Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 15390/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21758-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA C AVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’e DELLA RICERCA; -intimato - Oggetto: Diplomati magistrale –inserimento GAE -rinuncia R.G.N. 21758/2018 Pag.avverso la sentenza n. 22/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 9/02/2018 R.G. n. 538/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoche:

1. la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, insegnanti precari nelle scuole dell’infanzia e primaria delle province di Monza e Brianza, inseriti nelle graduatorie di Istituto, intesa ad ottenere l’accertamento, nei confronti del MIUR, del proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - rivendicato in quanto in posses so di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 – valevoli, per il triennio scolastico 2014/17;

2. Corte territoriale evidenziava che il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ritenuto titolo abilitante all’insegnamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994, dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998 e dal d.m. 10 marzo 1997, non costituiva requisito sufficiente a fondare il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie anzidette, in quanto gli appellanti avrebbero dovuto, entro il 31.12.2006, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, e ciò in conseguenza dell’intervenuta trasformazione di queste in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ormai da considerare chiuse, con divieto di ulteriori inserimenti eccetto quelli espressamente previsti dalla stessa lett. c) del citato comma 605; aggiungeva che il divieto di nuovi inserimenti, peraltro implicito nella creazione di graduatorie ad esaurimento previste al fine dare una soluzione al fenomeno del precariato storico in ambito scolastico, era stato ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, che aveva escluso la possibilità di nuovi inserimenti nelle menzionate graduatorie; sottolineava, poi, che non valeva invocare un effetto erga omnes de lle sentenze del giudice amministrativo di annullamento del d.m. n. 235 del 2014, che aveva precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie, in quanto lo stesso decreto ministeriale non conteneva norme generali ed astratte, ma si limitava a dettare i criteri per la presentazione delle domande e per l’aggiornamento delle graduatorie, senza contare R.G.N. 21758/2018 Pag.che anche l’eventuale rimozione erga omnes del detto d.m. non avrebbe inciso, comunque, sulla posizione dei ricorrenti in assenza di norme di rango primario che consentissero il loro inserimento, ora per allora, nelle graduatorie ad esaurimento;

3. i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

4. il difensore dei ricorrenti ha presentato breve memoria di desistenza alla domanda e rinuncia al ricorso.

Consideratoche: 1.la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;

2. l’art. 390 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, modifiche qui non applicabili) richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass., S.U., n. 3876/2010);

4. poiché la notificazione della rinuncia, ai fini dell’accettazione, è necessaria solo quando vi sia unaparte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del gi udizio, qualora non vi siano controparti costituite la suddetta notifica non rileva ai fini dell’estinzione;

5. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali tutti hanno depositato distinti atti di rinuncia (dovendosi dare, in ogni caso, atto che tali atti di rinunciasono stati notificati al Miur - ancorché non costituito -a mezzo pec all ’ indirizzo [OSCURATO:EMAIL]);

6. quanto agli altri ricorrenti, la dichiarazione del difensore, il quale ha rappresentato che,in virtù della successiva legislazione intervenuta in materia e della previsione di concorsi anche straordinari per l ’ ingresso in ruolo, “è venuto meno l’interesse ad agire dei ricorrenti e, quindi, non si insiste per l’accoglimento della R.G.N. 21758/2018 Pag.domanda”, è significativa di una sopravvenuta carenza di interesse che determina l’inammissibilità del ricorso;

7. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva;

8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio, che è di stretta interpretazione, non si applica né all’estinzione(cfr. Cass. n. 19560/2015), né all’inammissibilità del gravame (non originaria) ma derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara l’inammissibilità sopravvenuta quanto agli altri ricorrenti.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21758-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA C AVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’e DELLA RICERCA; -intimato - Oggetto: Diplomati magistrale –inserimento GAE -rinuncia R.G.N. 21758/2018 Pag.avverso la sentenza n. 22/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 9/02/2018 R.G. n. 538/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1. la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, insegnanti precari nelle scuole dell’infanzia e primaria delle province di Monza e Brianza, inseriti nelle graduatorie di Istituto, intesa ad ottenere l’accertamento, nei confronti del MIUR, del proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - rivendicato in quanto in posses so di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 – valevoli, per il triennio scolastico 2014/17; 2. Corte territoriale evidenziava che il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ritenuto titolo abilitante all’insegnamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994, dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998 e dal d.m. 10 marzo 1997, non costituiva requisito sufficiente a fondare il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie anzidette, in quanto gli appellanti avrebbero dovuto, entro il 31.12.2006, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, e ciò in conseguenza dell’intervenuta trasformazione di queste in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ormai da considerare chiuse, con divieto di ulteriori inserimenti eccetto quelli espressamente previsti dalla stessa lett. c) del citato comma 605; aggiungeva che il divieto di nuovi inserimenti, peraltro implicito nella creazione di graduatorie ad esaurimento previste al fine dare una soluzione al fenomeno del precariato storico in ambito scolastico, era stato ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, che aveva escluso la possibilità di nuovi inserimenti nelle menzionate graduatorie; sottolineava, poi, che non valeva invocare un effetto erga omnes de lle sentenze del giudice amministrativo di annullamento del d.m. n. 235 del 2014, che aveva precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie, in quanto lo stesso decreto ministeriale non conteneva norme generali ed astratte, ma si limitava a dettare i criteri per la presentazione delle domande e per l’aggiornamento delle graduatorie, senza contare R.G.N. 21758/2018 Pag.che anche l’eventuale rimozione erga omnes del detto d.m. non avrebbe inciso, comunque, sulla posizione dei ricorrenti in assenza di norme di rango primario che consentissero il loro inserimento, ora per allora, nelle graduatorie ad esaurimento; 3. i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 4. il difensore dei ricorrenti ha presentato breve memoria di desistenza alla domanda e rinuncia al ricorso. Consideratoche: 1.la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 2. l’art. 390 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, modifiche qui non applicabili) richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass., S.U., n. 3876/2010); 4. poiché la notificazione della rinuncia, ai fini dell’accettazione, è necessaria solo quando vi sia unaparte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del gi udizio, qualora non vi siano controparti costituite la suddetta notifica non rileva ai fini dell’estinzione; 5. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali tutti hanno depositato distinti atti di rinuncia (dovendosi dare, in ogni caso, atto che tali atti di rinunciasono stati notificati al Miur - ancorché non costituito -a mezzo pec all ’ indirizzo [OSCURATO:EMAIL]); 6. quanto agli altri ricorrenti, la dichiarazione del difensore, il quale ha rappresentato che,in virtù della successiva legislazione intervenuta in materia e della previsione di concorsi anche straordinari per l ’ ingresso in ruolo, “è venuto meno l’interesse ad agire dei ricorrenti e, quindi, non si insiste per l’accoglimento della R.G.N. 21758/2018 Pag.domanda”, è significativa di una sopravvenuta carenza di interesse che determina l’inammissibilità del ricorso; 7. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva; 8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio, che è di stretta interpretazione, non si applica né all’estinzione(cfr. Cass. n. 19560/2015), né all’inammissibilità del gravame (non originaria) ma derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara l’inammissibilità sopravvenuta quanto agli altri ricorrenti. Così deci
Sentenza Cassazione n. 15390/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris