CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 02955/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che - rideterminando la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2) e 7), cod. pen. (capo A) e dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto contestato al capo B) per intervenuta prescrizione; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza della condizione di procedibilità e, in particolare, alla legittimazione a proporre querela - sia inedito e non consentito in sede di legittimità, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi siccome non devolute alla sua cognizione con la dovuta specificità, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza; ritenuto che il secondo motivo - che denunzia violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - non sia deducibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha messo in evidenza che il contatore aveva rilevato letture negative nel periodo in cui il contratto di fornitura era intestato all'imputato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - è manifestamente infondato, considerato che, in tema di furto di energia elettrica - e dunque anche di furto di metri cubi di gas come nel caso di specie - è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allaccio abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543 - 01); ritenuto che l'utilizzo dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione, ancorché realizzato da terzi, implichi la sussistenza della suddetta aggravante, trattandosi di circostanza oggettiva che, al pari della violenza sulle cose, si estende a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 5/02/2020, Carlo, Rv. 278438 - 01; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745 - 01; Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. n [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere est