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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 38129/2021

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18880/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via di Ripetta, n. 60, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viaF.

Confalonieri , n. 5 ; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale adesione del difensore del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese di lite possono essere integralmente compensate , conformemente alla concorde richiesta delle parti; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, compensando per intero le spese di lite fra le parti.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 30/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18880/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via di Ripetta, n. 60, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viaF. Confalonieri , n. 5 ; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale adesione del difensore del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese di lite possono essere integralmente compensate , conformemente alla concorde richiesta delle parti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 30/
Decreto Cassazione n. 38129/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris