CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40396/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 88/ RG. 17025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; e ritenuto che il comune ricorso gla inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto volti a contestare il contenuto dell'annotazione di polizia di servizio del 31 gennaio 2017 - che descrive la dinamica del delitto di resistenza e lesioni - proponendo una ricostruzione alternativa, già adeguatamente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con piena partecipazione anche del trasportato (pag.5); ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici ed aspecifici alla luce della dei precedenti dei ricorrenti/che la sentenza ha doverosamente evidenziato in assenza di elementi positivi di segno contrario; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]