociale, sempre sotto il controllo dell’UEPE e delle forze dell'ordine.

La scelta di retrodatare la decorrenza della revoca al momento stesso dell'ammissione della misura non trova riscontro oggettivo nel comportamento tenuto dal deducente nel precedente periodo di affidamento.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scrittacon la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Ai sensi dell'art. art. 47 comma 11 ord. pen.

«l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova».

É la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va infatti ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte, Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214 - 01).

In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066 - 01), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. 3.L'ordinanza impugnata - applicando correttamente i suddetti principi - ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati, la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi.

La valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità della condotta, essendo il ricorrentericaduto in condotte integranti fattispecie di reato, autonomamente apprezzate, e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità; la revoca dell'affidamento in prova – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non è stata dispostaautomaticamente, avendo i Giudici specializzati ripercorso i fattiche avevano condotto all’arresto del [OSCURATO:PERSONA], e all’emissione nei suoi confronti dell’ordinanza custodiale, dando altresì atto del contenuto delle dichiarazioni del padre dell’indagato, volte a scagionare il figlio.

Il ricorso tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova, precedentemente concessa, presupposti correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione non erronea né illogica, e pertanto insindacabile in sede di legittimità.

4. Quanto alla decorrenza della revoca ex tunc, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01).

L'ordinanza impugnata si è conformata a detti principi, avendo sostenuto, con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati (la gravità del fatto, che denota non occasionalità della condotta, della stessa specie di quella in espiazione), la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi.

Il decidente ha coerentemente posto l’accento sull’inesistenza ab initio di un’adesione al programma di risocializzazione, tale da giustificare una revoca ex tunc della misura.

Così motivando, il provvedimento censurato ha dato argomentato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell’esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento il ricorrente oppone rilievi meramente confutativi.

5. L’impugnazione va, pertanto, rigettata.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] La revoca è stata disposta in ragione dell’avvenuto arresto del prevenuto, il 31/01/2025, per il reato di illecita detenzione di stupefacente commesso, in concorso con il padre, il 30/01/2025; per tali fatti era stata successivamente emessa, il 03/02/2025, da parte del Giudice per le indagini preliminari di Matera, ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. Osservava il Tribunale come, dalla dinamica dei fatti emergente dal contenuto della suddetta ordinanza custodiale emergesse il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di alcuni panetti di hashish, del peso di circa 500 gr., ed 1 gr. di cocaina, oltre a materiale da taglio e da confezionamento; riteneva il Tribunale che tale condotta rivelasse l'evidente incompatibilità del comportamento del soggetto con la prosecuzione della misura e la inidoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi e preventivi ad esso connessi. Secondo il Tribunale, la revoca doveva disporsi con efficacia ex tunc atteso che la gravità del fatto commesso – peraltro analogo a quello in espiazione -, denotante non occasionalità della condotta, dimostrasse che, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa, il prevenuto non aveva inteso partecipare né collaborare al buon esito della prova. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova ex art. 47 comma 11 ord. pen.. Al prevenuto erano state mosse contestazioni provvisorie che non rivestono né valenza probatoria né gravità indiziaria necessaria a sostenere la revoca della misura alternativa in atto, tanto più che il padre dell'odierno ricorrente aveva reso dichiarazioni confessorie con le quali scagionava da ogni responsabilità il figlio; né gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno dimostrato la partecipazione del ricorrente nella condotta di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, potendosi al più ravvisare nel comportamento tenuto dal prevenuto una mera connivenza non punibile rispetto alla condotta illecita del padre. Ha pertanto errato il Tribunale nel disporre la revoca in modo automatico, omettendo di valutare se il comportamento censurato fosse effettivamente ascrivibile all'odierno ricorrente e se la sua gravità fosse tale da pregiudicare la prosecuzione della prova svolta in maniera sempre positiva dall’affidato. 2.1 Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. , violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla decorrenza della revoca. [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale in data 08/03/2023, quasi due anni prima del momento della presunta commissione del reato, e durante questo lungo tempo ha dimostrato concretamente di aver aderito al percorso di reinserimento sociale, sempre sotto il controllo dell’UEPE e delle forze dell'ordine. La scelta di retrodatare la decorrenza della revoca al momento stesso dell'ammissione della misura non trova riscontro oggettivo nel comportamento tenuto dal deducente nel precedente periodo di affidamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scrittacon la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. art. 47 comma 11 ord. pen. «l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova». É la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va infatti ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte, Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214 - 01). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066 - 01), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. 3.L'ordinanza impugnata - applicando correttamente i suddetti principi - ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati, la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi. La valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità della condotta, essendo il ricorrentericaduto in condotte integranti fattispecie di reato, autonomamente apprezzate, e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità; la revoca dell'affidamento in prova – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non è stata dispostaautomaticamente, avendo i Giudici specializzati ripercorso i fattiche avevano condotto all’arresto del [OSCURATO:PERSONA], e all’emissione nei suoi confronti dell’ordinanza custodiale, dando altresì atto del contenuto delle dichiarazioni del padre dell’indagato, volte a scagionare il figlio. Il ricorso tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova, precedentemente concessa, presupposti correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con motivazione non erronea né illogica, e pertanto insindacabile in sede di legittimità. 4. Quanto alla decorrenza della revoca ex tunc, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01). L'ordinanza impugnata si è conformata a detti principi, avendo sostenuto, con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati (la gravità del fatto, che denota non occasionalità della condotta, della stessa specie di quella in espiazione), la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi. Il decidente ha coerentemente posto l’accento sull’inesistenza ab initio di un’adesione al programma di risocializzazione, tale da giustificare una revoca ex tunc della misura. Così motivando, il provvedimento censurato ha dato argomentato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell’esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento il ricorrente oppone rilievi meramente confutativi. 5. L’impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
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