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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05326/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, rigettando l'appello della parte civile Maurizio SAVASTA, confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva assolto Gheorghe CORLECIUC dal reato di appropriazione indebita.

2. Propone ricorso la parte civile Maurizio SAVASTA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza, previa riqualificazione del fatto in quello di furto, lamentando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e non consentiti in questa sede.

La Corte, esclusa la sussistenza del fatto storico denunciato, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive con una motivazione né mancante né illogica.

La difesa, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà ha lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, rigettando l'appello della parte civile Maurizio SAVASTA, confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva assolto Gheorghe CORLECIUC dal reato di appropriazione indebita. 2. Propone ricorso la parte civile Maurizio SAVASTA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza, previa riqualificazione del fatto in quello di furto, lamentando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e non consentiti in questa sede. La Corte, esclusa la sussistenza del fatto storico denunciato, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive con una motivazione né mancante né illogica. La difesa, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà ha lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - DEPOSITAT
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