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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44946/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uk-k7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine ai plurimi fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente risulta generico nella parte in cui, senza rivolgere critiche alla decisione che ha enunciato gli elementi che, relativamente alla pluralità di episodi, consentiva di ritenere sussistente la responsabilità, contesta collettivamente il quadro indiziario senza individuare, in concreto, le dedotte carenze della decisione; rilevato che la censura rivolta alla parte della decisione che ha confermato l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 è reiterativa di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale, che apprezzato il dato ponderale della sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina caduta in sequestro, la capacità di operare con differenti tipologie di sostanza stupefacente e la intensa attività di spaccio, plurimi elementi che portavano ad escludere la lieve offensività della condotta, elementi che hanno portato, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, ad escludere che le condotte fossero sussumibili nella ipotesi lieve di cui allOart. 73, comma 5, d.P.R. cit.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uk-k7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine ai plurimi fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente risulta generico nella parte in cui, senza rivolgere critiche alla decisione che ha enunciato gli elementi che, relativamente alla pluralità di episodi, consentiva di ritenere sussistente la responsabilità, contesta collettivamente il quadro indiziario senza individuare, in concreto, le dedotte carenze della decisione; rilevato che la censura rivolta alla parte della decisione che ha confermato l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 è reiterativa di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale, che apprezzato il dato ponderale della sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina caduta in sequestro, la capacità di operare con differenti tipologie di sostanza stupefacente e la intensa attività di spaccio, plurimi elementi che portavano ad escludere la lieve offensività della condotta, elementi che hanno portato, sulla base di un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, ad escludere che le condotte fossero sussumibili nella ipotesi lieve di cui allOart. 73, comma 5, d.P.R. cit.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 44946/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris