Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1141/2025
ECLI:EU:T:2025:864
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1189_RES
Causa T‑1189/23
Identité et [OSCURATO:PERSONA] (ID [OSCURATO:PERSONA])
contro
[OSCURATO:PERSONA] per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
(Sesta Sezione ampliata) del 10 settembre 2025
«Diritto istituzionale – [OSCURATO:PERSONA] per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria a un partito politico – Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Responsabilità extracontrattuale»
Diritto dell’Unione europea – Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee – Sanzioni pecuniarie imposte dall’[OSCURATO:PERSONA] per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee – Sanzione imposta a un partito politico per la fornitura intenzionale di informazioni erronee – Nozione di fornitura intenzionale di informazioni erronee – Mantenimento sui social network da parte di un partito di pubblicazioni che menzionano un ex membro del suo Ufficio di presidenza come membro attuale, essendo a conoscenza dell’inesattezza – Esclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1141/2014, art. 27, § 2, a), vi)]
(v. punti 74‑100, 102‑110, 117)
[OSCURATO:PERSONA], investito di un ricorso di annullamento e per risarcimento danni, che esso accoglie in parte, si pronuncia per la prima volta su una decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), con la quale quest’ultima ha inflitto una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 1141/2014 (
1
).
Patriotes.eu, ricorrente, già Identité et [OSCURATO:PERSONA] (ID [OSCURATO:PERSONA]), è registrato come partito politico europeo. Il 9 marzo 2022 esso ha trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera contenente in allegato, in particolare, un elenco aggiornato dei membri del suo Ufficio di presidenza, nel quale non figurava più, a partire dal 16 febbraio 2022, il nome di uno dei suoi membri (in prosieguo: il «membro dell’Ufficio di presidenza di cui trattasi»). Orbene, poiché tale modifica non era stata immediatamente presa in considerazione sul sito Internet e sui social network del ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] gli ha inviato, il 23 marzo 2023, una richiesta di informazioni sulle incoerenze tra la comunicazione del 9 marzo 2022, da un lato, e le pubblicazioni sul suo sito Internet e i suoi social network, dall’altro.
Dopo vari scambi di corrispondenza, il 14 giugno 2023 l’[OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine nei confronti del ricorrente per informazioni potenzialmente erronee sulla composizione del suo Ufficio. Con lettera del 28 settembre 2023, il ricorrente, dopo aver allestito un nuovo sito Internet che non faceva più riferimento al membro dell’Ufficio di cui trattasi, ha comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] che era stato deciso di mantenere le pubblicazioni sui social network in cui quest’ultimo era presentato come membro attuale del suo Ufficio di presidenza.
Con decisione del 25 ottobre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’[OSCURATO:PERSONA] ha inflitto una sanzione pecuniaria al ricorrente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, in quanto quest’ultimo aveva mantenuto sui social network pubblicazioni erronee che presentavano il membro dell’Ufficio di cui trattasi come membro attuale del suo Ufficio di presidenza, informazione non più attuale.
Giudizio del Tribunale
In un primo momento, il Tribunale procede all’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014. Ai fini del caso di specie, esso limita l’interpretazione di tale disposizione alle situazioni in cui il partito politico europeo interessato abbia intenzionalmente fornito, in qualsiasi momento, informazioni erronee.
Anzitutto, riguardo all’interpretazione letterale, il Tribunale constata, in primo luogo, che tale disposizione non precisa il destinatario o le modalità di trasmissione delle informazioni erronee. Tuttavia, esso rileva che il termine «fornito» utilizzato da tale disposizione rinvia, nel significato abituale del linguaggio corrente, all’idea di presentare, comunicare o produrre quanto richiesto. Inoltre, associato al termine «informazioni», tale termine è utilizzato in altre disposizioni del regolamento n. 1141/2014 (
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) per evocare la trasmissione di informazioni, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a diverse autorità competenti, richieste in un contesto procedurale. Per contro, quando il regolamento n. 1141/2014 fa riferimento alla trasmissione di informazioni al pubblico, viene utilizzata l’espressione «mettere a disposizione» (
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) e, quando tratta informazioni destinate a essere reperite su Internet, le espressioni utilizzate sono «disponibili on line» e «pubblica» (
4
). Pertanto, l’espressione «fornito informazioni erronee» utilizzata all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 rinvia all’idea di presentare, comunicare o produrre informazioni richieste erronee.
In secondo luogo, il Tribunale osserva che l’avverbio «intenzionalmente» fa riferimento, nel significato abituale del linguaggio corrente, a un atto compiuto intenzionalmente o deliberatamente, cosicché l’espressione «intenzionalmente fornito informazioni erronee» depone a favore di un’interpretazione secondo la quale il partito politico europeo, al momento della presentazione, della comunicazione o della produzione delle informazioni richieste, è consapevole della loro inesattezza, ma decide deliberatamente di presentarle, comunicarle o produrle.
Da ultimo, esso sottolinea che l’espressione «in qualsiasi momento» indica, nel significato abituale del linguaggio corrente, che qualcosa può verificarsi in un qualsivoglia momento durante un determinato periodo. In tale contesto, tale espressione conduce a un’interpretazione secondo la quale il partito politico europeo decide, in qualsiasi momento, di presentare, comunicare o produrre deliberatamente informazioni erronee richieste.
Tali considerazioni depongono a favore di un’interpretazione letterale dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 secondo la quale tale disposizione si applica alle situazioni in cui il partito politico europeo decide deliberatamente, in qualsiasi momento, di presentare, comunicare o produrre informazioni inesatte richieste, essendo a conoscenza della loro inesattezza.
Per quanto riguarda poi l’interpretazione contestuale, il Tribunale ricorda, in primo luogo, che dal regolamento n. 1141/2014, che disciplina il quadro giuridico e finanziario dei partiti politici europei, risulta che questi ultimi sono tenuti a fornire informazioni all’[OSCURATO:PERSONA], sia ai fini della registrazione sia per tutta la durata della loro esistenza, sulle condizioni di registrazione e sulle disposizioni relative alla «governance» connesse in particolare allo statuto, ma anche sulla loro situazione finanziaria, presentando segnatamente i loro bilanci annuali, una relazione di audit esterno nonché l’elenco dei donatori e contribuenti, delle rispettive donazioni e dei rispettivi contributi di questi ultimi.
In secondo luogo, il Tribunale osserva, da un lato, che l’[OSCURATO:PERSONA] istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (
5
) che contiene i dati, le indicazioni e i documenti forniti unitamente alle domande di registrazione e quelli che le sono forniti successivamente (
6
). Tale registro fornisce un servizio pubblico nell’interesse della trasparenza, dell’obbligo di rispondere del proprio operato e della certezza del diritto ed è gestito dall’[OSCURATO:PERSONA] in modo da consentire un accesso adeguato alle informazioni in esso contenute e la loro certificazione (
7
). Dall’altro lato, il Tribunale constata che il Parlamento pubblica su un sito Internet lo statuto di tutti i partiti politici europei, i documenti presentati a corredo della loro domanda di registrazione e qualsiasi modifica notificata al riguardo, nonché i loro bilanci annuali e le loro relazioni di audit esterno, il nome dei loro donatori e le corrispondenti donazioni comunicate da questi ultimi o i loro contributi dichiarati (
8
). Risulta quindi dalle disposizioni del regolamento n. 1141/2014 (
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) che le informazioni riguardanti i partiti politici europei, in particolare quelle considerate di rilevante interesse pubblico, devono essere messe a disposizione del pubblico dalle autorità competenti, tra cui l’[OSCURATO:PERSONA], affinché quest’ultimo possa avervi un accesso adeguato. Per contro, tale regolamento non prevede alcun obbligo per i partiti politici europei di mettere a disposizione del pubblico informazioni.
Da ultimo, il Tribunale indica che gli altri tipi di violazioni previste all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, quali l’omissione intenzionale di fornire informazioni da parte dei partiti politici europei o l’esistenza di omissioni gravi o dichiarazioni scorrette nei loro bilanci annuali, prevedono sanzioni in caso di inosservanza, da parte di tali partiti, degli obblighi di comunicazione di informazioni alle autorità competenti.
Tali considerazioni depongono a favore di un’interpretazione contestuale dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 secondo la quale tale disposizione si applica alle situazioni in cui il partito politico europeo fornisce intenzionalmente informazioni erronee alle autorità competenti, tra cui l’[OSCURATO:PERSONA].
Infine, per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, il Tribunale rileva, in primo luogo, che l’obiettivo finale perseguito dal regolamento n. 1141/2014 è quello di rafforzare la coscienza politica europea e la democrazia rappresentativa europea (
10
). Inoltre, esso osserva che il rafforzamento della trasparenza dei partiti politici europei (
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) e il rafforzamento dell’obbligo in capo a questi ultimi di rispondere del proprio operato (
12
) rientrano anch’essi tra gli obiettivi perseguiti da tale regolamento.
In secondo luogo, il Tribunale constata che, adottando il regolamento n. 1141/2014, il legislatore ha inteso raggiungere gli obiettivi summenzionati mediante l’istituzione di un quadro normativo destinato a garantire che le informazioni riguardanti i partiti politici europei considerate di rilevante interesse pubblico siano messe a disposizione del pubblico dalle autorità competenti al fine di consentire a quest’ultimo di avere un accesso adeguato a tali informazioni e di sorvegliare efficacemente l’attività di tali partiti.
Pertanto, un’interpretazione teleologica dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014 comporta che tale disposizione si applichi alle situazioni in cui il partito politico europeo fornisce intenzionalmente informazioni erronee alle autorità competenti in un siffatto quadro normativo.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale dichiara che l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, nei limiti in cui riguarda le situazioni in cui il partito politico europeo interessato ha, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni erronee, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle situazioni in cui un siffatto partito fornisce intenzionalmente informazioni erronee alle autorità competenti, tra cui l’[OSCURATO:PERSONA], nell’ambito degli obblighi ad esso incombenti in forza di detto regolamento.
In un secondo momento, il Tribunale esamina se, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente irrogato una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014. A tal riguardo, esso osserva che tale [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto la sanzione pecuniaria al ricorrente ai sensi di tale disposizione, in quanto quest’ultimo aveva mantenuto sui social network talune pubblicazioni che menzionavano il membro dell’Ufficio di cui trattasi come membro attuale del suo Ufficio, essendo a conoscenza della loro inesattezza. Orbene, esso sottolinea, da un lato, che tale disposizione si applica alle situazioni in cui il partito politico europeo fornisce intenzionalmente informazioni erronee all’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito degli obblighi ad esso incombenti in forza di detto regolamento. Dall’altro, dalla sua formulazione risulta che detta disposizione si applica alle situazioni in cui un partito politico europeo «fornisce» intenzionalmente informazioni erronee. Orbene, il verbo «mantenere», che significa, nel significato abituale del linguaggio corrente, «tenere», «conservare in modo continuativo» o ancora «non modificare», non ha la stessa portata del verbo «fornire», che rinvia in particolare all’idea di presentare, comunicare o produrre ciò che è richiesto.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che, l’[OSCURATO:PERSONA], infliggendo una sanzione pecuniaria al ricorrente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), vi), del regolamento n. 1141/2014, in quanto quest’ultimo aveva mantenuto sui social network pubblicazioni che menzionavano l’ex membro dell’Ufficio di cui trattasi come membro attuale del suo Ufficio, essendo a conoscenza della loro inesattezza, è incorsa in un errore di diritto. Pertanto, esso annulla la decisione impugnata.
Per contro, il Tribunale respinge le domande risarcitorie del ricorrente.
(
1
) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (
GU 2014, L 317, pag. 1
).
(
2
) V. segnatamente articolo 23, paragrafo 4, articolo 24, paragrafo 4, primo comma, articolo 25, paragrafo 6, o articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014.
(
3
) Considerando 41 del regolamento n. 1141/2014.
(
4
) Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 32 del regolamento n. 1141/2014.
(
5
) Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014.
(
6
) Considerando 2 e articolo 1 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (
GU 2015, L 333, pag. 50
).
(
7
) Considerando 4 del regolamento delegato 2015/2401.
(
8
) Articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e da d) a f), del regolamento n. 1141/2014.
(
9
) V., segnatamente, considerando 33 del regolamento n. 1141/2014.
(
10
) Considerando 1 e 23 del regolamento n. 1141/2014.
(
11
) Considerando 24, 33, 34 e 38 del regolamento n. 1141/2014.
(
12
) Considerando 26 e 33 del regolamento n. 1141/2014.