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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 4 giugno 2026

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:858
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Articolo 3, paragrafo 2 – Clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale – Statuto di un fondo di investimento chiuso – Adesione a tale fondo – Acquisto da parte di un detentore di quote di certificati di investimento emessi da detto fondo » Nella causa C‑63/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), con decisione del 21 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2025, nel procedimento K. Sz., H. Sz., W. Sz. contro Z. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty, in liquidazione, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, N. Fenger, S. Rodin, N. Piçarra e O. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per W. Sz., H. Sz., K. Sz., da A. Car, adwokat; – per Z. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty in liquidazione, da J. Ziajka, radca prawny; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 giugno 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra K. Sz., H. Sz. e W. Sz., persone fisiche, e Z. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty, fondo di investimento chiuso (in prosieguo: il «FIZ»), in merito al rifiuto opposto da quest’ultimo alle domande di rimborso di certificati di investimento.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Direttiva 93/13 3 Il decimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società; 4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva: «La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore». 5 L’articolo 2, lettere b) e c), di detta direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…)

b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c) “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata». 6 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva: «1.

Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova».

Diritto polacco Codice civile 7 Ai sensi dell’articolo 22 1 dell’ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (legge del 23 aprile 1964 recante il codice civile) (Dz.

U. del 2023, posizione 1610) (in prosieguo: il «codice civile»): «Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica che compie con un professionista un atto giuridico non direttamente connesso alla sua attività economica o professionale». 8 L’articolo 43 1 del codice civile così dispone: «Un professionista è una persona fisica, una persona giuridica o un’unità organizzativa di cui all’articolo 33 1 , paragrafo 1, che esercita in proprio un’attività economica o professionale». 9 L’articolo 66, paragrafo 1, di tale codice civile prevede quanto segue: «Una dichiarazione, indirizzata a un’altra parte, dell’intenzione di concludere un contratto costituisce un’offerta, se specifica le clausole essenziali di tale contratto». 10 Ai sensi dell’articolo 385 1 di detto codice civile: «1.

Le clausole di un contratto stipulato con un consumatore che non sono state oggetto di una negoziazione individuale non vincolano il consumatore quando definiscono i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, ledendo manifestamente i suoi interessi (clausole contrattuali illecite).

La presente disposizione non vale per le clausole che definiscono gli obblighi principali delle parti, compreso il prezzo o il compenso, se formulate in modo inequivocabile. (…)

3. Le clausole di un contratto che non sono state oggetto di una negoziazione individuale sono clausole contrattuali sul cui contenuto il consumatore non ha avuto un’influenza effettiva.

Si tratta in particolare delle clausole contrattuali riprese da un contratto tipo proposto al consumatore dalla controparte. (…)».

Legge sui fondi d’investimento 11 L’ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (legge relativa ai fondi di investimento e alla gestione dei fondi di investimento alternativi) (Dz.

U. 2004 n. 1546, Dz.

U. del 2024, posizione 1034; in prosieguo: la «legge sui fondi di investimento»), all’articolo 3 prevede quanto segue: «1.

Un fondo di investimento è una persona giuridica la cui attività ha come unico oggetto il deposito in titoli, strumenti del mercato monetario e altri diritti patrimoniali definiti dalla legge, di fondi raccolti tramite un’offerta di acquisto di quote o certificati di investimento. (...)

3. Un fondo di investimento svolge la propria attività, con particolare attenzione all’interesse dei detentori di quote, nel rispetto dei principi di riduzione dei rischi di investimento enunciati nella legge. (…)». 12 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale legge: «1.

I detentori di quote di un fondo di investimento sono persone fisiche, persone giuridiche o unità organizzative prive di personalità giuridica: (…)

2. che sono titolari di un conto titoli sul quale sono registrati certificati di investimento o che hanno diritto a certificati di investimento iscritti su un conto collettivo.

2. Le quote o i certificati di investimento rappresentano i diritti di proprietà dei detentori di quote del fondo, come definiti dalla legge e dallo statuto del fondo di investimento». 13 L’articolo 15, paragrafo 1, di detta legge così dispone: «La costituzione di un fondo di investimento, fatto salvo l’articolo 15a, richiede:

1. l’adozione dello statuto del fondo di investimento da parte di una società; (…)». 14 Ai sensi dell’articolo 117, paragrafi 1 e 3, della medesima legge: «1. Il fondo di investimento chiuso emette certificati di investimento. (…)

3. Le persone fisiche possono acquistare certificati di investimento di un fondo di investimento di cui all’articolo 15, paragrafo 1a, se il valore del certificato di investimento della prima emissione di tale fondo non è inferiore all’equivalente in zloty polacchi dell’importo di EUR 40 000». 15 L’articolo 139 della legge sui fondi di investimento dispone quanto segue: «1.

Un fondo di investimento chiuso può rimborsare i certificati di investimento da esso emessi, se previsto dal suo statuto. (…)

3. Lo statuto del fondo di investimento chiuso precisa i requisiti, le modalità e le condizioni per il rimborso dei certificati di investimento, nonché i termini e le modalità di notifica del rimborso dei certificati. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 Il 7 giugno 2016 il FIZ ha inviato a K. Sz., medico, e ai suoi genitori, H. Sz. e W. Sz., pensionati, una proposta scritta di acquisto di certificati di investimento che specificavano le condizioni di emissione di questi ultimi in un allegato presentato come unico documento giuridicamente vincolante. 17 Su raccomandazione di un dipendente della loro banca, K. Sz., H. Sz. e W. Sz. hanno acquistato, ciascuno per un valore unitario di 186 714,14 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 44 290), due certificati di investimento emessi dal FIZ.

A tal fine, essi hanno compilato un modulo standardizzato nel quale dichiaravano di aver preso conoscenza delle condizioni di emissione di tali certificati e di accettare le condizioni e le regole di acquisto di questi ultimi, nonché lo statuto del FIZ. 18 Il 26 marzo 2019 K. Sz., H. Sz. e W. Sz. hanno presentato al FIZ domande di rimborso per tutti i loro certificati, i quali erano stati previamente frazionati dal FIZ in 2000 certificati per persona.

A seguito del rifiuto opposto da quest’ultimo a tali domande, con la motivazione che il suo statuto lo autorizzava a ridurre le domande di rimborso, il 20 settembre 2021 K. Sz., H. Sz. e W. Sz. hanno proposto un ricorso dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), chiedendo la condanna del FIZ a versare, a ciascuno di essi, l’importo di PLN 356 962,74 (circa EUR 84 660) maggiorato degli interessi legali di mora a decorrere dal 30 settembre 2019 fino alla data del pagamento.

I ricorrenti hanno sostenuto che la clausola dello statuto del FIZ che prevedeva la riduzione delle domande di rimborso dei certificati costituiva una clausola contrattuale illecita ai sensi dell’articolo 385 1 , paragrafo 1, del codice civile polacco, in quanto non fissava alcun limite alla riduzione dell’acquisto e subordinava il soddisfacimento della domanda di rimborso al valore della liquidità del FIZ, ossia una condizione la cui realizzazione dipendeva esclusivamente da quest’ultimo. 19 Con sentenza del 2 novembre 2022, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha respinto il ricorso.

Secondo tale giudice, lo statuto del FIZ, che definisce i diritti e gli obblighi dei detentori di quote del fondo rispetto a quest’ultimo e la società che ne è l’organo di gestione, non è un contratto e, pertanto, non è soggetto a controllo ai sensi dell’articolo 385 1 , paragrafo 1, del codice civile. 20 I ricorrenti hanno proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio.

Quest’ultimo si interroga sulla qualificazione, alla luce dell’articolo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, del rapporto giuridico esistente tra, da un lato, i detentori di quote di un fondo di investimento chiuso e gli acquirenti di certificati di investimento, e, dall’altro, tale fondo, che è l’emittente di tali titoli.

Un’interpretazione di tali disposizioni da parte della Corte gli sembra necessaria, tenuto conto delle interpretazioni divergenti dei giudici polacchi quanto all’applicazione, agli acquirenti di certificati di investimento emessi da fondi chiusi, delle disposizioni del codice civile relative alla tutela dei consumatori. 21 In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se un detentore di quote di un fondo di investimento chiuso possa essere qualificato «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in quanto i certificati di investimento acquistati sarebbero, al contempo, titoli di natura patrimoniale e societaria, che comportano in particolare il diritto di partecipare al consiglio degli investitori. 22 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il FIZ possa essere considerato un «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva.

Tale giudice rileva che un fondo di investimento chiuso è dotato di personalità giuridica nel diritto polacco, è gestito e rappresentato nei confronti di terzi da un’entità operante sotto forma di società per azioni che non è legata ai detentori di quote del fondo da un rapporto contrattuale, esercita un’attività di investimento in nome proprio, in modo continuativo e organizzato e persegue uno scopo di lucro, il che caratterizza un’«attività economica» ai sensi dell’articolo 43 1 del codice civile. 23 In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se una disposizione dello statuto di un fondo di investimento chiuso che enuncia i diritti e gli obblighi del detentore di quote, comprese le norme relative al rimborso dei certificati di investimento, possa essere considerata una clausola di un contratto «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13. 24 Tale giudice nutre dubbi in merito alla natura giuridica del rapporto tra un fondo di investimento chiuso e i detentori di quote dello stesso.

Esso sottolinea in particolare il duplice ruolo dello statuto di tale fondo, che è al contempo l’atto costitutivo di una persona giuridica e un accordo di partecipazione che detto fondo ha concluso con i detentori di quote.

Detto giudice non esclude che tale rapporto giuridico possa essere qualificato come «contratto di adesione», caratterizzato dall’assenza di negoziazione sul contenuto del contratto, e soggetto, a tale titolo, al controllo dell’articolo 385 1 , paragrafo 1, del codice civile. 25 In tale contesto, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se una persona fisica, partecipante a un fondo di investimento chiuso e acquirente di titoli mobiliari nominativi emessi da tale fondo sotto forma di certificati di investimento, sia qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della [direttiva 93/13], qualora l’acquisto di tali titoli avvenga per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale e l’adesione al fondo sia finalizzata principalmente all’investimento dei risparmi. 2) Se un fondo di investimento chiuso, le cui attività hanno unicamente ad oggetto l’investimento, in titoli mobiliari, in strumenti del mercato finanziario ed in altri diritti patrimoniali definiti dalla legge, di risorse finanziarie raccolte per mezzo di offerta all’acquisto dei certificati di investimento, sia qualificabile come “professionista” ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. 3) Se una disposizione dello statuto di un fondo di investimento chiuso, che definisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, comprese le modalità e i termini per il rimborso dei certificati di investimento da parte di tale fondo ai suoi partecipanti, possa essere considerata quale “clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in una situazione in cui il partecipante abbia potuto prendere conoscenza dello statuto prima di aderire al fondo e abbia accettato il suo contenuto attraverso una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione dei certificati di investimento».

Sulle questioni pregiudiziali 26 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta.

In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2026, FSMA, C‑376/24, EU:C:2026:497, punto 32 e giurisprudenza citata). 27 Se il giudice del rinvio si interroga, con le sue questioni prima e seconda, da un lato, sulla qualità di «consumatore» di un detentore di quote di un fondo di investimento chiuso e, dall’altro, sulla qualità di «professionista» di tale fondo, ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13, con la sua terza questione, tale giudice chiede, in sostanza, se una disposizione dello statuto di un fondo di investimento chiuso, che definisce le condizioni di rimborso di certificati di investimento, debba essere considerata una clausola contrattuale «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, quando il detentore di quote ha preso conoscenza di tale statuto prima di aderire a tale fondo e ne ha accettato il contenuto in una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione di tali certificati. 28 Occorre osservare che tale giudice si chiede quindi se tale statuto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva, come definito al suo articolo 1, paragrafo

1. 29 Pertanto, occorre considerare che, con le sue tre questioni, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che lo statuto di un fondo di investimento chiuso, la cui attività consiste nel collocare in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario risorse finanziarie raccolte tramite un’offerta di acquisto di certificati di investimento, rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva, quando il detentore di quote di tale fondo ha acquistato, per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale, certificati di investimento emessi da quest’ultimo, e se, in caso affermativo, una disposizione di tale statuto che definisce le condizioni di rimborso di tali certificati da parte di detto fondo debba essere considerata una clausola di un contratto «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 2, in una situazione in cui il detentore di quote ha preso conoscenza di detto statuto prima di aderire al medesimo fondo e ne ha accettato il contenuto in una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione di detti certificati. 30 In primo luogo, occorre rilevare che l’ambito di applicazione della direttiva 93/13 è definito al suo articolo 1, paragrafo

1. Ai sensi di tale disposizione, tale direttiva è volta, dunque, a ravvicinare le disposizioni degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

Si tratta, pertanto, di una direttiva generale di tutela dei consumatori, intesa a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica (sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, punto 44 e giurisprudenza citata). 31 L’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13 definisce le nozioni di «consumatore» e di «professionista» come designanti, rispettivamente, qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di detta direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale e qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.

Pertanto, è in riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che detta direttiva definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, punti 45 e 46, nonché giurisprudenza citata). 32 In secondo luogo, da un lato, la Corte ha sottolineato che, secondo il decimo considerando della medesima direttiva, quest’ultima si applica a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA], C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 29).

Dall’altro, tale decimo considerando contiene l’indicazione secondo cui, di conseguenza, i «contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società» sono esclusi dall’ambito di applicazione della medesima direttiva. 33 Secondo una giurisprudenza costante, sebbene il preambolo di un atto dell’Unione non abbia alcun valore giuridico vincolante e non possa essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione, né per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale, esso è idoneo a precisarne il contenuto in quanto i considerando enunciati in tale preambolo costituiscono importanti elementi di interpretazione idonei a chiarire la volontà dell’autore di tale atto (sentenza del 5 febbraio 2026, VEB.RF/Consiglio, C‑572/24, EU:C:2026:74, punto 69 e giurisprudenza citata). 34 Tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13, le esclusioni dal suo ambito di applicazione sono da interpretare restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 15 aprile 2010, E. Friz, C‑215/08, EU:C:2010:186, punto 32, e del 6 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑593/22, EU:C:2023:555, punto 20 e giurisprudenza citata). 35 Nel caso di specie, per quanto riguarda la questione se lo statuto di un fondo di investimento chiuso rientri nell’esclusione di cui al decimo considerando di tale direttiva, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, esposte al punto 24 della presente sentenza, risulta che lo statuto del FIZ è al contempo l’atto costitutivo del fondo di investimento e un accordo di partecipazione a tale fondo, concluso tra quest’ultimo e i detentori di quote dello stesso.

Fatte salve le verifiche di tale giudice, tale statuto contiene quindi non solo disposizioni relative alla natura e all’oggetto del fondo, alla denominazione e alla sede della società di gestione del fondo, alle modalità di rappresentanza e ai principi della politica di investimento, ma anche disposizioni relative, in particolare, alle condizioni e alle modalità di rimborso dei certificati di investimento e alle regole di calcolo delle disponibilità liquide. 36 Occorre ricordare, al riguardo, che le questioni attinenti al diritto societario non devono essere confuse con questioni di natura contrattuale.

Pertanto, la mera circostanza che lo statuto di un fondo di investimento contenga disposizioni relative alla costituzione, alla natura e all’oggetto di tale fondo non ha l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 tale statuto nella sua interezza, dal momento che talune disposizioni di detto statuto presentano, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, tratti analoghi a quelli di clausole che regolano il contenuto di un rapporto contrattuale sinallagmatico (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation, C‑272/18, EU:C:2019:827, punto 37). 37 Occorre quindi considerare che, al fine di garantire la tutela dei consumatori voluta dalla direttiva 93/13, l’esistenza, nello statuto di un fondo di investimento, di disposizioni di carattere contrattuale relative, tra l’altro, alle condizioni e alle modalità di rimborso dei certificati di investimento, e che caratterizzano quindi un rapporto contrattuale tra tale fondo e i detentori di quote di quest’ultimo, implica l’applicabilità di tale direttiva al contratto che ne deriva se le altre condizioni previste da detta direttiva sono soddisfatte. 38 Peraltro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì che i ricorrenti nel procedimento principale hanno ricevuto una proposta scritta di acquisto di certificati di investimento emessi dal fondo interessato, che essi hanno accettato compilando moduli standardizzati con i quali dichiaravano di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni di rimborso di tali certificati, nonché lo statuto di tale fondo. 39 Di conseguenza, risulta – fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio – che tra il FIZ e i ricorrenti è stato stipulato un contratto distinto di vendita di certificati di investimento.

Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 33 a 35 delle sue conclusioni, le disposizioni statutarie controverse relative al rimborso di tali certificati devono essere considerate parte integrante del contratto di sottoscrizione di detti certificati risultante dalla sottoscrizione, da parte di detti ricorrenti, dei moduli di cui al punto precedente.

Tali disposizioni sono state quindi incorporate nel rapporto contrattuale che lega gli stessi ricorrenti al FIZ. 40 Se dette disposizioni fossero escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 per il solo motivo che esse fanno formalmente parte dello statuto di un fondo di investimento, il professionista interessato potrebbe includere in tale statuto disposizioni svantaggiose per il consumatore al fine di sottrarle al controllo del loro carattere abusivo, compromettendo così la realizzazione degli obiettivi di tale direttiva. 41 Occorre ricordare, a tal riguardo, che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea secondo la quale il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, punto 42 e giurisprudenza citata). 42 In tale contesto, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, si considera che una clausola non è stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. 43 Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 39 a 41 delle sue conclusioni, e fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, da un lato, le disposizioni statutarie relative al rimborso dei certificati di investimento sono state redatte prima di qualsiasi contatto con i futuri sottoscrittori e sono destinate a regolare in modo uniforme una pluralità indifferenziata di rapporti con tali sottoscrittori e, dall’altro, tali disposizioni sono non negoziabili e imposte a detti sottoscrittori come condizione di accesso al rapporto contrattuale. 44 Ne consegue che il contratto di sottoscrizione dei certificati di investimento non può rientrare nell’esclusione di cui al decimo considerando della direttiva 93/13, e che la disposizione di rimborso di tali certificati deve essere considerata una clausola di un contratto «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva. 45 Alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 31 e 32 della presente sentenza, occorre ancora verificare se, nell’ambito del contratto di sottoscrizione dei certificati di investimento, i ricorrenti nel procedimento principale e il FIZ abbiano agito, rispettivamente, in qualità di «consumatore» e di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e c), di tale direttiva. 46 Per quanto riguarda la qualità di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, quest’ultima dev’essere determinata alla luce di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione.

Spetta al giudice nazionale stabilire, prendendo in considerazione anche la natura dei servizi offerti dal professionista interessato, se la persona fisica abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o se abbia agito per fini estranei a tale attività (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑455/21, EU:C:2023:455, punti 48 e 50). 47 La nozione di «consumatore» ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 24).

Un’interpretazione della nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, che escludesse da tale nozione una persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale per il motivo che essa trae determinati vantaggi finanziari dalla sua partecipazione al sistema di cui trattasi equivarrebbe ad impedire che possa essere garantita la tutela accordata da tale direttiva a tutte le persone fisiche che si trovano in una situazione di inferiorità rispetto a un professionista e che fanno uso non professionale dei servizi offerti da quest’ultimo (sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑455/21, EU:C:2023:455, punto 53). 48 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, in particolare dalla formulazione della prima questione, risulta che K. Sz., H. Sz. e W. Sz. hanno acquistato i certificati di investimento per fini non connessi alla loro attività professionale.

Fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, essi devono pertanto essere considerati «consumatori», ai sensi di tale articolo 2, lettera b), senza che incida al riguardo il carattere al contempo di natura patrimoniale e societaria dei diritti che essi traggono dal loro investimento nel FIZ (v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2010, E. Friz, C‑215/08, EU:C:2010:186, punti da 28 a 30). 49 Quanto alla nozione di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, essa si riferisce a qualsiasi attività professionale, «sia essa pubblica o privata».

Pertanto, tale articolo 2, lettera c), può essere applicato agli organismi aventi o meno uno scopo di lucro, senza escludere gli enti che perseguono una missione di interesse generale (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 35 e giurisprudenza citata). 50 La nozione di «professionista», ai sensi di detto articolo 2, lettera c), è una nozione funzionale che comporta la valutazione se il rapporto contrattuale concreto si inserisca nell’ambito delle attività che una persona svolge a titolo professionale.

Al pari della nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, essa presenta carattere oggettivo e non dipende da ciò che il professionista decide di trattare come sua attività principale o secondaria ed accessoria (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punti 36 e 41). 51 Nel caso di specie, dal punto 22 della presente sentenza risulta che il FIZ esercita un’attività di investimento in nome proprio, in modo continuativo e organizzato, pur essendo rappresentato nei confronti di terzi da una società di investimento dotata di personalità giuridica distinta, che non è legata ai detentori di quote da un rapporto contrattuale.

In tali circostanze, che spetta al giudice del rinvio verificare, il FIZ deve essere considerato un «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. 52 Sulla base dell’insieme dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che disposizioni dello statuto di un fondo di investimento chiuso, la cui attività consiste nel collocare in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario risorse finanziarie raccolte tramite un’offerta di acquisto di certificati di investimento, rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, quando il detentore di quote di tale fondo ha acquistato, per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale, certificati di investimento emessi da quest’ultimo, e tali disposizioni statutarie definiscono le condizioni di rimborso di tali certificati da parte di detto fondo, caratterizzando in tal modo un rapporto contrattuale tra quest’ultimo e tale detentore di quote.

Una disposizione di detto statuto che prevede siffatte condizioni di rimborso di certificati di investimento deve essere considerata una clausola contrattuale «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 2, in una situazione in cui il detentore di quote è venuto a conoscenza del medesimo statuto prima di aderire al medesimo fondo e ne ha accettato il contenuto in una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione di detti certificati senza poter negoziare tale clausola.

Sulle spese 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: disposizioni dello statuto di un fondo di investimento chiuso, la cui attività consiste nel collocare in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario risorse finanziarie raccolte tramite un’offerta di acquisto di certificati di investimento, rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, quando il detentore di quote di tale fondo ha acquistato, per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale, certificati di investimento emessi da quest’ultimo, e tali disposizioni statutarie definiscono le condizioni di rimborso di tali certificati da parte di detto fondo, caratterizzando in tal modo un rapporto contrattuale tra quest’ultimo e tale detentore di quote.

Una disposizione di detto statuto che prevede siffatte condizioni di rimborso di certificati di investimento deve essere considerata una clausola contrattuale «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 2, in una situazione in cui il detentore di quote è venuto a conoscenza del medesimo statuto prima di aderire al medesimo fondo e ne ha accettato il contenuto in una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione di detti certificati senza poter negoziare tale clausola.

Firme * Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Articolo 3, paragrafo 2 – Clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale – Statuto di un fondo di investimento chiuso – Adesione a tale fondo – Acquisto da parte di un detentore di quote di certificati di investimento emessi da detto fondo » Nella causa C‑63/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), con decisione del 21 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2025, nel procedimento K. Sz., H. Sz., W. Sz. contro Z. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty, in liquidazione, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, N. Fenger, S. Rodin, N. Piçarra e O. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per W. Sz., H. Sz., K. Sz., da A. Car, adwokat; –        per Z. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty in liquidazione, da J. Ziajka, radca prawny; –        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; –        per la Commissione europea, da P. Kienapfel e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 giugno 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra K. Sz., H. Sz. e W. Sz., persone fisiche, e Z. [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty, fondo di investimento chiuso (in prosieguo: il «FIZ»), in merito al rifiuto opposto da quest’ultimo alle domande di rimborso di certificati di investimento. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Direttiva 93/13 3 Il decimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società; 4 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva: «La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore». 5 L’articolo 2, lettere b) e c), di detta direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) b)      “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; c)      “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata». 6 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva: «1.      Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 2.      Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione. Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova». Diritto polacco Codice civile 7 Ai sensi dell’articolo 22 1 dell’ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (legge del 23 aprile 1964 recante il codice civile) (Dz. U. del 2023, posizione 1610) (in prosieguo: il «codice civile»): «Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica che compie con un professionista un atto giuridico non direttamente connesso alla sua attività economica o professionale». 8 L’articolo 43 1 del codice civile così dispone: «Un professionista è una persona fisica, una persona giuridica o un’unità organizzativa di cui all’articolo 33 1 , paragrafo 1, che esercita in proprio un’attività economica o professionale». 9 L’articolo 66, paragrafo 1, di tale codice civile prevede quanto segue: «Una dichiarazione, indirizzata a un’altra parte, dell’intenzione di concludere un contratto costituisce un’offerta, se specifica le clausole essenziali di tale contratto». 10 Ai sensi dell’articolo 385 1 di detto codice civile: «1.      Le clausole di un contratto stipulato con un consumatore che non sono state oggetto di una negoziazione individuale non vincolano il consumatore quando definiscono i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, ledendo manifestamente i suoi interessi (clausole contrattuali illecite). La presente disposizione non vale per le clausole che definiscono gli obblighi principali delle parti, compreso il prezzo o il compenso, se formulate in modo inequivocabile. (…) 3.      Le clausole di un contratto che non sono state oggetto di una negoziazione individuale sono clausole contrattuali sul cui contenuto il consumatore non ha avuto un’influenza effettiva. Si tratta in particolare delle clausole contrattuali riprese da un contratto tipo proposto al consumatore dalla controparte. (…)». Legge sui fondi d’investimento 11 L’ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (legge relativa ai fondi di investimento e alla gestione dei fondi di investimento alternativi) (Dz. U. 2004 n. 1546, Dz. U. del 2024, posizione 1034; in prosieguo: la «legge sui fondi di investimento»), all’articolo 3 prevede quanto segue: «1.      Un fondo di investimento è una persona giuridica la cui attività ha come unico oggetto il deposito in titoli, strumenti del mercato monetario e altri diritti patrimoniali definiti dalla legge, di fondi raccolti tramite un’offerta di acquisto di quote o certificati di investimento. (...) 3.      Un fondo di investimento svolge la propria attività, con particolare attenzione all’interesse dei detentori di quote, nel rispetto dei principi di riduzione dei rischi di investimento enunciati nella legge. (…)». 12 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale legge: «1.      I detentori di quote di un fondo di investimento sono persone fisiche, persone giuridiche o unità organizzative prive di personalità giuridica: (…) 2.      che sono titolari di un conto titoli sul quale sono registrati certificati di investimento o che hanno diritto a certificati di investimento iscritti su un conto collettivo. 2.      Le quote o i certificati di investimento rappresentano i diritti di proprietà dei detentori di quote del fondo, come definiti dalla legge e dallo statuto del fondo di investimento». 13 L’articolo 15, paragrafo 1, di detta legge così dispone: «La costituzione di un fondo di investimento, fatto salvo l’articolo 15a, richiede: 1.      l’adozione dello statuto del fondo di investimento da parte di una società; (…)». 14 Ai sensi dell’articolo 117, paragrafi 1 e 3, della medesima legge: «1.      Il fondo di investimento chiuso emette certificati di investimento. (…) 3.      Le persone fisiche possono acquistare certificati di investimento di un fondo di investimento di cui all’articolo 15, paragrafo 1a, se il valore del certificato di investimento della prima emissione di tale fondo non è inferiore all’equivalente in zloty polacchi dell’importo di EUR 40 000». 15 L’articolo 139 della legge sui fondi di investimento dispone quanto segue: «1.      Un fondo di investimento chiuso può rimborsare i certificati di investimento da esso emessi, se previsto dal suo statuto. (…) 3.      Lo statuto del fondo di investimento chiuso precisa i requisiti, le modalità e le condizioni per il rimborso dei certificati di investimento, nonché i termini e le modalità di notifica del rimborso dei certificati. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 Il 7 giugno 2016 il FIZ ha inviato a K. Sz., medico, e ai suoi genitori, H. Sz. e W. Sz., pensionati, una proposta scritta di acquisto di certificati di investimento che specificavano le condizioni di emissione di questi ultimi in un allegato presentato come unico documento giuridicamente vincolante. 17 Su raccomandazione di un dipendente della loro banca, K. Sz., H. Sz. e W. Sz. hanno acquistato, ciascuno per un valore unitario di 186 714,14 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 44 290), due certificati di investimento emessi dal FIZ. A tal fine, essi hanno compilato un modulo standardizzato nel quale dichiaravano di aver preso conoscenza delle condizioni di emissione di tali certificati e di accettare le condizioni e le regole di acquisto di questi ultimi, nonché lo statuto del FIZ. 18 Il 26 marzo 2019 K. Sz., H. Sz. e W. Sz. hanno presentato al FIZ domande di rimborso per tutti i loro certificati, i quali erano stati previamente frazionati dal FIZ in 2000 certificati per persona. A seguito del rifiuto opposto da quest’ultimo a tali domande, con la motivazione che il suo statuto lo autorizzava a ridurre le domande di rimborso, il 20 settembre 2021 K. Sz., H. Sz. e W. Sz. hanno proposto un ricorso dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), chiedendo la condanna del FIZ a versare, a ciascuno di essi, l’importo di PLN 356 962,74 (circa EUR 84 660) maggiorato degli interessi legali di mora a decorrere dal 30 settembre 2019 fino alla data del pagamento. I ricorrenti hanno sostenuto che la clausola dello statuto del FIZ che prevedeva la riduzione delle domande di rimborso dei certificati costituiva una clausola contrattuale illecita ai sensi dell’articolo 385 1 , paragrafo 1, del codice civile polacco, in quanto non fissava alcun limite alla riduzione dell’acquisto e subordinava il soddisfacimento della domanda di rimborso al valore della liquidità del FIZ, ossia una condizione la cui realizzazione dipendeva esclusivamente da quest’ultimo. 19 Con sentenza del 2 novembre 2022, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha respinto il ricorso. Secondo tale giudice, lo statuto del FIZ, che definisce i diritti e gli obblighi dei detentori di quote del fondo rispetto a quest’ultimo e la società che ne è l’organo di gestione, non è un contratto e, pertanto, non è soggetto a controllo ai sensi dell’articolo 385 1 , paragrafo 1, del codice civile. 20 I ricorrenti hanno proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio. Quest’ultimo si interroga sulla qualificazione, alla luce dell’articolo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, del rapporto giuridico esistente tra, da un lato, i detentori di quote di un fondo di investimento chiuso e gli acquirenti di certificati di investimento, e, dall’altro, tale fondo, che è l’emittente di tali titoli. Un’interpretazione di tali disposizioni da parte della Corte gli sembra necessaria, tenuto conto delle interpretazioni divergenti dei giudici polacchi quanto all’applicazione, agli acquirenti di certificati di investimento emessi da fondi chiusi, delle disposizioni del codice civile relative alla tutela dei consumatori. 21 In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se un detentore di quote di un fondo di investimento chiuso possa essere qualificato «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, in quanto i certificati di investimento acquistati sarebbero, al contempo, titoli di natura patrimoniale e societaria, che comportano in particolare il diritto di partecipare al consiglio degli investitori. 22 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il FIZ possa essere considerato un «professionista» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva. Tale giudice rileva che un fondo di investimento chiuso è dotato di personalità giuridica nel diritto polacco, è gestito e rappresentato nei confronti di terzi da un’entità operante sotto forma di società per azioni che non è legata ai detentori di quote del fondo da un rapporto contrattuale, esercita un’attività di investimento in nome proprio, in modo continuativo e organizzato e persegue uno scopo di lucro, il che caratterizza un’«attività economica» ai sensi dell’articolo 43 1 del codice civile. 23 In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se una disposizione dello statuto di un fondo di investimento chiuso che enuncia i diritti e gli obblighi del detentore di quote, comprese le norme relative al rimborso dei certificati di investimento, possa essere considerata una clausola di un contratto «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13. 24 Tale giudice nutre dubbi in merito alla natura giuridica del rapporto tra un fondo di investimento chiuso e i detentori di quote dello stesso. Esso sottolinea in particolare il duplice ruolo dello statuto di tale fondo, che è al contempo l’atto costitutivo di una persona giuridica e un accordo di partecipazione che detto fondo ha concluso con i detentori di quote. Detto giudice non esclude che tale rapporto giuridico possa essere qualificato come «contratto di adesione», caratterizzato dall’assenza di negoziazione sul contenuto del contratto, e soggetto, a tale titolo, al controllo dell’articolo 385 1 , paragrafo 1, del codice civile. 25 In tale contesto, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se una persona fisica, partecipante a un fondo di investimento chiuso e acquirente di titoli mobiliari nominativi emessi da tale fondo sotto forma di certificati di investimento, sia qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della [direttiva 93/13], qualora l’acquisto di tali titoli avvenga per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale e l’adesione al fondo sia finalizzata principalmente all’investimento dei risparmi. 2)      Se un fondo di investimento chiuso, le cui attività hanno unicamente ad oggetto l’investimento, in titoli mobiliari, in strumenti del mercato finanziario ed in altri diritti patrimoniali definiti dalla legge, di risorse finanziarie raccolte per mezzo di offerta all’acquisto dei certificati di investimento, sia qualificabile come “professionista” ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. 3)      Se una disposizione dello statuto di un fondo di investimento chiuso, che definisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, comprese le modalità e i termini per il rimborso dei certificati di investimento da parte di tale fondo ai suoi partecipanti, possa essere considerata quale “clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in una situazione in cui il partecipante abbia potuto prendere conoscenza dello statuto prima di aderire al fondo e abbia accettato il suo contenuto attraverso una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione dei certificati di investimento». Sulle questioni pregiudiziali 26 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2026, FSMA, C‑376/24, EU:C:2026:497, punto 32 e giurisprudenza citata). 27 Se il giudice del rinvio si interroga, con le sue questioni prima e seconda, da un lato, sulla qualità di «consumatore» di un detentore di quote di un fondo di investimento chiuso e, dall’altro, sulla qualità di «professionista» di tale fondo, ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13, con la sua terza questione, tale giudice chiede, in sostanza, se una disposizione dello statuto di un fondo di investimento chiuso, che definisce le condizioni di rimborso di certificati di investimento, debba essere considerata una clausola contrattuale «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, quando il detentore di quote ha preso conoscenza di tale statuto prima di aderire a tale fondo e ne ha accettato il contenuto in una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione di tali certificati. 28 Occorre osservare che tale giudice si chiede quindi se tale statuto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva, come definito al suo articolo 1, paragrafo 1. 29 Pertanto, occorre considerare che, con le sue tre questioni, che possono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che lo statuto di un fondo di investimento chiuso, la cui attività consiste nel collocare in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario risorse finanziarie raccolte tramite un’offerta di acquisto di certificati di investimento, rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva, quando il detentore di quote di tale fondo ha acquistato, per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale, certificati di investimento emessi da quest’ultimo, e se, in caso affermativo, una disposizione di tale statuto che definisce le condizioni di rimborso di tali certificati da parte di detto fondo debba essere considerata una clausola di un contratto «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 2, in una situazione in cui il detentore di quote ha preso conoscenza di detto statuto prima di aderire al medesimo fondo e ne ha accettato il contenuto in una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione di detti certificati. 30 In primo luogo, occorre rilevare che l’ambito di applicazione della direttiva 93/13 è definito al suo articolo 1, paragrafo 1. Ai sensi di tale disposizione, tale direttiva è volta, dunque, a ravvicinare le disposizioni degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. Si tratta, pertanto, di una direttiva generale di tutela dei consumatori, intesa a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica (sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, punto 44 e giurisprudenza citata). 31 L’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13 definisce le nozioni di «consumatore» e di «professionista» come designanti, rispettivamente, qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di detta direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale e qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata. Pertanto, è in riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che detta direttiva definisce i contratti ai quali essa si applica (sentenza del 20 marzo 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, punti 45 e 46, nonché giurisprudenza citata). 32 In secondo luogo, da un lato, la Corte ha sottolineato che, secondo il decimo considerando della medesima direttiva, quest’ultima si applica a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA], C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 29). Dall’altro, tale decimo considerando contiene l’indicazione secondo cui, di conseguenza, i «contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società» sono esclusi dall’ambito di applicazione della medesima direttiva. 33 Secondo una giurisprudenza costante, sebbene il preambolo di un atto dell’Unione non abbia alcun valore giuridico vincolante e non possa essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione, né per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale, esso è idoneo a precisarne il contenuto in quanto i considerando enunciati in tale preambolo costituiscono importanti elementi di interpretazione idonei a chiarire la volontà dell’autore di tale atto (sentenza del 5 febbraio 2026, VEB.RF/Consiglio, C‑572/24, EU:C:2026:74, punto 69 e giurisprudenza citata). 34 Tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13, le esclusioni dal suo ambito di applicazione sono da interpretare restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 15 aprile 2010, E. Friz, C‑215/08, EU:C:2010:186, punto 32, e del 6 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑593/22, EU:C:2023:555, punto 20 e giurisprudenza citata). 35 Nel caso di specie, per quanto riguarda la questione se lo statuto di un fondo di investimento chiuso rientri nell’esclusione di cui al decimo considerando di tale direttiva, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, esposte al punto 24 della presente sentenza, risulta che lo statuto del FIZ è al contempo l’atto costitutivo del fondo di investimento e un accordo di partecipazione a tale fondo, concluso tra quest’ultimo e i detentori di quote dello stesso. Fatte salve le verifiche di tale giudice, tale statuto contiene quindi non solo disposizioni relative alla natura e all’oggetto del fondo, alla denominazione e alla sede della società di gestione del fondo, alle modalità di rappresentanza e ai principi della politica di investimento, ma anche disposizioni relative, in particolare, alle condizioni e alle modalità di rimborso dei certificati di investimento e alle regole di calcolo delle disponibilità liquide. 36 Occorre ricordare, al riguardo, che le questioni attinenti al diritto societario non devono essere confuse con questioni di natura contrattuale. Pertanto, la mera circostanza che lo statuto di un fondo di investimento contenga disposizioni relative alla costituzione, alla natura e all’oggetto di tale fondo non ha l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 tale statuto nella sua interezza, dal momento che talune disposizioni di detto statuto presentano, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, tratti analoghi a quelli di clausole che regolano il contenuto di un rapporto contrattuale sinallagmatico (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation, C‑272/18, EU:C:2019:827, punto 37). 37 Occorre quindi considerare che, al fine di garantire la tutela dei consumatori voluta dalla direttiva 93/13, l’esistenza, nello statuto di un fondo di investimento, di disposizioni di carattere contrattuale relative, tra l’altro, alle condizioni e alle modalità di rimborso dei certificati di investimento, e che caratterizzano quindi un rapporto contrattuale tra tale fondo e i detentori di quote di quest’ultimo, implica l’applicabilità di tale direttiva al contratto che ne deriva se le altre condizioni previste da detta direttiva sono soddisfatte. 38 Peraltro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì che i ricorrenti nel procedimento principale hanno ricevuto una proposta scritta di acquisto di certificati di investimento emessi dal fondo interessato, che essi hanno accettato compilando moduli standardizzati con i quali dichiaravano di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni di rimborso di tali certificati, nonché lo statuto di tale fondo. 39 Di conseguenza, risulta – fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio – che tra il FIZ e i ricorrenti è stato stipulato un contratto distinto di vendita di certificati di investimento. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 33 a 35 delle sue conclusioni, le disposizioni statutarie controverse relative al rimborso di tali certificati devono essere considerate parte integrante del contratto di sottoscrizione di detti certificati risultante dalla sottoscrizione, da parte di detti ricorrenti, dei moduli di cui al punto precedente. Tali disposizioni sono state quindi incorporate nel rapporto contrattuale che lega gli stessi ricorrenti al FIZ. 40 Se dette disposizioni fossero escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 per il solo motivo che esse fanno formalmente parte dello statuto di un fondo di investimento, il professionista interessato potrebbe includere in tale statuto disposizioni svantaggiose per il consumatore al fine di sottrarle al controllo del loro carattere abusivo, compromettendo così la realizzazione degli obiettivi di tale direttiva. 41 Occorre ricordare, a tal riguardo, che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea secondo la quale il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, punto 42 e giurisprudenza citata). 42 In tale contesto, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, si considera che una clausola non è stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. 43 Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 39 a 41 delle sue conclusioni, e fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, da un lato, le disposizioni statutarie relative al rimborso dei certificati di investimento sono state redatte prima di qualsiasi contatto con i futuri sottoscrittori e sono destinate a regolare in modo uniforme una pluralità indifferenziata di rapporti con tali sottoscrittori e, dall’altro, tali disposizioni sono non negoziabili e imposte a detti sottoscrittori come condizione di accesso al rapporto contrattuale. 44 Ne consegue che il contratto di sottoscrizione dei certificati di investimento non può rientrare nell’esclusione di cui al decimo considerando della direttiva 93/13, e che la disposizione di rimborso di tali certificati deve essere considerata una clausola di un contratto «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva. 45 Alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 31 e 32 della presente sentenza, occorre ancora verificare se, nell’ambito del contratto di sottoscrizione dei certificati di investimento, i ricorrenti nel procedimento principale e il FIZ abbiano agito, rispettivamente, in qualità di «consumatore» e di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e c), di tale direttiva. 46 Per quanto riguarda la qualità di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, quest’ultima dev’essere determinata alla luce di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale stabilire, prendendo in considerazione anche la natura dei servizi offerti dal professionista interessato, se la persona fisica abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o se abbia agito per fini estranei a tale attività (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑455/21, EU:C:2023:455, punti 48 e 50). 47 La nozione di «consumatore» ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 24). Un’interpretazione della nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, che escludesse da tale nozione una persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale per il motivo che essa trae determinati vantaggi finanziari dalla sua partecipazione al sistema di cui trattasi equivarrebbe ad impedire che possa essere garantita la tutela accordata da tale direttiva a tutte le persone fisiche che si trovano in una situazione di inferiorità rispetto a un professionista e che fanno uso non professionale dei servizi offerti da quest’ultimo (sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑455/21, EU:C:2023:455, punto 53). 48 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, in particolare dalla formulazione della prima questione, risulta che K. Sz., H. Sz. e W. Sz. hanno acquistato i certificati di investimento per fini non connessi alla loro attività professionale. Fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, essi devono pertanto essere considerati «consumatori», ai sensi di tale articolo 2, lettera b), senza che incida al riguardo il carattere al contempo di natura patrimoniale e societaria dei diritti che essi traggono dal loro investimento nel FIZ (v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2010, E. Friz, C‑215/08, EU:C:2010:186, punti da 28 a 30). 49 Quanto alla nozione di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, essa si riferisce a qualsiasi attività professionale, «sia essa pubblica o privata». Pertanto, tale articolo 2, lettera c), può essere applicato agli organismi aventi o meno uno scopo di lucro, senza escludere gli enti che perseguono una missione di interesse generale (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 35 e giurisprudenza citata). 50 La nozione di «professionista», ai sensi di detto articolo 2, lettera c), è una nozione funzionale che comporta la valutazione se il rapporto contrattuale concreto si inserisca nell’ambito delle attività che una persona svolge a titolo professionale. Al pari della nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, essa presenta carattere oggettivo e non dipende da ciò che il professionista decide di trattare come sua attività principale o secondaria ed accessoria (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punti 36 e 41). 51 Nel caso di specie, dal punto 22 della presente sentenza risulta che il FIZ esercita un’attività di investimento in nome proprio, in modo continuativo e organizzato, pur essendo rappresentato nei confronti di terzi da una società di investimento dotata di personalità giuridica distinta, che non è legata ai detentori di quote da un rapporto contrattuale. In tali circostanze, che spetta al giudice del rinvio verificare, il FIZ deve essere considerato un «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. 52 Sulla base dell’insieme dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che disposizioni dello statuto di un fondo di investimento chiuso, la cui attività consiste nel collocare in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario risorse finanziarie raccolte tramite un’offerta di acquisto di certificati di investimento, rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, quando il detentore di quote di tale fondo ha acquistato, per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale, certificati di investimento emessi da quest’ultimo, e tali disposizioni statutarie definiscono le condizioni di rimborso di tali certificati da parte di detto fondo, caratterizzando in tal modo un rapporto contrattuale tra quest’ultimo e tale detentore di quote. Una disposizione di detto statuto che prevede siffatte condizioni di rimborso di certificati di investimento deve essere considerata una clausola contrattuale «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 2, in una situazione in cui il detentore di quote è venuto a conoscenza del medesimo statuto prima di aderire al medesimo fondo e ne ha accettato il contenuto in una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione di detti certificati senza poter negoziare tale clausola. Sulle spese 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, lettere b) e c), e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: disposizioni dello statuto di un fondo di investimento chiuso, la cui attività consiste nel collocare in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario risorse finanziarie raccolte tramite un’offerta di acquisto di certificati di investimento, rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, quando il detentore di quote di tale fondo ha acquistato, per fini che non rientrano nell’ambito di un’attività professionale, certificati di investimento emessi da quest’ultimo, e tali disposizioni statutarie definiscono le condizioni di rimborso di tali certificati da parte di detto fondo, caratterizzando in tal modo un rapporto contrattuale tra quest’ultimo e tale detentore di quote. Una disposizione di detto statuto che prevede siffatte condizioni di rimborso di certificati di investimento deve essere considerata una clausola contrattuale «che non è stata oggetto di negoziato individuale», ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 2, in una situazione in cui il detentore di quote è venuto a conoscenza del medesimo statuto prima di aderire al medesimo fondo e ne ha accettato il contenuto in una dichiarazione scritta al momento della sottoscrizione di detti certificati senza poter negoziare tale clausola. Firme * Lingua processuale: il polacco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris