CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 37399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2013 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Roma, in qualità di giudice di appello, riqualificava come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Roma, in data 16.6.2015, aveva condannato quest'ultimo alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia in relazione al reato ex art. 582, co. 2, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno della [OSCURATO:PERSONA], disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione. 2. Con l'indicata impugnazione l'imputato lamenta: 1) l'inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, in quanto dall'esame delle persone offese coinvolte nella lite che ha dato origine al procedimento penale a carico del Serafino e degli altri imputati non è affatto emerso in modo chiaro e preciso il ruolo di ciascuno dei soggetti che vi hanno preso parte e, segnatamente, riguardo alla posizione del ricorrente, non è stata raggiunta la certezza che sia stato proprio il Serafino a cagionare le lesioni lamentate dalla querelante [OSCURATO:PERSONA], sicché il giudice di pace avrebbe dovuto assolvere l'imputato per non avere commesso il fatto quanto meno ai sensi del secondo comma dell'art. 530, c.p.p.; 2) l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, posto che, vista l'esiguità del fatto e l'incensuratezza dell'imputato, il giudice di merito avrebbe dovuto contenere l'entità della pena nel minimo edittale. 3. Con requisitoria scritta del 10.3.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. In via preliminare va condivisa la qualificazione dell'impugnazione dell'imputato operata dal tribunale di Roma in termini di ricorso per cassazione, posto che, nel caso in esame, il giudice di pace ha condannato il Serafino alla sola pena pecuniaria di euro 400,00 di multa, e non anche al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che, pur avendo proposto querela, non si è costituita parte civile nei suoi confronti. Trova, pertanto, applicazione il disposto dell'art. 37, co. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui "l'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria", laddove, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve qualificarsi appello l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria e al risarcimento del danno derivante da reato in favore della costituita parte civile, ancorché non specificamente rivolta al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Rv. 269618). In conclusione il tribunale di Roma ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (cfr. Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Rv. 280168). 5. Ciò posto, in applicazione delle regole tipiche del giudizio di legittimità, il ricorso va dichiarato inammissibile. Con riferimento al primo motivo di impugnazione si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cssazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Tale da sollecitare un'inammissibile rivalutazione nel merito dell'entità del trattamento sanzionatorio, infine, appare il secondo motivo di impugnazione. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual