CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16506/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in1435 persona del Ministro pro tempore, RTS - [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi exlege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -nonchè controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, tutti rappresentati e difesi ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti - ricorrenti incidenNtuamelrio -re gistro generale 13168/2025Numero sezionale 1435/2026avverso la sentenza n. 17/2025 della CORTE D'APPENuLmLeOro ddi rai ccolta generale 16506/2026POTENZA, depositata il 06/03/2025 R.G.N. 57/2024; Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 18/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale,assorbiti il quarto e il quinto motivo del ricorso principale.1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata,in parziale riforma della pronuncia di prime cure, hadichiarato non dovuta la restituzione delle sommepercepite da [OSCURATO:PERSONA], ex SegretarioComunale e a seguito di regolare concorso assunto dalMinistero dell’Istruzione e del Merito quale docente conimmissione in ruolo nel settembre 1993, a titolo diassegno ad personam, fino alla mensilità di gennaio 2014,non rivalutabile e non pensionabile, pari alla calcolatadifferenza retributiva tra quella maggiore in godimentocome [OSCURATO:PERSONA] e quella spettante qualedocente di ruolo.2. I giudici di seconde cure, ritenuto il difetto dilegittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata comunicata lasoppressione dell’assegno ad personam dal mese di aprile2022 e l’apertura di una procedura per il recupero deicrediti erariali con decreto della [OSCURATO:PERSONA] di Potenza del 10 agosto 2022, pari ad euro50.122,42 a titolo di indebita percezione del suddettoassegno ad personam con decorrenza dal 1° settembre1995 al 31 maggio 2022, si verteva in una situazione diindebito oggettivo e stante la irretroattività delledisposizioni di cui all’art. 1 commi 458 e 459 della Nluemgegroe re gistro generale 13168/2025Numero sezionale 1435/2026di stabilità del 2013, che aveva abrogato l’art. 202 dNuemle Tro. dUi r.a ccolta generale 16506/2026di cui al d.P.R. n. 3 del 1957 e l’art. 3 commi 57 e 58 dellDaat a pubblicazione 27/05/2026legge n. 537/1993, il recupero poteva avvenireunicamente dalla data di entrata in vigore della legge cheaveva abrogato l’assegno ad personam.3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.4. Hanno resistito con separati controricorsi il Ministerodell’Economia e delle Finanze e la [OSCURATO:PERSONA] di Potenza nonché il Ministero dell’Istruzione edel Merito, l’[OSCURATO:PERSONA] della Basilicato el’[OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, Ufficio III –[OSCURATO:PERSONA]; questi ultimi hannopresentato, altresì ricorso incidentale sulla base di duemotivi.5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso principale e perl’accoglimento di quello incidentale.6. Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia laviolazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 n. 3cpc, per avere ritenuto la Corte di appello che laabrogazione della provvidenza avesse efficacia retroattivae non valesse, invece, solo per il futuro, così incidendo sudiritti quesiti degli interessati. In particolare, avendoriguardo al testo del comma 458 dell'unico e solo articoloche componeva la legge di bilancio n. 147/2013(composto dei due periodi che letteralmente cosìdisponeva: “L'articolo 202 del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, el'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993,Numero registro generale 13168/2025n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbianoN umero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 16506/2026ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolDoat a pubblicazione 27/05/2026o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari aquello attribuito al collega di pari anzianità”) e alsuccessivo comma 459 (che così precisava: “Leamministrazioni interessate adeguano i trattamentigiuridici ed economici, a partire dalla prima mensilitàsuccessiva alla data di entrata in vigore della presentelegge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458,“secondo periodo”, del presente articolo e dall'articolo 8,comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, comemodificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”), si desumevachiaramente che non era stato in alcun modo disposto chel’abrogazione dell’articolo 202 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n. 3, e dell'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24dicembre 1993, n. 537 esplicasse efficacia retroattiva, néera stato mai previsto che l’adeguamento riguardasse iltrattamento economico di chi, come esso ricorrente,avesse acquisito e beneficiato in passato dellamaggiorazione di legge.3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsaapplicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, perl’inosservanza dei termini di legge per l'adozione deldecreto di ricostruzione carriera ad opera del Ministerodell'Istruzione e del merito (MIM); si deduce che taledecreto andava adottato “in maniera corretta” prima (trail 1996 ed il 1997), cioè immediatamente dopo l'anno diprova, a seguito dell’immissione a ruolo (e non di certoquasi a fine carriera, come è avvenuto nel caso de quo);invero, a quel tempo il termine concesso dal [OSCURATO:PERSONA] al Provveditorato agli Studi era diNumero registro generale 13168/2025massimo 480 giorni, come allora previsto ed imposto daNl umero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 16506/2026D.M. del 6 aprile 1995 n.190, nell'allegata tabella A chDeat a pubblicazione 27/05/2026ne faceva parte integrante e sostanziale e ciò sia se siconsiderava che il decreto fosse un atto dovuto di ufficio,sia se fosse ritenuto un atto dovuto ad iniziativa di parte.4. Con il terzo motivo si eccepisce l’omesso esame su unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, costituitodalla eccepita invalidità del decreto di ricostruzionecarriera che era viziato non solo per la inosservanza deitermini di legge per l'adozione del predetto atto ad operadel Ministero dell'Istruzione e del merito (MIM), ma anchee soprattutto per il mancato inserimento in esso dellamaggiorazione dovuta per legge.5. Con il quarto motivo si obietta la violazione o falsaapplicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, in ordine allarilevata carenza di legittimazione passiva del Ministerodell'Economia e Finanze (MEF) atteso che ilprovvedimento di addebito-ingiunzione (per le presuntesomme liquidate in eccedenza impugnato), era un atto deltutto autonomo dal decreto di ricostruzione carriera ecome tale era stato adottato in piena autonomia eindipendenza dal Ministero dell'Economia e delle Finanze– [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Potenza il10.08.2022, per poi essere notificato al ricorrente in data18.08.2022, e comunque, in quanto atto adottato dal MEF,non poteva che essere impugnato da esso ricorrente neiconfronti di quest’ultimo, sia per essere autore materialesia per le ampie e variegate competenze e funzioni delMEF tra le quali quelle di controllo della regolaritàcontabile e di visto degli atti del MIM (come degli altriMinisteri), di erogazione dello stipendio al personaledocente (come alle tante altre categorie di dipendentipubblici) con le maggiorazioni disposte dalla legge extra-tabellari e fuori dalla contrattazione scolastica Nuem erod rie gistro generale 13168/2025Numero sezionale 1435/2026recupero di eventuali indebiti (che la RagioneriNau mderoe dlli ora ccolta generale 16506/2026Stato è chiamata ad operare per legge nei confronti di chDait a pubblicazione 27/05/2026abbia ricevuto somme non spettanti).6. Con il quinto motivo si contesta la violazione o falsaapplicazione della legge ex art. 360 n. 3 cpc, per laerronea mancata rifusione, in favore di esso ricorrente,delle spese legali nei due gradi del giudizio di meritononostante l'accoglimento parziale dei due ricorsi di primoe di secondo grado.7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. nonchédell’art. 291 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,nonché ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, deducendola nullità della sentenza nella parte in cui la Corteterritoriale aveva dichiarato la contumacia del Ministerodell’Istruzione e del Merito nonostante la regolarecostituzione nel procedimento di secondo grado.8. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 458 e 459 della legge distabilità n. 147/2013, dell’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957e dell’art. 11 delle preleggi, in relazione all’art. 360 co. 1n. 3 cpc, perché la Corte d’Appello, riformando quantodisposto dal giudice di prime cure, nel senso che taleadeguamento doveva riguardare le somme erogateall’appellante a titolo di assegno ad personam a decorreredal febbraio 2014 al marzo 2022 e, quindi, non dovute lesomme legittimamente percepite fino al gennaio 2014,ossia in data precedente alla entrata in vigore della leggeabrogativa, non aveva valutato che, nella fattispecie,difettava radicalmente il presupposto applicativo delladisposizione di legge richiamata, in quanto non sussistevaun’ipotesi di passaggio carriera, ricorrendo, invece,un’ipotesi di rinuncia, da parte del Mastrocinque, alNumero registro generale 13168/2025precedente impiego alle dipendenze del MinisteroN umero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 16506/2026dell’Interno e, quindi, una nuova assunzione a seguito dDait a pubblicazione 27/05/2026superamento del concorso senza alcuna continuità con ilprecedente impiego.9. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essereesaminato preliminarmente il ricorso incidentale.10. Il primo motivo, in disparte il fatto che, in ipotesi dierronea dichiarazione di contumacia in appello, pur inpresenza di una rituale costituzione, è inammissibile ladoglianza con la quale la parte deduca la violazionedell’art. 112 cpc, dovendosi individuare il rimedioesperibile nella revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, pererrore sul fatto - contraddetto dalla realtà processuale-della mancata costituzione in giudizio (Cass. n.30171/2025), è in ogni caso infondato non essendo statoprospettato alcun pregiudizio in concreto patito dagliodierni ricorrenti incidentali in ordine allo svolgimentodell’attività difensiva.11. Il secondo motivo del ricorso incidentale è, invece,fondato, nei termini che seguono.È necessario evidenziare alcune circostanze di fattopacifiche tra le parti, indispensabili per inquadrare lafattispecie oggetto del presente giudizio.Il prof. Mastrocinque, già segretario comunale alledipendenze del Ministero dell’Interno, ha rinunciato,dimettendosi dall’impiego, perché, quale vincitore diconcorso, è stato immesso in ruolo con decorrenzagiuridica dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e con decorrenza economica dal28.10.1993; egli aveva percepito, in tale qualità eprecisamente dal settembre 1995, sotto forma di assegnoad personam (ex art. 202 TU degli impiegati civili delloStato dal 1957 come modificato dall’art. 3 commi 57 e 58della legge n. 537/1993) la maggiorazione di legge cheprevedeva la conservazione del trattamento retributivo ingodimento, nell’attivato passaggio di carrieraN umedroa re gistro generale 13168/2025Numero sezionale 1435/2026Segretario Comunale (9^ qualifica) a quello inseNgumnearon dti era ccolta generale 16506/2026nelle scuole superiori (7^ qualifica). Data pubblicazione 27/05/2026A seguito di decreto di ricostruzione della carriera, nelquale non veniva più contemplato l’assegno ad personam,in precedenza corrispostogli per l’abrogazione delle sopraindicate norme ad opera della legge 27.12.2013 n. 147(entrata in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), il Mastrocinque avevaagito nei confronti dell’Amministrazione chiedendo didichiarare la nullità e/o l’inefficacia del provvedimento diaddebito delle somme liquidate in eccedenza adottato dalMinistero dell’Economia e delle Finanze o in subordine didichiarare l’intervenuta prescrizione, quinquennale e/odecennale, di tutte le poste relative al periodo precedente.Ciò premesso, la questione di diritto prospettata, con ilmotivo del ricorso incidentale, è quella di accertare sel’assegno ad personam già corrisposto potesse spettareall’originario ricorrente, per il quale non era configurabilealcun passaggio di carriera, risultando egli essersi dimessodal precedente impiego presso il Ministero dell’Interno peraccettarne uno nuovo presso il Ministero dell’Istruzione edel merito.Tale questione è stata già risolta da questa Corte conl’ordinanza n. 31123 del 2021, ribadita da altra ordinanza(Cass. n. 20236/2025), dove si è affermato che, in temadi pubblico impiego privatizzato, nel caso di dimissioni daun determinato ente pubblico, nella specie un Comune, esuccessiva assunzione "ex nunc" da parte di un altro ente,nella specie il MIUR, non compete al lavoratore alcunassegno "ad personam", non essendo invocabile afondamento della pretesa l'art. 3, comma 57, della l. n.537 del 1993, che rinvia al caso previsto dall'art. 202 deld.P.R. n. 3 del 1957 o ad altre analoghe disposizioni, siaperché queste ultime riguardano le sole ipotesi di passaggiNumero registro generale 13168/2025presso la stessa o altra amministrazione da parte dNi umero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 16506/2026dipendenti statali, sia perché le norme generali e speciaDlait a pubblicazione 27/05/2026del pubblico impiego sono inapplicabili a seguito dellasottoscrizione del C.c.n.l. 1998-2001, sia perché, infine,nel caso di dimissioni e successiva assunzione, ilpassaggio avviene senza continuità e in dipendenza dellasola volontà del prestatore.Tali principi sono applicabili anche al caso in esame.Acclarato, quindi, che al Mastropasqua non spettaval’assegno ad personam e che è, pertanto, fondato il dirittoal recupero della P.A. vertendosi in una fattispecie diindebito, l’unico problema che si pone è quello dellaprescrizione del diritto alla restituzione, oggetto dieccezione tempestivamente sollevata dall’interessato.Invero, sull’an, va richiamato il principio secondo cui,nell'impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimentoal lavoratore di un trattamento economico maggiore diquello previsto dalla contrattazione collettiva risultaessere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A.,anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., ètenuta al ripristino della legalità violata mediante laripetizione delle somme corrisposte senza titolo (per tutte,cfr. Cass. n. 13479/2018).Orbene, il primo giudice aveva dichiarato non dovuta larestituzione delle somme percepite in epoca precedente almese di marzo 2012, considerando il primo attointerruttivo della prescrizione risalente al marzo del 2022.Tale statuizione è stata parzialmente riformata dalla Cortedi appello di Potenza che ha, invece, dichiarata non dovutala restituzione delle somme percepite fino alla mensilità digennaio 2014: sentenza che, però, deve essere cassataperché in contrasto con i principi sopra affermati in sededi legittimità.Numero registro generale 13168/2025Osserva questa Corte che, per quanto sopra detto inN umero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 16506/2026ordine alla fondatezza del disposto recupero, non risultDaat a pubblicazione 27/05/2026essere stata, però, impugnata in appello, dal Ministerodell’Istruzione e del Merito e dagli Uffici ScolasticiRegionale e Provinciale di Potenza, la statuizione di primogrado sulla prescrizione di talché deve rilevarsi ungiudicato interno, preclusivo sul punto, nelle moreformatosi, nei loro confronti.Nei termini di cui sopra il secondo motivo del ricorso è,pertanto, meritevole di accoglimento.12. La fondatezza per quanto di ragione di tale motivorende, conseguentemente, infondati tutti gli altri motividel ricorso principale.13. Ne consegue che, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito dichiarando non dovuta la restituzione delle sommepercepite da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di assegnoad personam fino alla mensilità di febbraio 2012.14. La controvertibilità e la peculiarità (per comesviluppatasi) della vicenda esaminata costituiscono graviragioni per compensare tra le parti le spese dell’interogiudizio.La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie per quanto diragione il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato ilprimo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara non dovuta la restituzione delle somme percepite daalla mensilità di febbraio 2012. Compensa tra le parti le spesedi tutto il giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dàversamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoNumero registro generale 13168/2025per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13N, umero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 16506/2026se dovuto. Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.3.2026La PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoIl Cons est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]