CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 29268/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22546/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],n. 1414 / 20 22 , depositata il 17 / 0 2/20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]– lavoratore autonomo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Sicilia colpiti dagli eventi calamitosi del1990 – in data 26 Irpef –diniego rimborso –sisma Sicilia -de minimis Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 febbraio 2009, chiedeva il rimborso delle imposte corrisposte per gli anni 1990, 1991 e 1992,così usufruendo dell’agevolazione di cui all’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente ricorreva innanzi alla C.t.p. di Siracusa che accoglieva il ricorso , riconoscendo il diritto al rimborso. La sentenza di primo grado veniva cofermata in appellodalla C.t.r. nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto. La C.t.r., in particolare, riteneva l’agevolazione compatibile con il quadro normativo europeorelativo agli aiuti di stato in quanto rientrante nei limiti previsti dal c.d. regolamento de minimis , atteso che il contribuente aveva fornito dimostrazione della sussistenza di tali presupposti, stante l’importo chiesto a rimborso e la dichiarazione sostitutiva rilasciata,alla qualel’Ufficio non aveva opposto alcunché. Aggiungeva che il diritto al rimborso non può essere limitato nella fase di cognizione alla misura del 50per cento ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, essendo tale limite applicabile nella fase esecutiva del rimborso. 3. Avverso la sentenza della C.t.r., di cui all’epigrafe, l’Agenzia delle entratepropone ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (correttamente individuato a mezzo del codice fiscale se pure ii nome indicato in ricorso è quello di [OSCURATO:PERSONA]) il quale resiste a mezzo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 T.F.U.E., come interpretata dalla Decisioni della Commissione Europea, n. C-132/06 del 17 luglio 2008, n. C-82/14 del 15 luglio 2015 n. C(2015) 5549final del 14/08/2015. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il contribuente era titolare di attività di impresa sicché, in ragione dello ius supereveniensdi cui all’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e della decisione della Commissione Europea sopra citata, la C.t.r.avrebbe dovuto valutare la compatibilità dell’agevolazione con il divieto di aiuto di Stato ed il conseguente rispetto del Regolamento c.d. de minimis. Precisa che il giudice del secondo gradoha errato, s ia nel ritenere rispettato il principio del c.d. de minimis,facendo rifer imento al solo importo del rimborso richiesto in quanto inferiore al valore soglia, sia nel dare ril i evo ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riferita al triennio 1990/1992. 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’onere di provare il rispetto dei requisiti c.d. de minimis grava sul contribuente, attore in senso sostanziale nei giudizi di rimborso; che le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza dei presupposi sono mere difese, non soggette a preclusioni processuali, salvo il giudicato interno; che il contribuente non può invocare il principio di non contestazione. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessisono fondati, nei limiti che di seguito si esporranno. Va premesso che nella fattispecie in esame non è controverso che, affinché il contribuente, lavoratore autonomo, possa godere del beneficio del rimborso di cui alla sua istanza, occorre verificare la sussistenza dei presupposti del c.d. regolamento de minimis. E’ controversa, invece, la sussistenza di detti presupposti. Questa Corte, sul punto, ha fissato alcuni principi ai quali occorre fare riferimento. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 3.1.Gli aiuti individuali giustificano una deroga al divieto degli aiuti di Stato solo ove si mantengano sotto la soglia stabilita dai regolamenti c.d. de minimis cosicché, in caso di superamento, tale divieto, che involge l'intera sommae non la sola eccedenza, riacquista pieno vigore (cfr. Cass. 03/11/2023, n. 30651). 3.2.La sussistenza delle condizioni per usufruire del beneficio va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all'epoca della concessione del beneficio che coincide con il momento in cui l'aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione (Cass.08/01/2025, n. 289la quale ha precisato che alla fattispecie in esame va applicato ratione temporis il reg. CE n. 69 del 2001, vigente all’epoca del riconoscimento del beneficio, restando irrilevante il momento della effettiva fruizione. Resta, viceversa, esclusa l’applicazione del successivo reg. 1998 del2006 che ha alzato la soglia ad euro 200.00,00 comel’applicazione del reg. n. 1407 del 2013 ) . 3.3. Il periodo di tre anni, rispetto al quale verificare che il contribuente non abbia superato, con l'importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto; pertanto, si deve considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti per cui gli aiuti c.d. de minimissono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di riceverli, indipendentemente dalla data di erogazione. Occorre altresì precisare che il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su basemobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimissi deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti (tra le più recenti Cass. 12/12/2023, n. 34686). 3.4. L’onere di provare la compatibilità dell’aiuto con il regime de minimis grava sul contribuente. In deroga alle disposizioni processuali nazionali, questi è ammesso a provare mediante autodichiarazione il rispetto del limite degli aiuti di Stato, fino alla data di piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato - di cui al §2 dell'art. 6 del Regolamento UE/1407/13 e dell'art. 52 della l. n 234 del 2012 - individuata al 31 maggio 2017, coincidente con l'entrata in vigore del regolamento sul funzionamento del prefato registro con d.m. n. 115 del 2017. Tale autodichiarazione – eccezionalmente ammessa come prova per il periodo antecedente al 31 maggio 2017,– deve , di conseguenza, riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito, cioè l'anno di imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la l. n. 289 del 2002 che regolava, all'art. 9, comma 17, nel 10% il regime diimposta dovuto per gli anni 1990-1992) e i due esercizi precedenti, per cui il triennio di riferimento per l'autocertificazione va individuato negli anni 2001-2003. Essa, pertanto, è resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, e, una volta presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito (Cass.27/12/2024, n. 34530 ripresa da Cass. n. 18673 del 2025 cit. ) Si è evidenziato sul punto che, nel periodo precedente all’entrata in funzione del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, l’autodichiarazione ̀ forma probatoria consentita per dimostrare un fatto negativo, cioè non aver superato i limiti quantitativi e temporali degli aiuti di Stato purché siano indifferenti alla concorrenza, cioè restino appunto de minimis. In assenza di specifiche formalità indicate dal prefato regolamento comunitario, tale dichiarazione -impegnando il regime fiscale del contribuente -può essere resa anche in momento Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 successivo alla domanda di rimborso con le forme del d.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria responsabilità penale per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica amministrazione e può trovare ingresso nel processo tributario. Ed infatti, nel caso di specie, questa deroga al regime probatorio avviene in forza di norma speciale di derivazione comunitaria, successiva alla norma generale (d.lgs. n. 546 del 1992) che vieta l’ingresso dell’autocertificazione nel processo tributario. 3.5. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi. In particolare,in primo luogo ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione del regolamento de minimis facendo generico riferimento «al limite di euro 200.000,00 nel triennio». In secondo luogo, ha dato rilievo –unitamente alla dichiarazione contabile versata in primo grado – alla autocertificazione depositata in secondo grado senza in alcun modo chiarire a quale triennio la stessa si riferisca e, quindi, se essa, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati,si riferisca al triennio2001-2003. 4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , sezione staccata di Siracu s a, in diversa composizione, la quale, sulla scorta della documentazione in atti, provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio; provvederà, inoltre, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione staccata di Sirac