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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18398/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 03/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 01/02/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110, 648 cpv. cod. pen, con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (dopo la riqualificazione del reato operata dal Tribunale nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen.) in asserito contrasto con sentenza n. 156 del 21/07/2020 della Corte Costituzionale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto invocata dalla difesa, atteso che la perdita de/possesso de/proprio telefono cellulare comporta nella sfera affettiva, familiare e lavorativa una perdita tale da escludere in radice la possibilità che il fatto sia ritenuto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., indipendentemente dal maggiore o minore (e persino modesto o irrilevante valore) che il bene possa avere in ambito commerciale; la corte considera cioè non esiguo il danno, valutato nel suo complesso, in considerazione altresì che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dalla norma, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/04/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 03/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 01/02/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110, 648 cpv. cod. pen, con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (dopo la riqualificazione del reato operata dal Tribunale nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen.) in asserito contrasto con sentenza n. 156 del 21/07/2020 della Corte Costituzionale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto invocata dalla difesa, atteso che la perdita de/possesso de/proprio telefono cellulare comporta nella sfera affettiva, familiare e lavorativa una perdita tale da escludere in radice la possibilità che il fatto sia ritenuto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., indipendentemente dal maggiore o minore (e persino modesto o irrilevante valore) che il bene possa avere in ambito commerciale; la corte considera cioè non esiguo il danno, valutato nel suo complesso, in considerazione altresì che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dalla norma, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023
Sentenza Cassazione n. 18398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris