CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 18787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4624/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n.47, presso lo studio degli avvocatiCARLO MIRABILE e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentanoe difendono -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 110/2018 depositata il04/07/2018, R.G. n. 350/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Considerato che 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificatoalle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto ( cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ; 2. alla stregua di quanto sopra sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio relativo al ricorso principale nei confronti di entrambe le società; 3. i n relazione al ricorso incidentale deve dichiararsene la inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, implicitamente desumibile dalla sottoscrizione “per accettazione” da parte del ricorrente incidentale della rinunzia al ricorso principale (Cass. n. 18707/2013); 4. alla luce del com portamento processuale delle parti si ravvisano giusti motivi di compensazione fra le stesse delle spese di lite ( Cass. n. 18368/2022); 5. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento sia alla declaratoria di estinzione relativa alla rinunzia del ricorrente principale che alla statuizione di inammissibilità del ricorso incidentale in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione, in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibileoriginaria del gravame ma non anche in caso di inammissibilità sopravvenuta o di estinzione conseguente a rinunzia ( Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese di lit