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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02504/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 7145del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difes o , giusta procura special e in calce a l ricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso lo studio dei difensori in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 86; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4680/28/2015, depositata in data 8 settembre 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 novembre 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti d e ll’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 16528/62/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto da l suddett o contribuente avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni con il quale l’Agenzia delle entrate- Direzione provinciale di Roma1, aveva revocato nei confronti di quest’ultimo l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% sull’acquisto, con atto per notar G. Gilardoni, registrato in data 8.2.2007, di un appartamento sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, non riconoscendo le agevolazioni “prima casa” per mancato tempestivo trasferimento ivi della propria residenza.

2. Resiste, con“atto di costituzione”, l’Agenzia delle entrate. 4.In data 2 settembre 2024, il contribuente ha depositato “dichiarazione sopravvenuta di carenza di interesse”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, in combinato disposto con l’art. 21 septiesdella legge n. 241/1990, nonché degli artt. 51 e 97 Cost.;

2. Con il secondo motivo si denuncia,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986;

3. Con il terzo motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000; violazione del principio di giusta informativa del contribuente; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Omessa pronuncia su un punto decisivo e controverso;

4. In data 2 settembre 2024, il contribuente ha depositato “dichiarazione sopravvenuta di carenza di interesse” rappresentando che nelle more del giudizio era sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione dello stesso;

5. Tale dichiarazione concreta sostanzialmente una rinuncia al giudizio .

L'atto dirinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c.(notifica alle parti costituite ocomunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 ; Sez.

U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 -01).

6. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo l’Agenzia rimasta intimata e non avendo svolto attività difensiva; 7.Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, trattandosi di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta del ricorso (Cass. n. 3542/2017; Cass. n. 13636/2015 ; Cass. n. 13581/2021); P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 7145del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difes o , giusta procura special e in calce a l ricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso lo studio dei difensori in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 86; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4680/28/2015, depositata in data 8 settembre 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 novembre 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti d e ll’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 16528/62/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto da l suddett o contribuente avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni con il quale l’Agenzia delle entrate- Direzione provinciale di Roma1, aveva revocato nei confronti di quest’ultimo l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% sull’acquisto, con atto per notar G. Gilardoni, registrato in data 8.2.2007, di un appartamento sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, non riconoscendo le agevolazioni “prima casa” per mancato tempestivo trasferimento ivi della propria residenza. 2. Resiste, con“atto di costituzione”, l’Agenzia delle entrate. 4.In data 2 settembre 2024, il contribuente ha depositato “dichiarazione sopravvenuta di carenza di interesse”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, in combinato disposto con l’art. 21 septiesdella legge n. 241/1990, nonché degli artt. 51 e 97 Cost.; 2. Con il secondo motivo si denuncia,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986; 3. Con il terzo motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000; violazione del principio di giusta informativa del contribuente; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Omessa pronuncia su un punto decisivo e controverso; 4. In data 2 settembre 2024, il contribuente ha depositato “dichiarazione sopravvenuta di carenza di interesse” rappresentando che nelle more del giudizio era sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione dello stesso; 5. Tale dichiarazione concreta sostanzialmente una rinuncia al giudizio . L'atto dirinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c.(notifica alle parti costituite ocomunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 ; Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 -01). 6. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo l’Agenzia rimasta intimata e non avendo svolto attività difensiva; 7.Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, trattandosi di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta del ricorso (Cass. n. 3542/2017; Cass. n. 13636/2015 ; Cass. n. 13581/2021); P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza
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