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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 40913/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso prospettato nell'interesse di Mennuni è inammissibile perché mira a contrastare, anche sotto il versante del difetto di motivazione, la mancata verifica dei presupposti legittimanti una decisione ai sensi dell'ad 129 cpp o l'applicazione del disposto di cui all'ad. 131 bis cp malgrado la rinunzia ai motivi sulla responsabilità resa concordando la pena in appello ai sensi dell'ad 599 bis cpp; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad. 131 bis cp quando di contro la sentenza impugnata sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ne dare conto della ritenuta non tenuità della offesa alla luce del portato oggettivo della condotta, così da porre la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso prospettato nell'interesse di Mennuni è inammissibile perché mira a contrastare, anche sotto il versante del difetto di motivazione, la mancata verifica dei presupposti legittimanti una decisione ai sensi dell'ad 129 cpp o l'applicazione del disposto di cui all'ad. 131 bis cp malgrado la rinunzia ai motivi sulla responsabilità resa concordando la pena in appello ai sensi dell'ad 599 bis cpp; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad. 131 bis cp quando di contro la sentenza impugnata sul punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ne dare conto della ritenuta non tenuità della offesa alla luce del portato oggettivo della condotta, così da porre la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 40913/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris