CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 22486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22271-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. Bl ILI, 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ()[OSCURATO:PERSONA], 208, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COlIttOriCOrrefitC- avverso la sentenza n. 1342/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza dell'i aprile 2021, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal locale Tribunale che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato il diritto del ricorrente al computo dell'anzianità di servizio maturata in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato nel periodo 2009-2010, condannando, per l'effetto, la società alla ricostruzione giuridica, economica e previdenziale della carriera del ricorrente ed alla corresponsione delle eventuali differenze dovute, oltre accessori di legge; in particolare, la Corte, condividendo l'iter argomentativo del primo giudice, ha ritenuto che, contrariamente all'assunto dell'[OSCURATO:SOCIETA], il verbale di conciliazione sottoscritto dall'appellato - mediante il quale si conveniva, fra l'altro, la rinunzia ad ogni pretesa concernente i contratti a termine intercorsi fra le parti non fosse, altres, ì, i estendibile all'anzianità di servizio maturata; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi; resiste, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA]; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. cod. civ.;in particolare, parte ricorrente allega che il giudice di appello non avrebbe in alcun modo applicato i canoni legali di ermeneutica nell'interpretare l'Accordo sindacale del 7 dicembre 2020, non avendo provveduto ad indagare quale fosse stata la comune intenzione delle parti ed avendo, altresì, male interpretato il senso letterale delle parole; segnatamente, la denunziata violazione si sarebbe estrinsecata nel non aver considerato la volontà transattiva nella sua interezza e, quindi, la riconducibilità nell'ambito della rinunzia anche di qualsivoglia aspetto collegato all'anzianità di servizio del ricorrente; con il secondo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ.; il primo motivo è infondato; giova evidenziare, al riguardo, che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, exp/urimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); deve, inoltre sottolinearsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incerto ovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti (Cass. 12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; nella circostanza de qua, invero, la Corte sottolinea come il ricorrente avesse dichiarato di non aver null'altro a pretendere con riferimento ad ogni pretesa collegabile ai precedenti contratti a termine, ancorchè si trattasse di pretese non ancora azionate;ha precisato, tuttavia, che il riconoscimento nell'ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato dell'anzianità maturata nel corso dei precedenti contratti a termine fuoriesce dall'accordo transattivo perché il ricorrente ha rinunciato ad ogni diritto che avrebbe potuto far valere sino alla data dell'accordo e relativo al trattamento economico e normativo collegato ai singoli contratti a termine; nondimeno, ha osservato la Corte, il diritto vantato nel presente giudizio è sorto successivamente all'accordo ed attiene alla misura del trattamento retributivo spettante all'Apicella a seguito della stipula di un nuovo contratto, quest'ultimo a tempo indeterminato; ha, quindi, la Corte condiviso il richiamo del Tribunale ai principi comunitari in base ai quali nel calcolo della retribuzione deve tenersi conto dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei precedenti rapporti a tempo determinato ed ha reputato, altresì, corretto il calcolo effettuato concernente non le differenze retributive inerenti ai pregressi rapporti a tempo determinato, bensì, esclusivamente, scaturenti dal nuovo rapporto a tempo(' indeterminato; il principio di diritto, richiamato più volte da questa Corte (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 15231 del 2020) è stato fondato, appunto, sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, anche nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte ( Corte di Giustizia 20.6.2019, causa (2- 72/18 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa (2- 29/18, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C- 619/17, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C - 677/16, [OSCURATO:PERSONA]), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-177/10 [OSCURATO:PERSONA]); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); -la Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, ed il principio è stato ripreso da questa Corte, fra l'altro, con le recenti sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola, che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo: della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C 177/10 [OSCURATO:PERSONA] punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36); questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 22271 del 2021) ha già chiarito, in ogni caso, che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità: essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi; il secondo motivo è infondato; premessi i limiti di sindacato concernenti la manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione (cfr., fra le tante, Cass. n. 15933 del 2020), atteso che la Corte non solo ha compiutamente esaminato il contenuto dell'accordo transattivo, ma, nel verificarne la portata conciliativa, ha chiarito come la stessa non potesse che riguardare i pregressi v rapporti a tempo determinato, non incidendo in alcun modo su quello a tempo indeterminato successivamente instaurato; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario; sussistono i • presupposti processuali per il versamento, da parte dellricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, da distrarsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellÚcorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis del