Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05099/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania l’8 gennaio 2024, n. 191/17/2024; [OSCURATO:PERSONA] EX LEGGE N. 228/2012 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania l’8 gennaio 2024, n. 191/17/2024, che, in controversia su impugnazione di varie cartelle di pagamento per diversi tributi , dopo il silenzio protratto per 220 giorni sull’istanza di sospensione della riscossione, ha rigettato l’appello proposto da l medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione a vverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento il 22novembre 2022, n. 630/2/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di prim e cure - che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario, «(…) non essendovi alcun atto della procedura esecutiva che abbia potuto dare impulso alla disciplina prevista dalla Legge 228/2012, avendo la [OSCURATO:PERSONA] presentato una istanza di sgravio sulla base di un estratto di ruolo, fonte di innesco della vicenda, che non può essere considerato atto della procedura esecutiva, ed, anzi, allo stato, risulta non più autonomamente impugnabile» - sul diverso presupposto della tardività del ricorso originario.

3. L ’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata per manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.

5. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato atre motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia: « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 537 e ss. l. 228/2012 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cpc».

Secondo la ricorrente, «la Corte avrebbe dovuto adeguarsi a quei consolidati orientamenti del giudice di legittimità: ex multis Cass. 28354/2019; 14416/21; 31220/23, secondo le quali trascorso invano il termine di 220 giorni dalla presentazione della domanda, le partite di credito sono annullate di diritto».

3. Con il secondo motivo, si denuncia: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs 546/92 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc».

A dire della ricorrente: «Ritiene la Corte che assorbente sia il rilievo secondo cui andando a scadere il termine di 220 giorni previsto dalla legge 228/2012, il giorno 8.4.2021 i 60 giorni per proporre ricorso ai sensi dell’art. 21, scadevano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] data questa decorsa vanamente.

Di qui un profilo di inammissibilità del proposto ricorso.

Epperò, il richiamo all’art. 21 è assolutamente inappropriato (di qui la dedotta falsa applicazione).

La ricorrente, infatti, non ha impugnato alcun atto specifico, presupposto questo previsto dall’art. 21, alcun atto».

4. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono inammissibili. 4.1 In proposito, si ritiene di poter condividere le motivazioni della proposta di definizione accelerata, secondo cui:«Le due doglianze si rivelano inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto della dichiarazione prevista dalla legge 228/2012 e chiarito il luogo processuale in cui detto documento è stato ritualmente introdotto in giudizio, pregiudicandone alla Corte il controllo e l’esame.(…) La mancata trascrizione del contenuto dell’istanza e l’omessa indicazione della sua localizzazione ne precludono alla Corte la verifica, essenziale ai fini dell’esame della fondatezza dei due motivi di ricorso.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria (Corte di Cassazione, sez. trib., ord., 2 dicembre 2024, n. 30841)».

La disamina dell’istanza risulta, quindi, fondamentale, atteso che «l’effetto di annullamento non può che dipendere dal contenuto delle istanze, ossia dalla concreta riconducibilità della fattispecie concreta, oggetto di richiesta di sospensione, ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) - f) del comma 538» (Corte di Cassazione, sez. trib., ord., 2 dicembre 2024, n. 30841)».

Inoltre: «Non esiste un automatico discarico dei ruoli per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1 del D. lgs. 159/2015 la cui ratio legis è chiara e condivisibile, tendendo “ad evitare che le istanze di sospensione exart. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 avanzate da parte contribuente siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l’annullamento automatico del ruolo”(Corte di Cassazione, sez. trib., ord., 2 dicembre 2024, n. 30841)». 4.2 Tale conclusione non è scalfita dalla replica illustrata in memoriadalla ricorrente, giacché proprio «la conseguenza del mancato riscontro da parte degli enti creditori entro il termine di 220 giorni», di cui il giudice tributario avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto, era subordinata proprio alla trascrizione dell’istanza di sospensione (nel rispetto del canone dell’autosufficienza) per consentirne il vaglio al giudice di legittimità.

5. Con il terzo motivo, si denuncia: «motivazione illogica ed incomprensibile in relazione all’art. 360 co 1, n. 4 cpc».

Secondo la ricorrente:«Il giudice di appello ha ritenuto che la istanza avanzata dalla ricorrente fosse inammissibile perché proposta in assenza di atti esecutivi e lesivi della posizione del debitore». 5.1 Il predetto motivo è inammissibilee, comunque, infondato. 5.2 Anche per questa censura, si ritiene di poter condividere le motivazioni della proposta di definizione accelerata, secondo cui:«Il vizio di motivazione illogica, cui allude il ricorrente alla pag. 4 del ricorso reputando incomprensibile il ragionamento del giudice di secondo grado, sussisterebbe solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in esame, in quanto risultano chiare le ragioni che hanno indotto la Corte campana a reputare inammissibile il ricorso in quanto proposto avverso un estratto di ruolo che non è autonomamente impugnabile e non costituisce un atto di procedura esecutiva.

Risulta assodato che “il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria (v.

Cass. Sez.

U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010, Rv. 615519 – 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015)” (Corte di Cassazione, sez. trib., sent. 16 marzo 2022, n. 8646).

E nel caso di specie dalla lettura della sentenza è agevole comprendere la ratio decidendi , pienamente conforme all’insegnamento di questa Corte». 5.3Si aggiunga, altresì, al fine di disattendere la doglianza, che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che, in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione exart. 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , senza ottenere risposta dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del citatoart. 1 (come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2019, n. 28354; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14416; Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2023, n. 3064; Cass., Sez. Trib., 2 dicembre 2024, n. 30841).

Si può, quindi, concludere che, ai fini dell’annullamento di diritto rilevano solamente i vizi relativi alla pretesa originaria dell’ente creditore, il cui accertamento è, tuttavia, demandato al giudice dimerito (Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2025, n. 32442). 5.4 Inoltre, si è detto che, in tema di riscossione mediante ruolo, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione; ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi disospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie (Cass., Sez. Trib., 23 aprile 2024, n. 10939) 5.5Ne discende che il mero decorso del termine e l’assenza di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria non sono idonei a produrre di per sé (cioè senza alcuna delibazione della natura della doglianza) l’effetto invocato (Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2025, n. 32442). 5.6 Né la denunciata “lesività” dell’estratto di ruolo (su cui la ricorrente ha insistito in memoria) può prescindere dal rilievo ostativo(su cui anche la proposta di definizione accelerata si è soffermata)che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1.

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis.

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez.

Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., Sez.

Un., 7 maggio 2024, n. 12459 – vedansi anche: Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20350; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2025, n. 24698; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2025, n. 25142).

6. A lla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità dei motivi dedotti , il ricorso deve essere rigettato.

7. Nulla deve essere disposto circa la regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa.

8. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-biscod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità allaproposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese giudiziali ), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di unaproposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato) (Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2024, n. 5243; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2026, n. 3633).

9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 12 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania l’8 gennaio 2024, n. 191/17/2024; [OSCURATO:PERSONA] EX LEGGE N. 228/2012 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania l’8 gennaio 2024, n. 191/17/2024, che, in controversia su impugnazione di varie cartelle di pagamento per diversi tributi , dopo il silenzio protratto per 220 giorni sull’istanza di sospensione della riscossione, ha rigettato l’appello proposto da l medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione a vverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento il 22novembre 2022, n. 630/2/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di prim e cure - che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario, «(…) non essendovi alcun atto della procedura esecutiva che abbia potuto dare impulso alla disciplina prevista dalla Legge 228/2012, avendo la [OSCURATO:PERSONA] presentato una istanza di sgravio sulla base di un estratto di ruolo, fonte di innesco della vicenda, che non può essere considerato atto della procedura esecutiva, ed, anzi, allo stato, risulta non più autonomamente impugnabile» - sul diverso presupposto della tardività del ricorso originario. 3. L ’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata per manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa. 5. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato atre motivi. 2. Con il primo motivo, si denuncia: « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 537 e ss. l. 228/2012 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cpc». Secondo la ricorrente, «la Corte avrebbe dovuto adeguarsi a quei consolidati orientamenti del giudice di legittimità: ex multis Cass. 28354/2019; 14416/21; 31220/23, secondo le quali trascorso invano il termine di 220 giorni dalla presentazione della domanda, le partite di credito sono annullate di diritto». 3. Con il secondo motivo, si denuncia: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs 546/92 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc». A dire della ricorrente: «Ritiene la Corte che assorbente sia il rilievo secondo cui andando a scadere il termine di 220 giorni previsto dalla legge 228/2012, il giorno 8.4.2021 i 60 giorni per proporre ricorso ai sensi dell’art. 21, scadevano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] data questa decorsa vanamente. Di qui un profilo di inammissibilità del proposto ricorso. Epperò, il richiamo all’art. 21 è assolutamente inappropriato (di qui la dedotta falsa applicazione). La ricorrente, infatti, non ha impugnato alcun atto specifico, presupposto questo previsto dall’art. 21, alcun atto». 4. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono inammissibili. 4.1 In proposito, si ritiene di poter condividere le motivazioni della proposta di definizione accelerata, secondo cui:«Le due doglianze si rivelano inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto della dichiarazione prevista dalla legge 228/2012 e chiarito il luogo processuale in cui detto documento è stato ritualmente introdotto in giudizio, pregiudicandone alla Corte il controllo e l’esame.(…) La mancata trascrizione del contenuto dell’istanza e l’omessa indicazione della sua localizzazione ne precludono alla Corte la verifica, essenziale ai fini dell’esame della fondatezza dei due motivi di ricorso. Infatti, come ha chiarito questa Corte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria (Corte di Cassazione, sez. trib., ord., 2 dicembre 2024, n. 30841)». La disamina dell’istanza risulta, quindi, fondamentale, atteso che «l’effetto di annullamento non può che dipendere dal contenuto delle istanze, ossia dalla concreta riconducibilità della fattispecie concreta, oggetto di richiesta di sospensione, ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) - f) del comma 538» (Corte di Cassazione, sez. trib., ord., 2 dicembre 2024, n. 30841)». Inoltre: «Non esiste un automatico discarico dei ruoli per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1 del D. lgs. 159/2015 la cui ratio legis è chiara e condivisibile, tendendo “ad evitare che le istanze di sospensione exart. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 avanzate da parte contribuente siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l’annullamento automatico del ruolo”(Corte di Cassazione, sez. trib., ord., 2 dicembre 2024, n. 30841)». 4.2 Tale conclusione non è scalfita dalla replica illustrata in memoriadalla ricorrente, giacché proprio «la conseguenza del mancato riscontro da parte degli enti creditori entro il termine di 220 giorni», di cui il giudice tributario avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto, era subordinata proprio alla trascrizione dell’istanza di sospensione (nel rispetto del canone dell’autosufficienza) per consentirne il vaglio al giudice di legittimità. 5. Con il terzo motivo, si denuncia: «motivazione illogica ed incomprensibile in relazione all’art. 360 co 1, n. 4 cpc». Secondo la ricorrente:«Il giudice di appello ha ritenuto che la istanza avanzata dalla ricorrente fosse inammissibile perché proposta in assenza di atti esecutivi e lesivi della posizione del debitore». 5.1 Il predetto motivo è inammissibilee, comunque, infondato. 5.2 Anche per questa censura, si ritiene di poter condividere le motivazioni della proposta di definizione accelerata, secondo cui:«Il vizio di motivazione illogica, cui allude il ricorrente alla pag. 4 del ricorso reputando incomprensibile il ragionamento del giudice di secondo grado, sussisterebbe solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in esame, in quanto risultano chiare le ragioni che hanno indotto la Corte campana a reputare inammissibile il ricorso in quanto proposto avverso un estratto di ruolo che non è autonomamente impugnabile e non costituisce un atto di procedura esecutiva. Risulta assodato che “il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010, Rv. 615519 – 01; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015)” (Corte di Cassazione, sez. trib., sent. 16 marzo 2022, n. 8646). E nel caso di specie dalla lettura della sentenza è agevole comprendere la ratio decidendi , pienamente conforme all’insegnamento di questa Corte». 5.3Si aggiunga, altresì, al fine di disattendere la doglianza, che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che, in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione exart. 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , senza ottenere risposta dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del citatoart. 1 (come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2019, n. 28354; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14416; Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2023, n. 3064; Cass., Sez. Trib., 2 dicembre 2024, n. 30841). Si può, quindi, concludere che, ai fini dell’annullamento di diritto rilevano solamente i vizi relativi alla pretesa originaria dell’ente creditore, il cui accertamento è, tuttavia, demandato al giudice dimerito (Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2025, n. 32442). 5.4 Inoltre, si è detto che, in tema di riscossione mediante ruolo, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione; ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi disospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie (Cass., Sez. Trib., 23 aprile 2024, n. 10939) 5.5Ne discende che il mero decorso del termine e l’assenza di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria non sono idonei a produrre di per sé (cioè senza alcuna delibazione della natura della doglianza) l’effetto invocato (Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2025, n. 32442). 5.6 Né la denunciata “lesività” dell’estratto di ruolo (su cui la ricorrente ha insistito in memoria) può prescindere dal rilievo ostativo(su cui anche la proposta di definizione accelerata si è soffermata)che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12459 – vedansi anche: Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20350; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2025, n. 24698; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2025, n. 25142). 6. A lla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità dei motivi dedotti , il ricorso deve essere rigettato. 7. Nulla deve essere disposto circa la regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa. 8. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-biscod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità allaproposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese giudiziali ), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di unaproposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato) (Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2024, n. 5243; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2026, n. 3633). 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 12 febb
Sentenza Cassazione n. 05099/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris