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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20517/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11748/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,domiciliato per legge in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege ; -resistente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di RAVENNA depositata i l 13/04/2023, r.g.n.95/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 13 aprile 2023, che ha accolto il ricorso del ricorrente e ha liquidato in suo favore la somma di euro 1.509,23 per l'attività svolta come difensore d'ufficio in un processo penale e ha poi compensato le spese del procedimento.

L'intimato Ministero della giustizia ha deposita solo “atto di costituzione”chiedendo di essere sentito all’udienza eventualmente fissata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando il provvedimento impugnato laddove dispone la compensazione delle spese di lite.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese “tenuto conto che il Ministero contumace ha reso di pronta soluzione la controversia sulla base delle sole difese del ricorrente”.

Come sostiene il ricorrente la compensazione delle spese di lite va pronunciata, ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c.

“nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (in tal senso la pronuncia di incostituzionalità della disposizione del giudice delle leggi del 19 aprile 2018, n. 77), gravi ed eccezionali ragioni che non possono identificarsi nella contumacia della parte soccombente.

L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Ravenna, che valuterà la ricorrenza o meno dei presupposti per la compensazione dele spese, considerando i parametri fissati dal legislatore all’art. 92 c.p.c. e dal giudice delle leggi con la pronuncia sopra ricordata.

Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura ritenuta fondata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11748/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,domiciliato per legge in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege ; -resistente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di RAVENNA depositata i l 13/04/2023, r.g.n.95/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 13 aprile 2023, che ha accolto il ricorso del ricorrente e ha liquidato in suo favore la somma di euro 1.509,23 per l'attività svolta come difensore d'ufficio in un processo penale e ha poi compensato le spese del procedimento. L'intimato Ministero della giustizia ha deposita solo “atto di costituzione”chiedendo di essere sentito all’udienza eventualmente fissata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando il provvedimento impugnato laddove dispone la compensazione delle spese di lite. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese “tenuto conto che il Ministero contumace ha reso di pronta soluzione la controversia sulla base delle sole difese del ricorrente”. Come sostiene il ricorrente la compensazione delle spese di lite va pronunciata, ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c. “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (in tal senso la pronuncia di incostituzionalità della disposizione del giudice delle leggi del 19 aprile 2018, n. 77), gravi ed eccezionali ragioni che non possono identificarsi nella contumacia della parte soccombente. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Ravenna, che valuterà la ricorrenza o meno dei presupposti per la compensazione dele spese, considerando i parametri fissati dal legislatore all’art. 92 c.p.c. e dal giudice delle leggi con la pronuncia sopra ricordata. Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura ritenuta fondata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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