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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 12057/2022

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ente azione di SENTENZA regolamento di confini sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15675/’17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 27E08 H703N), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Merulana, n. 110; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E18 H704M), rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Calamatta, n. 16; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 736/2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., del Sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1282/2008, il Tribunale di Salerno, a seguito di riassunzione della causa per effetto della dichiarazione di incompetenza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 per materia da parte del Giudice di pace di quella stessa città, decidendo [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diretta all’ottenimento della sua condanna all’estirpazione di alcuni alberi impiantati ad una distanza inferiore rispetto al confine tra i fondi di loro rispettiva proprietà, oltre al risarcimento del danno, nonché sulla domanda riconvenzionale formulata dal citato convenuto di regolamento dei confini, così provvedeva: a) dichiarava che il confine tra i fondi di proprietà delle parti, siti in [OSCURATO:PERSONA], corrispondeva a quello delimitato sul posto con riferimento alla particella n. 1693 ed alle particelle nn. 1891 e 964, riportate in catasto al foglio n. 24, mentre con riferimento alle particelle nn. 1892 e 1667, sempre in catasto al foglio n. 24, corrispondeva alla linea rossa tratteggiata nella piantina allegata al rilievo topografico in atti, costituente parte integrante della stessa sentenza; b) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in favore del [OSCURATO:PERSONA], dell’area di mq. 97,40 dallo stesso occupata facente parte della particella n. 1892, come individuata nell’anzidetta piantina; c) condannava il [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, ad arretrare alla distanza di un metro dal confine la siepe, costituita da 17 alberi di cipresso, messa a dimora lungo il confine tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e 964; d) rigettava la domanda dell’attore con riguardo alla invocata condanna all’estirpazione delle ulteriori piante messe a dimora lungo il confine; e) respingeva la domanda di risarcimento danni avanzata dal Vicinanza; f) compensava per intero tra le parti le spese del giudizio.

2. Decidendo sull’appello del [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 736/2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016), respingeva il gravame e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte salernitana rilevava, innanzitutto, che doveva ritenersi intervenuta acquiescenza sulle statuizioni di primo grado relative alla certezza del confine tra i fondi di cui alla particella n. 1693 ed alle particelle nn. 1891 e 964, nonché sulla condanna del [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare alla distanza di un metro dal confine F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 la siepe, costituita da 17 alberi di cipresso, messa a dimora lungo il confine [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e

964. Ciò chiarito, il giudice di secondo grado rilevava che il Tribunale aveva correttamente accolto solo parzialmente la domanda attorea rispetto al confine sul lato certo e non contestato, considerato tardiva la produzione del titolo di proprietà da parte dell’attore-appellante che si intendeva porre a fondamento per l’accertamento tecnico, aveva recepito giustamente le risultanze della c.t.u. e altrettanto correttamente aveva respinto la domanda risarcitoria del Vicinanza, non essendo stata provata la sussistenza dei reclamati danni.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA].

In un primo momento il ricorso veniva fissato per la sua trattazione e decisione all’adunanza camerale del 15 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis.1., ma all’esito della relativa camera di consiglio, in virtù della necessità dell’esame dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla difesa del ricorrente nella memoria difensiva finale avuto riguardo all’efficacia della prodotta sentenza della Corte di appello di Salerno n. 152/2020 di rigetto del gravame e confermativa della sentenza del Tribunale di Salerno n. 4900/2016, il collegio ravvisava la sussistenza delle condizioni per la trattazione del ricorso nella forma della pubblica udienza, fissata per la data odierna, in prossimità della quale il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo complesso motivo il ricorrente ha denunciato – con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt.319, 320 e 327 c.p.c. sul presupposto dell’asserita illegittimità della rimessione in termini del contumace decaduto, nonché – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3,4 e 5, c.p.c. - l’errata applicazione e nullità della sentenza e del procedimento oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 294 c.p.c., per non aver la Corte di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 appello rilevato la costituzione tardiva del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 dinanzi al Giudice di pace, con conseguente inammissibilità della spiegata Data pubblicazione 13/04/2022 domanda riconvenzionale avente ad oggetto il regolamento dei confini, rispetto alla cui proposizione detto giudice (previa rimessione in termini del convenuto) aveva dichiarato la sua incompetenza per materia rimettendo le parti dinanzi al Tribunale.

2. Con secondo articolato motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 345 c.p.c. (come modificato dalla legge n. 353/1990), unitamente – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. - alla nullità del procedimento ed all’omesso esame di un fatto decisivo sulla indispensabilità del titolo di proprietà acquisito al processo dal c.t.u., oltre all’omesso esame di fatto decisivo sulla necessità della prova del titolo di proprietà di esso Vicinanza, in relazione all’azione di cui all’art. 950 c.c.

Con tale doglianza il ricorrente ha inteso sostenere che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Salerno aveva regolato i confini tra i fondi dedotti in causa in favore del [OSCURATO:PERSONA] basandosi sulle mappe catastali le cui indicazioni erano risultate parzialmente difformi dalle conclusioni della c.t.u. ma ritenute erroneamente prevalenti rispetto a queste ultime, censurando la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la produzione del suo titolo di proprietà, avvenuta durante l’espletamento della c.t.u., quando cioè erano stati conferiti i quesiti all’ausiliario giudiziario ed ammessi gli ulteriori mezzi istruttori.

3. Rileva il collegio che deve essere esaminata, in via pregiudiziale, l’eccezione di giudicato esterno già formulata dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. (e reiterata in quella successivamente depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) con riferimento all’opponibilità della sentenza - prodotta con la citata prima memoria – n. 152/2020 della Corte di appello di Salerno divenuta irrevocabile (risultando pubblicata il 10 febbraio 2020 e non impugnata, come da relativa riportata attestazione apposta dal competente cancelliere il 9 luglio 2021).

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 Orbene, dalla valutazione di quest’ultima sentenza, si evince che [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 l’eccepito giudicato riguarda le stesse parti ma solo parzialmente l’oggetto di cui alla sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione da decidere in questa sede.

Infatti, la citata sentenza irrevocabile attiene esclusivamente alla dichiarazione di acquisto per usucapione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (e della coniuge [OSCURATO:PERSONA]) della zonetta di terreno di mq. 97,40 facente parte della particella 1892, il cui rilascio (in favore del [OSCURATO:PERSONA]) – per effetto della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1282/2008 confermata da quella della Corte di appello di Salerno n. 736/2016, oggetto del ricorso per cassazione da definire in questa sede – era stato ordinato in dipendenza della determinazione del confine giudiziale effettuata in quest’ultima indicata sentenza tra i fondi delle parti in causa limitatamente al tratto interessante le contigue particelle nn. 1892 (ossia quella a cui è riferito il giudicato) e 1667.

Da ciò consegue che il giudicato esterno opposto dal Vicinanza copre solo la statuizione di cui al punto 2) della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1282/2008 (confermata dalla sentenza di appello n. 736/216 qui impugnata, riportata a pag. 3), ma non involge alcun’altra statuizione.

Questo comporta che tutte le altre statuizioni sono rimaste ferme (ovvero non coperte da alcun giudicato) e in particolare: 1) quella relativa alla pronuncia determinativa dei confini non interessati dalla sentenza su cui si fonda il giudicato opposto, relativo alla dichiarazione dell’acquisto per usucapione, da parte del Vicinanza, della zona di terreno di mq 97,40 (con relativo ordine di rilascio in danno del [OSCURATO:PERSONA]), facente parte della particella n. 1892; 2) quella inerente l’accertamento della violazione delle distanze realizzatasi attraverso la messa a dimora, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della siepe costituita da 17 cipressi insistente lungo l’altro confine tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e 964, nonché il rigetto di tutte le ulteriori domande.

4. A questo punto, pur facendo salvi gli effetti riconducibili all’operatività dell’opposto giudicato, si può procedere all’esame dei due motivi proposti con il ricorso, i quali, nella loro struttura e nel rispettivo svolgimento F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 argomentativo, rispettano i requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 c.p.c.

5. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile e, in ogni caso, privo di fondamento.

Occorre osservare, in via preliminare, che della dedotta questione della supposta illegittimità della rimessione in termini dell’attuale controricorrente nel giudizio dinanzi al giudice di pace (poi dichiaratosi incompetente, con riassunzione avanti al Tribunale di Salerno) non si fa una specifica menzione nell’impugnata sentenza di appello.

Tuttavia, pur non potendosi escludere che essa fosse stata proposta con l’atto di appello per come si desume dallo sviluppo logico-giuridico del motivo, bisogna, con riferimento alla stessa, porre in risalto quanto segue.

La prospettata illegittimità della rimessione in termini nel giudizio dinanzi al Giudice di pace (per quanto desumibile dal riportato contenuto dell’atto di riassunzione, così come desumibile dallo stesso controricorso: v. pagg. 8-9) non era stata formulata in sede di riassunzione né nel corso del giudizio poi proseguito dinanzi al Tribunale di Salerno.

Per questa ragione quest’ultimo non aveva assunto alcuna statuizione in merito, sull’implicito presupposto che essa dovesse considerarsi ormai preclusa, avendo il Vicinanza riproposto le sue domande di merito e chiesto il rigetto dell’avversa domanda riconvenzionale formulata fin dalla prima comparsa di risposta, così tacitamente rinunciando ad ogni eccezione di carattere processuale sull’ammissibilità della stessa domanda riconvenzionale, per la possibile tardività della costituzione del convenuto nel giudizio intentato originariamente dinanzi al Giudice di pace.

Ad ogni modo, il motivo risulta infondato perché legittimamente il Giudice di pace – ritenendo giustificate le motivazioni addotte dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] – aveva ammesso quest’ultimo alla rimessione in termini (ai sensi dell’art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.), proprio perché egli non aveva potuto, per causa a lui non imputabile, costituirsi alla prima udienza del 16 dicembre 2002, dal momento che la stessa era risultata differita (rispetto a quella indicata in citazione del 10 dicembre 2002: v. pag. 5 dello stesso ricorso) d’ufficio (come comprovato dalle certificazioni di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 cancelleria) al 18 dicembre 2002 (tuttavia non coincidente con la prima [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 udienza successiva a quella indicata in citazione), data nella quale il predetto difensore si presentava nell’ufficio del Giudice di pace per costituirsi, ma prendeva conoscenza che la prima udienza si era invece già tenuta il 16 dicembre, in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato contumace.

Pertanto, alla successiva udienza fissata per il 17 gennaio 2003, il difensore dello stesso convenuto si costituiva in giudizio, adducendo che la mancata partecipazione all’udienza del 16 dicembre 2002 non era stata imputabile al suo assistito, depositando comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale, che, perciò, per effetto dell’invocata rimessione in termini, era da considerarsi ammissibile (cfr., ad es., “a contrario”, Cass. n. 7238/2006).

E tale era stata considerata dal giudice di pace che non l’aveva respinta (ritenendo valide le ragioni addotte dal difensore del [OSCURATO:PERSONA]) e aveva dichiarato poi con sentenza la sua incompetenza, senza che la relativa questione (ovvero della presunta illegittimità della rimessione in termini) fosse stata reiterata nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale, che, infatti, non ebbe a dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale già proposta dal convenuto, ma la decise nel merito.

6. Il secondo motivo è manifestamente infondato e deve essere, perciò, respinto, avendo la Corte di appello pacificamente accertato che il titolo di proprietà dal Vicinanza era stato prodotto tardivamente, ovvero quando già si era conclusa in primo grado la fase di ammissione delle prove in relazione al disposto dell’art. 186, comma 6, c.p.c., con la conseguente formazione delle relative preclusioni, ossia quando era già stato conferito l’incarico al c.t.u. per la determinazione dei confini sulla base dei documenti già ritualmente e tempestivamente acquisiti in atti ed eventualmente delle mappe catastali ai sensi dell’art. 950 c.c., alle quali, infatti, si può far ricorso quando risultino difettanti o insufficienti le indicazioni sui dati di individuazione delle unità immobiliari dai titoli, ovvero quando questi ultimi non siano stati prodotti ossia la loro produzione sia avvenuta oltre i prescritti termini processuali (v., tra le tante, Cass. n. 21834/2007 e Cass. n. 10062/2018), come verificatosi nel caso di specie con riferimento alla posizione del Vicinanza.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022

7. In definitiva, alla stregua del percorso argomentativo logicoNumero di raccolta generale 12057/2022-giuridico Data pubblicazione 13/04/2022 compiuto, i due motivi del ricorso devono essere rigettati, facendo salva la produzione degli effetti del predetto giudicato opponibile rispetto alla controversia oggetto del presente ricorso, ragion per cui si rende al riguardo necessario, ma entro questi soli limiti, il rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà ad adottare le conseguenti statuizioni circa la rideterminazione del confine tra i fondi delle parti in causa lungo il lato (come in precedenza identificato) interessato dagli effetti dell’accoglimento della domanda di usucapione emessa in favore del Vicinanza, passata per l’appunto in giudicato.

Allo stesso giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, in accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno formulata dal ricorrente, cassa l’impugnata sentenza per nuova pronuncia sull’azione di regolamento di confini per la parte in cui detto giudicato ha prodotto i suoi effetti, rinviando, per tale aspetto, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO - Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 15675/17 Giuseppe GRASSO - Consigliere U.P. 10/3/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 Luca VARRONE - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Stefano OLIVA - Consigliere ha pronunciato la seguente azione di SENTENZA regolamento di confini sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15675/’17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 27E08 H703N), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Merulana, n. 110; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E18 H704M), rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Calamatta, n. 16; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 736/2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., del Sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1282/2008, il Tribunale di Salerno, a seguito di riassunzione della causa per effetto della dichiarazione di incompetenza per materia da parte del Giudice di pace di quella stessa città, decidendo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diretta all’ottenimento della sua condanna all’estirpazione di alcuni alberi impiantati ad una distanza inferiore rispetto al confine tra i fondi di loro rispettiva proprietà, oltre al risarcimento del danno, nonché sulla domanda riconvenzionale formulata dal citato convenuto di regolamento dei confini, così provvedeva: a) dichiarava che il confine tra i fondi di proprietà delle parti, siti in [OSCURATO:PERSONA], corrispondeva a quello F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 delimitato sul posto con riferimento alla particella n. 1693 ed alle particelle [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 nn. 1891 e 964, riportate in catasto al foglio n. 24, mentre con riferimento alle particelle nn. 1892 e 1667, sempre in catasto al foglio n. 24, corrispondeva alla linea rossa tratteggiata nella piantina allegata al rilievo topografico in atti, costituente parte integrante della stessa sentenza; b) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in favore del [OSCURATO:PERSONA], dell’area di mq. 97,40 dallo stesso occupata facente parte della particella n. 1892, come individuata nell’anzidetta piantina; c) condannava il [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, ad arretrare alla distanza di un metro dal confine la siepe, costituita da 17 alberi di cipresso, messa a dimora lungo il confine tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e 964; d) rigettava la domanda dell’attore con riguardo alla invocata condanna all’estirpazione delle ulteriori piante messe a dimora lungo il confine; e) respingeva la domanda di risarcimento danni avanzata dal Vicinanza; f) compensava per intero tra le parti le spese del giudizio.

2. Decidendo sull’appello del [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 736/2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016), respingeva il gravame e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte salernitana rilevava, innanzitutto, che doveva ritenersi intervenuta acquiescenza sulle statuizioni di primo grado relative alla certezza del confine tra i fondi di cui alla particella n. 1693 ed alle particelle nn. 1891 e 964, nonché sulla condanna del [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare alla distanza di un metro dal confine la siepe, costituita da 17 alberi di cipresso, messa a dimora lungo il confine tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e

964. Ciò chiarito, il giudice di secondo grado rilevava che il Tribunale aveva correttamente accolto solo parzialmente la domanda attorea rispetto al confine sul lato certo e non contestato, considerato tardiva la produzione del titolo di proprietà da parte dell’attore-appellante che si intendeva porre a fondamento per l’accertamento tecnico, aveva recepito giustamente le risultanze della c.t.u. e altrettanto correttamente aveva respinto la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 domanda risarcitoria del Vicinanza, non essendo stata provata la [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 sussistenza dei reclamati danni.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA].

In un primo momento il ricorso veniva fissato per la sua trattazione e decisione all’adunanza camerale del 15 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis.1., ma all’esito della relativa camera di consiglio, in virtù della necessità dell’esame dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla difesa del ricorrente nella memoria difensiva finale avuto riguardo all’efficacia della prodotta sentenza della Corte di appello di Salerno n. 152/2020 di rigetto del gravame e confermativa della sentenza del Tribunale di Salerno n. 4900/2016, il collegio ravvisava la sussistenza delle condizioni per la trattazione del ricorso nella forma della pubblica udienza, fissata per la data odierna, in prossimità della quale il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo complesso motivo il ricorrente ha denunciato – con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt.319, 320 e 327 c.p.c. sul presupposto dell’asserita illegittimità della rimessione in termini del contumace decaduto, nonché – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3,4 e 5, c.p.c. - l’errata applicazione e nullità della sentenza e del procedimento oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 294 c.p.c., per non aver la Corte di appello rilevato la costituzione tardiva del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, con conseguente inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale avente ad oggetto il regolamento dei confini, rispetto alla cui proposizione detto giudice (previa rimessione in termini del convenuto) aveva dichiarato la sua incompetenza per materia rimettendo le parti dinanzi al Tribunale.

2. Con secondo articolato motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 345 c.p.c. (come modificato dalla legge [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 n. 353/1990), unitamente – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, Data pubblicazione 13/04/2022 c.p.c. - alla nullità del procedimento ed all’omesso esame di un fatto decisivo sulla indispensabilità del titolo di proprietà acquisito al processo dal c.t.u., oltre all’omesso esame di fatto decisivo sulla necessità della prova del titolo di proprietà di esso Vicinanza, in relazione all’azione di cui all’art. 950 c.c.

Con tale doglianza il ricorrente ha inteso sostenere che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Salerno aveva regolato i confini tra i fondi dedotti in causa in favore del [OSCURATO:PERSONA] basandosi sulle mappe catastali le cui indicazioni erano risultate parzialmente difformi dalle conclusioni della c.t.u. ma ritenute erroneamente prevalenti rispetto a queste ultime, censurando la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la produzione del suo titolo di proprietà, avvenuta durante l’espletamento della c.t.u., quando cioè erano stati conferiti i quesiti all’ausiliario giudiziario ed ammessi gli ulteriori mezzi istruttori.

3. Rileva il collegio che deve essere esaminata, in via pregiudiziale, l’eccezione di giudicato esterno già formulata dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. (e reiterata in quella successivamente depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) con riferimento all’opponibilità della sentenza - prodotta con la citata prima memoria – n. 152/2020 della Corte di appello di Salerno divenuta irrevocabile (risultando pubblicata il 10 febbraio 2020 e non impugnata, come da relativa riportata attestazione apposta dal competente cancelliere il 9 luglio 2021).

Orbene, dalla valutazione di quest’ultima sentenza, si evince che l’eccepito giudicato riguarda le stesse parti ma solo parzialmente l’oggetto di cui alla sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione da decidere in questa sede.

Infatti, la citata sentenza irrevocabile attiene esclusivamente alla dichiarazione di acquisto per usucapione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (e della coniuge [OSCURATO:PERSONA]) della zonetta di terreno di mq. 97,40 facente parte della particella 1892, il cui rilascio (in favore del Di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 Giacomo) – per effetto della sentenza del Tribunale di Salerno n. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 1282/2008 confermata da quella della Corte di appello di Salerno n. 736/2016, oggetto del ricorso per cassazione da definire in questa sede – era stato ordinato in dipendenza della determinazione del confine giudiziale effettuata in quest’ultima indicata sentenza tra i fondi delle parti in causa limitatamente al tratto interessante le contigue particelle nn. 1892 (ossia quella a cui è riferito il giudicato) e 1667.

Da ciò consegue che il giudicato esterno opposto dal Vicinanza copre solo la statuizione di cui al punto 2) della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1282/2008 (confermata dalla sentenza di appello n. 736/216 qui impugnata, riportata a pag. 3), ma non involge alcun’altra statuizione.

Questo comporta che tutte le altre statuizioni sono rimaste ferme (ovvero non coperte da alcun giudicato) e in particolare: 1) quella relativa alla pronuncia determinativa dei confini non interessati dalla sentenza su cui si fonda il giudicato opposto, relativo alla dichiarazione dell’acquisto per usucapione, da parte del Vicinanza, della zona di terreno di mq 97,40 (con relativo ordine di rilascio in danno del [OSCURATO:PERSONA]), facente parte della particella n. 1892; 2) quella inerente l’accertamento della violazione delle distanze realizzatasi attraverso la messa a dimora, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della siepe costituita da 17 cipressi insistente lungo l’altro confine tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e 964, nonché il rigetto di tutte le ulteriori domande.

4. A questo punto, pur facendo salvi gli effetti riconducibili all’operatività dell’opposto giudicato, si può procedere all’esame dei due motivi proposti con il ricorso, i quali, nella loro struttura e nel rispettivo svolgimento argomentativo, rispettano i requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, c.p.c.

5. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile e, in ogni caso, privo di fondamento.

Occorre osservare, in via preliminare, che della dedotta questione della supposta illegittimità della rimessione in termini dell’attuale controricorrente nel giudizio dinanzi al giudice di pace (poi dichiaratosi incompetente, con riassunzione avanti al Tribunale di Salerno) non si fa F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 una specifica menzione nell’impugnata sentenza di appello.

Tuttavia, pur [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 non potendosi escludere che essa fosse stata proposta con l’atto di appello per come si desume dallo sviluppo logico-giuridico del motivo, bisogna, con riferimento alla stessa, porre in risalto quanto segue.

La prospettata illegittimità della rimessione in termini nel giudizio dinanzi al Giudice di pace (per quanto desumibile dal riportato contenuto dell’atto di riassunzione, così come desumibile dallo stesso controricorso: v. pagg. 8-9) non era stata formulata in sede di riassunzione né nel corso del giudizio poi proseguito dinanzi al Tribunale di Salerno.

Per questa ragione quest’ultimo non aveva assunto alcuna statuizione in merito, sull’implicito presupposto che essa dovesse considerarsi ormai preclusa, avendo il Vicinanza riproposto le sue domande di merito e chiesto il rigetto dell’avversa domanda riconvenzionale formulata fin dalla prima comparsa di risposta, così tacitamente rinunciando ad ogni eccezione di carattere processuale sull’ammissibilità della stessa domanda riconvenzionale, per la possibile tardività della costituzione del convenuto nel giudizio intentato originariamente dinanzi al Giudice di pace.

Ad ogni modo, il motivo risulta infondato perché legittimamente il Giudice di pace – ritenendo giustificate le motivazioni addotte dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] – aveva ammesso quest’ultimo alla rimessione in termini (ai sensi dell’art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.), proprio perché egli non aveva potuto, per causa a lui non imputabile, costituirsi alla prima udienza del 16 dicembre 2002, dal momento che la stessa era risultata differita (rispetto a quella indicata in citazione del 10 dicembre 2002: v. pag. 5 dello stesso ricorso) d’ufficio (come comprovato dalle certificazioni di cancelleria) al 18 dicembre 2002 (tuttavia non coincidente con la prima udienza successiva a quella indicata in citazione), data nella quale il predetto difensore si presentava nell’ufficio del Giudice di pace per costituirsi, ma prendeva conoscenza che la prima udienza si era invece già tenuta il 16 dicembre, in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato contumace.

Pertanto, alla successiva udienza fissata per il 17 gennaio 2003, il difensore dello stesso convenuto si costituiva in giudizio, adducendo che la mancata partecipazione all’udienza del 16 dicembre 2002 non era stata imputabile al suo assistito, depositando comparsa di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 costituzione contenente domanda riconvenzionale, che, perciò, per effetto [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 dell’invocata rimessione in termini, era da considerarsi ammissibile (cfr., ad es., “a contrario”, Cass. n. 7238/2006).

E tale era stata considerata dal giudice di pace che non l’aveva respinta (ritenendo valide le ragioni addotte dal difensore del [OSCURATO:PERSONA]) e aveva dichiarato poi con sentenza la sua incompetenza, senza che la relativa questione (ovvero della presunta illegittimità della rimessione in termini) fosse stata reiterata nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale, che, infatti, non ebbe a dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale già proposta dal convenuto, ma la decise nel merito.

6. Il secondo motivo è manifestamente infondato e deve essere, perciò, respinto, avendo la Corte di appello pacificamente accertato che il titolo di proprietà dal Vicinanza era stato prodotto tardivamente, ovvero quando già si era conclusa in primo grado la fase di ammissione delle prove in relazione al disposto dell’art. 186, comma 6, c.p.c., con la conseguente formazione delle relative preclusioni, ossia quando era già stato conferito l’incarico al c.t.u. per la determinazione dei confini sulla base dei documenti già ritualmente e tempestivamente acquisiti in atti ed eventualmente delle mappe catastali ai sensi dell’art. 950 c.c., alle quali, infatti, si può far ricorso quando risultino difettanti o insufficienti le indicazioni sui dati di individuazione delle unità immobiliari dai titoli, ovvero quando questi ultimi non siano stati prodotti ossia la loro produzione sia avvenuta oltre i prescritti termini processuali (v., tra le tante, Cass. n. 21834/2007 e Cass. n. 10062/2018), come verificatosi nel caso di specie con riferimento alla posizione del Vicinanza.

7. In definitiva, alla stregua del percorso argomentativo logico-giuridico compiuto, i due motivi del ricorso devono essere rigettati, facendo salva la produzione degli effetti del predetto giudicato opponibile rispetto alla controversia oggetto del presente ricorso, ragion per cui si rende al riguardo necessario, ma entro questi soli limiti, il rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà ad adottare le conseguenti statuizioni circa la rideterminazione del confine tra i fondi delle parti in causa lungo il lato (come in precedenza identificato) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Allo stesso giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, in accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno formulata dal ricorrente, cassa l’impugnata sentenza per nuova pronuncia sull’azione di regolamento di confini per la parte in cui detto giudicato ha prodotto i suoi effetti, rinviando, per tale aspetto, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente azione di SENTENZA regolamento di confini sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15675/’17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 27E08 H703N), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Merulana, n. 110; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E18 H704M), rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Calamatta, n. 16; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 736/2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., del Sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1282/2008, il Tribunale di Salerno, a seguito di riassunzione della causa per effetto della dichiarazione di incompetenza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 per materia da parte del Giudice di pace di quella stessa città, decidendo [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diretta all’ottenimento della sua condanna all’estirpazione di alcuni alberi impiantati ad una distanza inferiore rispetto al confine tra i fondi di loro rispettiva proprietà, oltre al risarcimento del danno, nonché sulla domanda riconvenzionale formulata dal citato convenuto di regolamento dei confini, così provvedeva: a) dichiarava che il confine tra i fondi di proprietà delle parti, siti in [OSCURATO:PERSONA], corrispondeva a quello delimitato sul posto con riferimento alla particella n. 1693 ed alle particelle nn. 1891 e 964, riportate in catasto al foglio n. 24, mentre con riferimento alle particelle nn. 1892 e 1667, sempre in catasto al foglio n. 24, corrispondeva alla linea rossa tratteggiata nella piantina allegata al rilievo topografico in atti, costituente parte integrante della stessa sentenza; b) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in favore del [OSCURATO:PERSONA], dell’area di mq. 97,40 dallo stesso occupata facente parte della particella n. 1892, come individuata nell’anzidetta piantina; c) condannava il [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, ad arretrare alla distanza di un metro dal confine la siepe, costituita da 17 alberi di cipresso, messa a dimora lungo il confine tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e 964; d) rigettava la domanda dell’attore con riguardo alla invocata condanna all’estirpazione delle ulteriori piante messe a dimora lungo il confine; e) respingeva la domanda di risarcimento danni avanzata dal Vicinanza; f) compensava per intero tra le parti le spese del giudizio. 2. Decidendo sull’appello del [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 736/2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016), respingeva il gravame e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione la Corte salernitana rilevava, innanzitutto, che doveva ritenersi intervenuta acquiescenza sulle statuizioni di primo grado relative alla certezza del confine tra i fondi di cui alla particella n. 1693 ed alle particelle nn. 1891 e 964, nonché sulla condanna del [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare alla distanza di un metro dal confine F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 la siepe, costituita da 17 alberi di cipresso, messa a dimora lungo il confine [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e 964. Ciò chiarito, il giudice di secondo grado rilevava che il Tribunale aveva correttamente accolto solo parzialmente la domanda attorea rispetto al confine sul lato certo e non contestato, considerato tardiva la produzione del titolo di proprietà da parte dell’attore-appellante che si intendeva porre a fondamento per l’accertamento tecnico, aveva recepito giustamente le risultanze della c.t.u. e altrettanto correttamente aveva respinto la domanda risarcitoria del Vicinanza, non essendo stata provata la sussistenza dei reclamati danni. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA]. In un primo momento il ricorso veniva fissato per la sua trattazione e decisione all’adunanza camerale del 15 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis.1., ma all’esito della relativa camera di consiglio, in virtù della necessità dell’esame dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla difesa del ricorrente nella memoria difensiva finale avuto riguardo all’efficacia della prodotta sentenza della Corte di appello di Salerno n. 152/2020 di rigetto del gravame e confermativa della sentenza del Tribunale di Salerno n. 4900/2016, il collegio ravvisava la sussistenza delle condizioni per la trattazione del ricorso nella forma della pubblica udienza, fissata per la data odierna, in prossimità della quale il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo complesso motivo il ricorrente ha denunciato – con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt.319, 320 e 327 c.p.c. sul presupposto dell’asserita illegittimità della rimessione in termini del contumace decaduto, nonché – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3,4 e 5, c.p.c. - l’errata applicazione e nullità della sentenza e del procedimento oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 294 c.p.c., per non aver la Corte di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 appello rilevato la costituzione tardiva del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 dinanzi al Giudice di pace, con conseguente inammissibilità della spiegata Data pubblicazione 13/04/2022 domanda riconvenzionale avente ad oggetto il regolamento dei confini, rispetto alla cui proposizione detto giudice (previa rimessione in termini del convenuto) aveva dichiarato la sua incompetenza per materia rimettendo le parti dinanzi al Tribunale. 2. Con secondo articolato motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 345 c.p.c. (come modificato dalla legge n. 353/1990), unitamente – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. - alla nullità del procedimento ed all’omesso esame di un fatto decisivo sulla indispensabilità del titolo di proprietà acquisito al processo dal c.t.u., oltre all’omesso esame di fatto decisivo sulla necessità della prova del titolo di proprietà di esso Vicinanza, in relazione all’azione di cui all’art. 950 c.c. Con tale doglianza il ricorrente ha inteso sostenere che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Salerno aveva regolato i confini tra i fondi dedotti in causa in favore del [OSCURATO:PERSONA] basandosi sulle mappe catastali le cui indicazioni erano risultate parzialmente difformi dalle conclusioni della c.t.u. ma ritenute erroneamente prevalenti rispetto a queste ultime, censurando la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la produzione del suo titolo di proprietà, avvenuta durante l’espletamento della c.t.u., quando cioè erano stati conferiti i quesiti all’ausiliario giudiziario ed ammessi gli ulteriori mezzi istruttori. 3. Rileva il collegio che deve essere esaminata, in via pregiudiziale, l’eccezione di giudicato esterno già formulata dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. (e reiterata in quella successivamente depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) con riferimento all’opponibilità della sentenza - prodotta con la citata prima memoria – n. 152/2020 della Corte di appello di Salerno divenuta irrevocabile (risultando pubblicata il 10 febbraio 2020 e non impugnata, come da relativa riportata attestazione apposta dal competente cancelliere il 9 luglio 2021). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 Orbene, dalla valutazione di quest’ultima sentenza, si evince che [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 l’eccepito giudicato riguarda le stesse parti ma solo parzialmente l’oggetto di cui alla sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione da decidere in questa sede. Infatti, la citata sentenza irrevocabile attiene esclusivamente alla dichiarazione di acquisto per usucapione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (e della coniuge [OSCURATO:PERSONA]) della zonetta di terreno di mq. 97,40 facente parte della particella 1892, il cui rilascio (in favore del [OSCURATO:PERSONA]) – per effetto della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1282/2008 confermata da quella della Corte di appello di Salerno n. 736/2016, oggetto del ricorso per cassazione da definire in questa sede – era stato ordinato in dipendenza della determinazione del confine giudiziale effettuata in quest’ultima indicata sentenza tra i fondi delle parti in causa limitatamente al tratto interessante le contigue particelle nn. 1892 (ossia quella a cui è riferito il giudicato) e 1667. Da ciò consegue che il giudicato esterno opposto dal Vicinanza copre solo la statuizione di cui al punto 2) della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1282/2008 (confermata dalla sentenza di appello n. 736/216 qui impugnata, riportata a pag. 3), ma non involge alcun’altra statuizione. Questo comporta che tutte le altre statuizioni sono rimaste ferme (ovvero non coperte da alcun giudicato) e in particolare: 1) quella relativa alla pronuncia determinativa dei confini non interessati dalla sentenza su cui si fonda il giudicato opposto, relativo alla dichiarazione dell’acquisto per usucapione, da parte del Vicinanza, della zona di terreno di mq 97,40 (con relativo ordine di rilascio in danno del [OSCURATO:PERSONA]), facente parte della particella n. 1892; 2) quella inerente l’accertamento della violazione delle distanze realizzatasi attraverso la messa a dimora, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della siepe costituita da 17 cipressi insistente lungo l’altro confine tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e 964, nonché il rigetto di tutte le ulteriori domande. 4. A questo punto, pur facendo salvi gli effetti riconducibili all’operatività dell’opposto giudicato, si può procedere all’esame dei due motivi proposti con il ricorso, i quali, nella loro struttura e nel rispettivo svolgimento F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 argomentativo, rispettano i requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 c.p.c. 5. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile e, in ogni caso, privo di fondamento. Occorre osservare, in via preliminare, che della dedotta questione della supposta illegittimità della rimessione in termini dell’attuale controricorrente nel giudizio dinanzi al giudice di pace (poi dichiaratosi incompetente, con riassunzione avanti al Tribunale di Salerno) non si fa una specifica menzione nell’impugnata sentenza di appello. Tuttavia, pur non potendosi escludere che essa fosse stata proposta con l’atto di appello per come si desume dallo sviluppo logico-giuridico del motivo, bisogna, con riferimento alla stessa, porre in risalto quanto segue. La prospettata illegittimità della rimessione in termini nel giudizio dinanzi al Giudice di pace (per quanto desumibile dal riportato contenuto dell’atto di riassunzione, così come desumibile dallo stesso controricorso: v. pagg. 8-9) non era stata formulata in sede di riassunzione né nel corso del giudizio poi proseguito dinanzi al Tribunale di Salerno. Per questa ragione quest’ultimo non aveva assunto alcuna statuizione in merito, sull’implicito presupposto che essa dovesse considerarsi ormai preclusa, avendo il Vicinanza riproposto le sue domande di merito e chiesto il rigetto dell’avversa domanda riconvenzionale formulata fin dalla prima comparsa di risposta, così tacitamente rinunciando ad ogni eccezione di carattere processuale sull’ammissibilità della stessa domanda riconvenzionale, per la possibile tardività della costituzione del convenuto nel giudizio intentato originariamente dinanzi al Giudice di pace. Ad ogni modo, il motivo risulta infondato perché legittimamente il Giudice di pace – ritenendo giustificate le motivazioni addotte dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] – aveva ammesso quest’ultimo alla rimessione in termini (ai sensi dell’art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.), proprio perché egli non aveva potuto, per causa a lui non imputabile, costituirsi alla prima udienza del 16 dicembre 2002, dal momento che la stessa era risultata differita (rispetto a quella indicata in citazione del 10 dicembre 2002: v. pag. 5 dello stesso ricorso) d’ufficio (come comprovato dalle certificazioni di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 cancelleria) al 18 dicembre 2002 (tuttavia non coincidente con la prima [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 udienza successiva a quella indicata in citazione), data nella quale il predetto difensore si presentava nell’ufficio del Giudice di pace per costituirsi, ma prendeva conoscenza che la prima udienza si era invece già tenuta il 16 dicembre, in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato contumace. Pertanto, alla successiva udienza fissata per il 17 gennaio 2003, il difensore dello stesso convenuto si costituiva in giudizio, adducendo che la mancata partecipazione all’udienza del 16 dicembre 2002 non era stata imputabile al suo assistito, depositando comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale, che, perciò, per effetto dell’invocata rimessione in termini, era da considerarsi ammissibile (cfr., ad es., “a contrario”, Cass. n. 7238/2006). E tale era stata considerata dal giudice di pace che non l’aveva respinta (ritenendo valide le ragioni addotte dal difensore del [OSCURATO:PERSONA]) e aveva dichiarato poi con sentenza la sua incompetenza, senza che la relativa questione (ovvero della presunta illegittimità della rimessione in termini) fosse stata reiterata nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale, che, infatti, non ebbe a dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale già proposta dal convenuto, ma la decise nel merito. 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato e deve essere, perciò, respinto, avendo la Corte di appello pacificamente accertato che il titolo di proprietà dal Vicinanza era stato prodotto tardivamente, ovvero quando già si era conclusa in primo grado la fase di ammissione delle prove in relazione al disposto dell’art. 186, comma 6, c.p.c., con la conseguente formazione delle relative preclusioni, ossia quando era già stato conferito l’incarico al c.t.u. per la determinazione dei confini sulla base dei documenti già ritualmente e tempestivamente acquisiti in atti ed eventualmente delle mappe catastali ai sensi dell’art. 950 c.c., alle quali, infatti, si può far ricorso quando risultino difettanti o insufficienti le indicazioni sui dati di individuazione delle unità immobiliari dai titoli, ovvero quando questi ultimi non siano stati prodotti ossia la loro produzione sia avvenuta oltre i prescritti termini processuali (v., tra le tante, Cass. n. 21834/2007 e Cass. n. 10062/2018), come verificatosi nel caso di specie con riferimento alla posizione del Vicinanza. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 7. In definitiva, alla stregua del percorso argomentativo logicoNumero di raccolta generale 12057/2022-giuridico Data pubblicazione 13/04/2022 compiuto, i due motivi del ricorso devono essere rigettati, facendo salva la produzione degli effetti del predetto giudicato opponibile rispetto alla controversia oggetto del presente ricorso, ragion per cui si rende al riguardo necessario, ma entro questi soli limiti, il rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà ad adottare le conseguenti statuizioni circa la rideterminazione del confine tra i fondi delle parti in causa lungo il lato (come in precedenza identificato) interessato dagli effetti dell’accoglimento della domanda di usucapione emessa in favore del Vicinanza, passata per l’appunto in giudicato. Allo stesso giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, in accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno formulata dal ricorrente, cassa l’impugnata sentenza per nuova pronuncia sull’azione di regolamento di confini per la parte in cui detto giudicato ha prodotto i suoi effetti, rinviando, per tale aspetto, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO - Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 15675/17 Giuseppe GRASSO - Consigliere U.P. 10/3/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 Luca VARRONE - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Stefano OLIVA - Consigliere ha pronunciato la seguente azione di SENTENZA regolamento di confini sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15675/’17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 27E08 H703N), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Merulana, n. 110; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E18 H704M), rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Calamatta, n. 16; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 736/2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., del Sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1282/2008, il Tribunale di Salerno, a seguito di riassunzione della causa per effetto della dichiarazione di incompetenza per materia da parte del Giudice di pace di quella stessa città, decidendo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diretta all’ottenimento della sua condanna all’estirpazione di alcuni alberi impiantati ad una distanza inferiore rispetto al confine tra i fondi di loro rispettiva proprietà, oltre al risarcimento del danno, nonché sulla domanda riconvenzionale formulata dal citato convenuto di regolamento dei confini, così provvedeva: a) dichiarava che il confine tra i fondi di proprietà delle parti, siti in [OSCURATO:PERSONA], corrispondeva a quello F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 delimitato sul posto con riferimento alla particella n. 1693 ed alle particelle [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 nn. 1891 e 964, riportate in catasto al foglio n. 24, mentre con riferimento alle particelle nn. 1892 e 1667, sempre in catasto al foglio n. 24, corrispondeva alla linea rossa tratteggiata nella piantina allegata al rilievo topografico in atti, costituente parte integrante della stessa sentenza; b) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in favore del [OSCURATO:PERSONA], dell’area di mq. 97,40 dallo stesso occupata facente parte della particella n. 1892, come individuata nell’anzidetta piantina; c) condannava il [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, ad arretrare alla distanza di un metro dal confine la siepe, costituita da 17 alberi di cipresso, messa a dimora lungo il confine tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e 964; d) rigettava la domanda dell’attore con riguardo alla invocata condanna all’estirpazione delle ulteriori piante messe a dimora lungo il confine; e) respingeva la domanda di risarcimento danni avanzata dal Vicinanza; f) compensava per intero tra le parti le spese del giudizio. 2. Decidendo sull’appello del [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 736/2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016), respingeva il gravame e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione la Corte salernitana rilevava, innanzitutto, che doveva ritenersi intervenuta acquiescenza sulle statuizioni di primo grado relative alla certezza del confine tra i fondi di cui alla particella n. 1693 ed alle particelle nn. 1891 e 964, nonché sulla condanna del [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare alla distanza di un metro dal confine la siepe, costituita da 17 alberi di cipresso, messa a dimora lungo il confine tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e 964. Ciò chiarito, il giudice di secondo grado rilevava che il Tribunale aveva correttamente accolto solo parzialmente la domanda attorea rispetto al confine sul lato certo e non contestato, considerato tardiva la produzione del titolo di proprietà da parte dell’attore-appellante che si intendeva porre a fondamento per l’accertamento tecnico, aveva recepito giustamente le risultanze della c.t.u. e altrettanto correttamente aveva respinto la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 domanda risarcitoria del Vicinanza, non essendo stata provata la [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 sussistenza dei reclamati danni. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato [OSCURATO:PERSONA]. In un primo momento il ricorso veniva fissato per la sua trattazione e decisione all’adunanza camerale del 15 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis.1., ma all’esito della relativa camera di consiglio, in virtù della necessità dell’esame dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla difesa del ricorrente nella memoria difensiva finale avuto riguardo all’efficacia della prodotta sentenza della Corte di appello di Salerno n. 152/2020 di rigetto del gravame e confermativa della sentenza del Tribunale di Salerno n. 4900/2016, il collegio ravvisava la sussistenza delle condizioni per la trattazione del ricorso nella forma della pubblica udienza, fissata per la data odierna, in prossimità della quale il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo complesso motivo il ricorrente ha denunciato – con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt.319, 320 e 327 c.p.c. sul presupposto dell’asserita illegittimità della rimessione in termini del contumace decaduto, nonché – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3,4 e 5, c.p.c. - l’errata applicazione e nullità della sentenza e del procedimento oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 294 c.p.c., per non aver la Corte di appello rilevato la costituzione tardiva del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, con conseguente inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale avente ad oggetto il regolamento dei confini, rispetto alla cui proposizione detto giudice (previa rimessione in termini del convenuto) aveva dichiarato la sua incompetenza per materia rimettendo le parti dinanzi al Tribunale. 2. Con secondo articolato motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 345 c.p.c. (come modificato dalla legge [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 n. 353/1990), unitamente – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, Data pubblicazione 13/04/2022 c.p.c. - alla nullità del procedimento ed all’omesso esame di un fatto decisivo sulla indispensabilità del titolo di proprietà acquisito al processo dal c.t.u., oltre all’omesso esame di fatto decisivo sulla necessità della prova del titolo di proprietà di esso Vicinanza, in relazione all’azione di cui all’art. 950 c.c. Con tale doglianza il ricorrente ha inteso sostenere che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Salerno aveva regolato i confini tra i fondi dedotti in causa in favore del [OSCURATO:PERSONA] basandosi sulle mappe catastali le cui indicazioni erano risultate parzialmente difformi dalle conclusioni della c.t.u. ma ritenute erroneamente prevalenti rispetto a queste ultime, censurando la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la produzione del suo titolo di proprietà, avvenuta durante l’espletamento della c.t.u., quando cioè erano stati conferiti i quesiti all’ausiliario giudiziario ed ammessi gli ulteriori mezzi istruttori. 3. Rileva il collegio che deve essere esaminata, in via pregiudiziale, l’eccezione di giudicato esterno già formulata dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. (e reiterata in quella successivamente depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) con riferimento all’opponibilità della sentenza - prodotta con la citata prima memoria – n. 152/2020 della Corte di appello di Salerno divenuta irrevocabile (risultando pubblicata il 10 febbraio 2020 e non impugnata, come da relativa riportata attestazione apposta dal competente cancelliere il 9 luglio 2021). Orbene, dalla valutazione di quest’ultima sentenza, si evince che l’eccepito giudicato riguarda le stesse parti ma solo parzialmente l’oggetto di cui alla sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione da decidere in questa sede. Infatti, la citata sentenza irrevocabile attiene esclusivamente alla dichiarazione di acquisto per usucapione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (e della coniuge [OSCURATO:PERSONA]) della zonetta di terreno di mq. 97,40 facente parte della particella 1892, il cui rilascio (in favore del Di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 Giacomo) – per effetto della sentenza del Tribunale di Salerno n. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 1282/2008 confermata da quella della Corte di appello di Salerno n. 736/2016, oggetto del ricorso per cassazione da definire in questa sede – era stato ordinato in dipendenza della determinazione del confine giudiziale effettuata in quest’ultima indicata sentenza tra i fondi delle parti in causa limitatamente al tratto interessante le contigue particelle nn. 1892 (ossia quella a cui è riferito il giudicato) e 1667. Da ciò consegue che il giudicato esterno opposto dal Vicinanza copre solo la statuizione di cui al punto 2) della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1282/2008 (confermata dalla sentenza di appello n. 736/216 qui impugnata, riportata a pag. 3), ma non involge alcun’altra statuizione. Questo comporta che tutte le altre statuizioni sono rimaste ferme (ovvero non coperte da alcun giudicato) e in particolare: 1) quella relativa alla pronuncia determinativa dei confini non interessati dalla sentenza su cui si fonda il giudicato opposto, relativo alla dichiarazione dell’acquisto per usucapione, da parte del Vicinanza, della zona di terreno di mq 97,40 (con relativo ordine di rilascio in danno del [OSCURATO:PERSONA]), facente parte della particella n. 1892; 2) quella inerente l’accertamento della violazione delle distanze realizzatasi attraverso la messa a dimora, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della siepe costituita da 17 cipressi insistente lungo l’altro confine tra la particella n. 1693 e le particelle nn. 1891 e 964, nonché il rigetto di tutte le ulteriori domande. 4. A questo punto, pur facendo salvi gli effetti riconducibili all’operatività dell’opposto giudicato, si può procedere all’esame dei due motivi proposti con il ricorso, i quali, nella loro struttura e nel rispettivo svolgimento argomentativo, rispettano i requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, c.p.c. 5. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile e, in ogni caso, privo di fondamento. Occorre osservare, in via preliminare, che della dedotta questione della supposta illegittimità della rimessione in termini dell’attuale controricorrente nel giudizio dinanzi al giudice di pace (poi dichiaratosi incompetente, con riassunzione avanti al Tribunale di Salerno) non si fa F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 una specifica menzione nell’impugnata sentenza di appello. Tuttavia, pur [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 non potendosi escludere che essa fosse stata proposta con l’atto di appello per come si desume dallo sviluppo logico-giuridico del motivo, bisogna, con riferimento alla stessa, porre in risalto quanto segue. La prospettata illegittimità della rimessione in termini nel giudizio dinanzi al Giudice di pace (per quanto desumibile dal riportato contenuto dell’atto di riassunzione, così come desumibile dallo stesso controricorso: v. pagg. 8-9) non era stata formulata in sede di riassunzione né nel corso del giudizio poi proseguito dinanzi al Tribunale di Salerno. Per questa ragione quest’ultimo non aveva assunto alcuna statuizione in merito, sull’implicito presupposto che essa dovesse considerarsi ormai preclusa, avendo il Vicinanza riproposto le sue domande di merito e chiesto il rigetto dell’avversa domanda riconvenzionale formulata fin dalla prima comparsa di risposta, così tacitamente rinunciando ad ogni eccezione di carattere processuale sull’ammissibilità della stessa domanda riconvenzionale, per la possibile tardività della costituzione del convenuto nel giudizio intentato originariamente dinanzi al Giudice di pace. Ad ogni modo, il motivo risulta infondato perché legittimamente il Giudice di pace – ritenendo giustificate le motivazioni addotte dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] – aveva ammesso quest’ultimo alla rimessione in termini (ai sensi dell’art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.), proprio perché egli non aveva potuto, per causa a lui non imputabile, costituirsi alla prima udienza del 16 dicembre 2002, dal momento che la stessa era risultata differita (rispetto a quella indicata in citazione del 10 dicembre 2002: v. pag. 5 dello stesso ricorso) d’ufficio (come comprovato dalle certificazioni di cancelleria) al 18 dicembre 2002 (tuttavia non coincidente con la prima udienza successiva a quella indicata in citazione), data nella quale il predetto difensore si presentava nell’ufficio del Giudice di pace per costituirsi, ma prendeva conoscenza che la prima udienza si era invece già tenuta il 16 dicembre, in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato contumace. Pertanto, alla successiva udienza fissata per il 17 gennaio 2003, il difensore dello stesso convenuto si costituiva in giudizio, adducendo che la mancata partecipazione all’udienza del 16 dicembre 2002 non era stata imputabile al suo assistito, depositando comparsa di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 costituzione contenente domanda riconvenzionale, che, perciò, per effetto [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 dell’invocata rimessione in termini, era da considerarsi ammissibile (cfr., ad es., “a contrario”, Cass. n. 7238/2006). E tale era stata considerata dal giudice di pace che non l’aveva respinta (ritenendo valide le ragioni addotte dal difensore del [OSCURATO:PERSONA]) e aveva dichiarato poi con sentenza la sua incompetenza, senza che la relativa questione (ovvero della presunta illegittimità della rimessione in termini) fosse stata reiterata nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale, che, infatti, non ebbe a dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale già proposta dal convenuto, ma la decise nel merito. 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato e deve essere, perciò, respinto, avendo la Corte di appello pacificamente accertato che il titolo di proprietà dal Vicinanza era stato prodotto tardivamente, ovvero quando già si era conclusa in primo grado la fase di ammissione delle prove in relazione al disposto dell’art. 186, comma 6, c.p.c., con la conseguente formazione delle relative preclusioni, ossia quando era già stato conferito l’incarico al c.t.u. per la determinazione dei confini sulla base dei documenti già ritualmente e tempestivamente acquisiti in atti ed eventualmente delle mappe catastali ai sensi dell’art. 950 c.c., alle quali, infatti, si può far ricorso quando risultino difettanti o insufficienti le indicazioni sui dati di individuazione delle unità immobiliari dai titoli, ovvero quando questi ultimi non siano stati prodotti ossia la loro produzione sia avvenuta oltre i prescritti termini processuali (v., tra le tante, Cass. n. 21834/2007 e Cass. n. 10062/2018), come verificatosi nel caso di specie con riferimento alla posizione del Vicinanza. 7. In definitiva, alla stregua del percorso argomentativo logico-giuridico compiuto, i due motivi del ricorso devono essere rigettati, facendo salva la produzione degli effetti del predetto giudicato opponibile rispetto alla controversia oggetto del presente ricorso, ragion per cui si rende al riguardo necessario, ma entro questi soli limiti, il rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà ad adottare le conseguenti statuizioni circa la rideterminazione del confine tra i fondi delle parti in causa lungo il lato (come in precedenza identificato) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : C A R R A T O A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 2 7 7 2 8 b a 6 5 c e 4 8 a 6 4 7 0 7 9 b 9 c 4 f 7 5 f 5 9 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15675/2017 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 528/2022 interessato dagli effetti dell’accoglimento della domanda di usucapione [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12057/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 emessa in favore del Vicinanza, passata per l’appunto in giudicato. Allo stesso giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, in accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno formulata dal ricorrente, cassa l’impugnata sentenza per nuova pronuncia sull’azione di regolamento di confini per la parte in cui detto giudicato ha prodotto i suoi effetti, rinviando, per tale aspetto, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i
Sentenza Cassazione n. 12057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris