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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07687/2026

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percentuale”.ORDINANZAsul ricorso 3837-2020 proposto da[OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocatiEMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procurarilasciata a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLAPAGNOTTA, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lostudio dell’ultimo difensore– controricorrente –Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/2026per la cassazione della sentenza n. 1867 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 31 ottobre 2019 (R.G.N.601/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha accolto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellapronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto l’opposizioneproposta dall’appellante contro l’avviso di addebito n. 368 20180015553534000, che gli ha intimato il pagamento alla Gestionecommercianti dell’importo complessivo di Euro 18.371,33, per ilperiodo d’imposta gennaio 2013-dicembre 2015, in relazione al redditoderivante dalla partecipazione alla società di capitali [OSCURATO:SOCIETA]Secondo la Corte territoriale, devono essere esclusi dalla baseimponibile dei contributi dovuti alla Gestione commercianti i redditi chel’assicurato percepisce quale mero socio di capitali, senza svolgere intale società alcuna attività lavorativa.Alla stregua della normativa fiscale, richiamata dalla disciplina degliobblighi contributivi, non si tratta di redditi d’impresa e, nella baseimponibile, possono essere inclusi soltanto i redditi d’impresa, comeanche la Corte costituzionale ha evidenziato (sentenza n. 354 del2001).2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’INPS, sullabase di un motivo.3.– All’impugnazione il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanzacamerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.- 2 -Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/20266.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo, formulato in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438, anche in connessione con la legge 2 agosto 1990, n. 233.A fondamento delle censure, il ricorrente assume che l’obbligo dicorrispondere la contribuzione “a percentuale” debba essereparametrato a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, inclusiquelli derivanti da partecipazione a società di capitali.In linea con le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n.354 del 2001), l’ampliamento della base imponibile garantirebbe allavoratore autonomo una prestazione pensionistica adeguata,superando la necessità dell’intervento solidaristico dello Stato.Pertanto, anche i redditi derivanti da partecipazione a società dicapitali «nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizionedel lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vitae che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazionepensionistica e quindi per l’adeguatezza della stessa» (pagina 18 delricorso per cassazione).Avrebbe errato, dunque, la Corte di merito nell’escludere tali redditidalla base imponibile della contribuzione dovuta.2.– Le censure devono essere disattese.2.1.– L’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, a decorreredall’anno 1993, rapporta «alla totalità dei redditi d’impresa denunciatiai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono» il«contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge2 agosto 1990, n. 233», iscritti alle gestioni dei contributi e delle- 3 -Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/2026prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivitàcommerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori.2.2.– La disposizione citata amplia la base imponibile,commisurando «la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditid’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuoderivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 dellalegge n. 233 del 1990)» e «assume una base imponibile corrispondentea quella dell’ambito tributario», in virtù di un processo di progressivaconvergenza tra disciplina tributaria e disciplina previdenziale (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato indiritto).Mediante il richiamo al d.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina in esameinclude nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di societàdi persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendoun regime differenziato, conforme all’art. 3 Cost.A tali conclusioni induce «il preminente rilievo che, nell’ambito dellesocietà in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo),assume, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, invirtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascunoal capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dellosvolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloroche hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socioaccomandante» (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit.,punto 4 del Considerato in diritto).Lo stesso giudice delle leggi, nel dichiarare non fondate le questionidi legittimità costituzionale riguardanti il trattamento riservato ai socidelle società di persone, muove dall’univoco presupposto ermeneuticoche diversa sia la disciplina applicabile nell’àmbito delle società dicapitali e che tale disparità non sia lesiva del principio di eguaglianza(art. 3 Cost.).- 4 -Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/20262.3.– Sulla scorta del dato letterale dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del1992 e delle indicazioni sistematiche delineate dal giudice delle leggi,questa Corte ha affermato a più riprese che la normativa previdenzialeindividua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, latotalità dei redditi d’impresa, nei termini definiti dalla disciplina fiscale(Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892).Pertanto, confluiscono nella base imponibile ai fini contributiviINPS, in quanto redditi d’impresa, i redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano equale che sia l’oggetto sociale (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n.29779, punto 4 delle Ragioni della decisione).Per contro, «secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utiliderivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senzaprestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale»e dunque «non concorrono a costituire la base imponibile ai finicontributivi INPS» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto9 delle Ragioni della decisione).Invero, «per i soci di società commerciali la condizione essenzialeper far scattare l’obbligo contributivo nella gestioneArtigiani/Commercianti, è quella della “partecipazione personale allavoro aziendale”.

Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da unamera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può farscattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito dicapitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il qualela collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientrail diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa).

In sostanza,l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino allavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, nonaccompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e- 5 -Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/2026senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abitualeall’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo diimposizione contributiva prefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione).2.4.– Né si può giungere a diverse conclusioni invocando la ratiolegis, ispirata all’intento di ampliare la base imponibile (su tale finalità,da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208, punto 10 delConsiderato).Tale ampliamento, posto in risalto nel ricorso dell’Istituto, non puòtravalicare i limiti segnati dalla legge con «il voluto parallelismo tradisciplina fiscale e disciplina previdenziale» (sentenza n. 21540 del2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione) e non può condurrea computare nella base imponibile contributiva i redditi derivanti «damera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di3 delle Ragioni della decisione, e 19 agosto 2024, n. 22901, punto 4.4.del Ritenuto; negli stessi termini, Cass., sez.

VI-L, 6 aprile 2022, n.11206 e n. 11156).2.5.– A tali princìpi, richiamati dal controricorrente, da ultimo, nellamemoria illustrativa e ribaditi anche di recente da questa Corte (Cass.,sez. lav., 3 settembre 2025, n. 24449, punto 6 delle Ragioni delladecisione), si è uniformata la sentenza d’appello, osservando che erapacifico, nel caso di specie, il mancato svolgimento di attività lavorativada parte dell’odierno controricorrente nel contesto della società cuiapparteneva come socio (pagina 4 della pronuncia impugnata).Né l’Istituto prospetta argomenti che inducano a rimeditarel’orientamento citato.3.– In definitiva, il ricorso dev’essere respinto.4.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia edell’attività difensiva svolta.- 6 -Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/20265.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 gennaio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
percentuale”.ORDINANZAsul ricorso 3837-2020 proposto da[OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocatiEMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procurarilasciata a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLAPAGNOTTA, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lostudio dell’ultimo difensore– controricorrente –Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/2026per la cassazione della sentenza n. 1867 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 31 ottobre 2019 (R.G.N.601/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha accolto il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellapronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto l’opposizioneproposta dall’appellante contro l’avviso di addebito n. 368 20180015553534000, che gli ha intimato il pagamento alla Gestionecommercianti dell’importo complessivo di Euro 18.371,33, per ilperiodo d’imposta gennaio 2013-dicembre 2015, in relazione al redditoderivante dalla partecipazione alla società di capitali [OSCURATO:SOCIETA]Secondo la Corte territoriale, devono essere esclusi dalla baseimponibile dei contributi dovuti alla Gestione commercianti i redditi chel’assicurato percepisce quale mero socio di capitali, senza svolgere intale società alcuna attività lavorativa.Alla stregua della normativa fiscale, richiamata dalla disciplina degliobblighi contributivi, non si tratta di redditi d’impresa e, nella baseimponibile, possono essere inclusi soltanto i redditi d’impresa, comeanche la Corte costituzionale ha evidenziato (sentenza n. 354 del2001).2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’INPS, sullabase di un motivo.3.– All’impugnazione il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanzacamerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.- 2 -Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/20266.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo, formulato in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438, anche in connessione con la legge 2 agosto 1990, n. 233.A fondamento delle censure, il ricorrente assume che l’obbligo dicorrispondere la contribuzione “a percentuale” debba essereparametrato a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, inclusiquelli derivanti da partecipazione a società di capitali.In linea con le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n.354 del 2001), l’ampliamento della base imponibile garantirebbe allavoratore autonomo una prestazione pensionistica adeguata,superando la necessità dell’intervento solidaristico dello Stato.Pertanto, anche i redditi derivanti da partecipazione a società dicapitali «nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizionedel lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vitae che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazionepensionistica e quindi per l’adeguatezza della stessa» (pagina 18 delricorso per cassazione).Avrebbe errato, dunque, la Corte di merito nell’escludere tali redditidalla base imponibile della contribuzione dovuta.2.– Le censure devono essere disattese.2.1.– L’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, a decorreredall’anno 1993, rapporta «alla totalità dei redditi d’impresa denunciatiai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono» il«contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge2 agosto 1990, n. 233», iscritti alle gestioni dei contributi e delle- 3 -Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/2026prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivitàcommerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori.2.2.– La disposizione citata amplia la base imponibile,commisurando «la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditid’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuoderivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 dellalegge n. 233 del 1990)» e «assume una base imponibile corrispondentea quella dell’ambito tributario», in virtù di un processo di progressivaconvergenza tra disciplina tributaria e disciplina previdenziale (Cortecostituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato indiritto).Mediante il richiamo al d.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina in esameinclude nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di societàdi persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendoun regime differenziato, conforme all’art. 3 Cost.A tali conclusioni induce «il preminente rilievo che, nell’ambito dellesocietà in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo),assume, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, invirtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascunoal capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dellosvolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloroche hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socioaccomandante» (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit.,punto 4 del Considerato in diritto).Lo stesso giudice delle leggi, nel dichiarare non fondate le questionidi legittimità costituzionale riguardanti il trattamento riservato ai socidelle società di persone, muove dall’univoco presupposto ermeneuticoche diversa sia la disciplina applicabile nell’àmbito delle società dicapitali e che tale disparità non sia lesiva del principio di eguaglianza(art. 3 Cost.).- 4 -Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/20262.3.– Sulla scorta del dato letterale dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del1992 e delle indicazioni sistematiche delineate dal giudice delle leggi,questa Corte ha affermato a più riprese che la normativa previdenzialeindividua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, latotalità dei redditi d’impresa, nei termini definiti dalla disciplina fiscale(Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892).Pertanto, confluiscono nella base imponibile ai fini contributiviINPS, in quanto redditi d’impresa, i redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano equale che sia l’oggetto sociale (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n.29779, punto 4 delle Ragioni della decisione).Per contro, «secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utiliderivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senzaprestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale»e dunque «non concorrono a costituire la base imponibile ai finicontributivi INPS» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto9 delle Ragioni della decisione).Invero, «per i soci di società commerciali la condizione essenzialeper far scattare l’obbligo contributivo nella gestioneArtigiani/Commercianti, è quella della “partecipazione personale allavoro aziendale”. Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da unamera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può farscattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito dicapitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il qualela collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientrail diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa). In sostanza,l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società aresponsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino allavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, nonaccompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e- 5 -Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/2026senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abitualeall’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo diimposizione contributiva prefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione).2.4.– Né si può giungere a diverse conclusioni invocando la ratiolegis, ispirata all’intento di ampliare la base imponibile (su tale finalità,da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208, punto 10 delConsiderato).Tale ampliamento, posto in risalto nel ricorso dell’Istituto, non puòtravalicare i limiti segnati dalla legge con «il voluto parallelismo tradisciplina fiscale e disciplina previdenziale» (sentenza n. 21540 del2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione) e non può condurrea computare nella base imponibile contributiva i redditi derivanti «damera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di3 delle Ragioni della decisione, e 19 agosto 2024, n. 22901, punto 4.4.del Ritenuto; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n.11206 e n. 11156).2.5.– A tali princìpi, richiamati dal controricorrente, da ultimo, nellamemoria illustrativa e ribaditi anche di recente da questa Corte (Cass.,sez. lav., 3 settembre 2025, n. 24449, punto 6 delle Ragioni delladecisione), si è uniformata la sentenza d’appello, osservando che erapacifico, nel caso di specie, il mancato svolgimento di attività lavorativada parte dell’odierno controricorrente nel contesto della società cuiapparteneva come socio (pagina 4 della pronuncia impugnata).Né l’Istituto prospetta argomenti che inducano a rimeditarel’orientamento citato.3.– In definitiva, il ricorso dev’essere respinto.4.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia edell’attività difensiva svolta.- 6 -Numero registro generale 3837/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7687/2026Data pubblicazione 30/03/20265.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 gennaio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 7 -