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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25558/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Assiut (Egitto) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 8110/21 della Corte di appello di Milano del 14/12/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., a seguito di annullamento per motivi processuali della precedente sentenza di appello disposto da questa Corte di cassazione, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 99, quarto comma e 322, primo comma, cod. pen., confermando la pena irrogatagli dal primo giudice nella misura di sei mesi di reclusione.

La condotta per cui è intervenuta condanna è stata consumata presso l'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Milano, consistendo nell'offerta di una non meglio precisata regalia ad un Agente della Polizia di Stato addetto a quel servizio, al fine di velocizzare la pratica per il permesso di soggiorno in favore di un connazionale del ricorrente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito indicati.

Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza della contestata recidiva.

Il più significativo dei precedenti penali annoverati dall'imputato e dalla Corte di merito ritenuto omogeneo (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) non ha nulla in comune con il reato per cui è processo e risulta commesso ben tredici anni prima; il reato contravvenzionale di porto ingiustificato di oggetti idonei all'offesa alla persona è stato sanzionato con la pena di 630,00 euro di ammenda; all'ultimo dei precedenti in ordine cronologico (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona), commesso nel 2014 è seguitck una lieve condanna a due mesi di reclusione.

Violazione dell'art. 125 in relazione all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. ed all'art. 323-bis cod. pen. e mancanza di motivazione, per omessa valutazione, in ordine alla concessione della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo di censura, in maniera ineccepibile la Corte di appello ha argomentato nel senso che i precedenti penali annoverati dall'imputato posseggono rilievo decisivo ai fini della ribadita incidenza della recidiva contestata, quali indici di maggiore colpevolezza e della sua più elevata capacità a delinquere, capacità che ha trovato nuova occasione di manifestazione nel delitto oggetto del presente giudizio.

Altrettanto congruamente i giudici di appello hanno argomentato che la condotta in verifica giudiziale costituisce violazione omogenea rispetto al tipo di devianza manifestato con i fatti giudicati con la precedente condanna per favoreggiamento all'immigrazione clandestina La mera parafrasi che, in questa sede, si è costretti a compiere delle pertinenti considerazioni svolte sul punto dalla pronuncia impugnata è, del resto, essa stessa indice della totale inconsistenza del motivo di doglianza.

Pareimenti inconsistente è la censura in tema di mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.

Con argomentazione insuscettibile di censure di ordine logico, la Corte di appello ha semplicemente ritenuto non di particolare tenuità la condotta, argomentando tale valutazione anche con riferimento ai diversi precedenti penali annoverati dall'imputato, uno dei quali, come ricordato, della stessa indole di quello oggetto del presente giudizio.

La pena base irrogata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale ha, del resto, tenuto conto sia della specificità del caso che della rinnovata manifestazione di devianza integrata dalla commissione del delitto oggetto della presente verifica giudiziale.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Assiut (Egitto) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 8110/21 della Corte di appello di Milano del 14/12/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., a seguito di annullamento per motivi processuali della precedente sentenza di appello disposto da questa Corte di cassazione, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 99, quarto comma e 322, primo comma, cod. pen., confermando la pena irrogatagli dal primo giudice nella misura di sei mesi di reclusione. La condotta per cui è intervenuta condanna è stata consumata presso l'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Milano, consistendo nell'offerta di una non meglio precisata regalia ad un Agente della Polizia di Stato addetto a quel servizio, al fine di velocizzare la pratica per il permesso di soggiorno in favore di un connazionale del ricorrente. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito indicati. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza della contestata recidiva. Il più significativo dei precedenti penali annoverati dall'imputato e dalla Corte di merito ritenuto omogeneo (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) non ha nulla in comune con il reato per cui è processo e risulta commesso ben tredici anni prima; il reato contravvenzionale di porto ingiustificato di oggetti idonei all'offesa alla persona è stato sanzionato con la pena di 630,00 euro di ammenda; all'ultimo dei precedenti in ordine cronologico (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona), commesso nel 2014 è seguitck una lieve condanna a due mesi di reclusione. Violazione dell'art. 125 in relazione all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. ed all'art. 323-bis cod. pen. e mancanza di motivazione, per omessa valutazione, in ordine alla concessione della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo di censura, in maniera ineccepibile la Corte di appello ha argomentato nel senso che i precedenti penali annoverati dall'imputato posseggono rilievo decisivo ai fini della ribadita incidenza della recidiva contestata, quali indici di maggiore colpevolezza e della sua più elevata capacità a delinquere, capacità che ha trovato nuova occasione di manifestazione nel delitto oggetto del presente giudizio. Altrettanto congruamente i giudici di appello hanno argomentato che la condotta in verifica giudiziale costituisce violazione omogenea rispetto al tipo di devianza manifestato con i fatti giudicati con la precedente condanna per favoreggiamento all'immigrazione clandestina La mera parafrasi che, in questa sede, si è costretti a compiere delle pertinenti considerazioni svolte sul punto dalla pronuncia impugnata è, del resto, essa stessa indice della totale inconsistenza del motivo di doglianza. Pareimenti inconsistente è la censura in tema di mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. Con argomentazione insuscettibile di censure di ordine logico, la Corte di appello ha semplicemente ritenuto non di particolare tenuità la condotta, argomentando tale valutazione anche con riferimento ai diversi precedenti penali annoverati dall'imputato, uno dei quali, come ricordato, della stessa indole di quello oggetto del presente giudizio. La pena base irrogata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale ha, del resto, tenuto conto sia della specificità del caso che della rinnovata manifestazione di devianza integrata dalla commissione del delitto oggetto della presente verifica giudiziale. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Sentenza Cassazione n. 25558/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris