CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia del 10 luglio 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Padova in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen e 189 commi 6 e 7 d.gs 30 aprile 992 n1 285 commesso in Padova il 15.3.2018. 2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità; il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata considerazione dell'atto di quietanza rilasciato dalla parte civile. 4. Nelle more del procedimento, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire il certificato di morte di Benetelli, attestante l'intervenuto decesso del medesimo in data 20.1.2023. 5. Ai sensi dell'art. 150 cod. pen. stante l'intervenuta morte dell'imputato si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]