CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 39361/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2117-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2117/2021 avverso la sentenza n. 20553/2020 della CORTE SUPREMA DI Numero sezionale 10608/2021Numero di raccolta generale 39361/2021 CASSAZIONE, depositata il 29/09/2020; Data pubblicazione 10/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi per la revocazione della sentenza n. 20553/2020 del 29 settembre 2020. 2.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], mentre l’altro intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. 3.Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Il ricorrente ha presentato memoria. 4.Questa Corte, con la sentenza n. 20553/2020 del 29 settembre 2020, rigettò il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduta), [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1376/2016 della Corte d’appello di Firenze, con cui era stato respinto il gravame conto la decisione di primo grado resa dal Tribunale di Pistoia, che aveva condannato il Pellegrino alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 283.000,00 data in mutuo, dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. un contratto di compravendita e simulato un contratto preliminare, entrambi relativi ad un immobile sito in Arzachena. 5.La sentenza n. 20553/2020, nel dichiarare inammissibili il quinto ed il sesto motivo del ricorso per cassazione, affermò che: “I motivi dal quarto al sesto possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Essi sono inammissibili perché privi di specificità rispetto alla ratio decidendi. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2117/2021 Numero sezionale 10608/2021 Proseguendo nell'artificioso frazionamento della valutazione globale Numero di raccolta generale 39361/2021Data pubblicazione 10/12/2021 espressa dalla Corte territoriale, al fine di ricostruire il significato negoziale della scrittura del 16 febbraio 2005, il ricorso continua a non cogliere che la vicenda della permuta dei titoli non rappresenta l'oggetto della controversia. La Corte territoriale, peraltro, a differenza di quanto indicato nel sesto motivo di ricorso, non ha mai affermato che il credito del Moroni troverebbe il suo fondamento formale nell'escussione del pegno avente ad oggetto i titoli intestati al primo (e il rilievo priva dell'indispensabile presupposto logico le considerazioni sviluppate in tale motivo). Tale escussione è individuata come uno dei momenti che ha condotto le parti alla redazione della scrittura nel 16 febbraio 2005. Ne segue che è del tutto irrilevante indugiare - come i ricorrenti fanno nel quarto e nel quinto motivo - sui modi nei quali il rapporto tra le parti avrebbe potuto evolversi a seguito di siffatta escussione. La Corte ha solo accertato che, a seguito dell'escussione dei titoli del Moroni, non era risultata alcuna condotta che, nel quadro del regolamento programmato con la scrittura del 7 aprile 2004, avesse comportato un riequilibrio dei rapporti patrimoniali tra le parti”. Al proposito, il ricorrente per revocazione (primo motivo) illustra il contenuto della scrittura privata del 7 aprile 2004, il contenuto della sentenza di secondo grado, la natura del contratto di permuta, le conseguenze dell’escussione del pegno costituito il 17 giugno 2002, e conclude che la sentenza della Corte di Cassazione è “frutto di una svista percettiva sull’intero oggetto del contendere”, non avendo compreso che la “vicenda della permuta dei titoli” è “l’oggetto della controversia”. Inoltre, la sentenza revocanda (secondo motivo) avrebbe erroneamente supposto l’inesistenza nella sentenza della Corte d’appello della individuazione del fondamento del credito del Moroni nell'escussione del pegno. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2117/2021 Numero sezionale 10608/2021 Ancora nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380Numero di raccolta generale 39361/2021-bis, comma Data pubblicazione 10/12/2021 2, c.p.c., il ricorrente sostiene che l’errore revocatorio in cui incorse la decisione della Corte di cassazione attiene al “totale fraintendimento della fattispecie concreta”. 6. I motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181). Non sono perciò neppure astrattamente idonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., le deduzioni, che il ricorrente porta nei suoi motivi, attinenti alla individuazione ad opera della Corte di cassazione della ratio decidendi della sentenza impugnata davanti ad essa. Il ricorso per revocazione mira a reintrodurre il "thema decidendum" originario del precedente giudizio di legittimità, e le F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2117/2021 Numero sezionale 10608/2021 doglianze formulate denunciano non un errore di fatto meramente Numero di raccolta generale 39361/2021Data pubblicazione 10/12/2021 percettivo, quanto la fallace valutazione della idoneità dei motivi del ricorso a fondare la cassazione della stessa pronuncia gravata, ovvero l’inesatta considerazione e interpretazione dell'oggetto del processo e, quindi, un errore di giudizio. Quando il ricorrente assume che costituisce errore revocatorio anche il “totale fraintendimento della fattispecie concreta”, e cioè l’errore sull'intero oggetto del contendere, trascura che si ha qui riguardo all’errore di fatto che dovrebbe giustificare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione, il quale può concernere i soli fatti sottoposti al diretto accertamento della Suprema Corte, e non pretesi errori in iudicando. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo. Non deve provvedersi al riguardo per l’intimato [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2117/2021 Numero sezionale 10608/2021 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà Numero di raccolta generale 39361/2021Data pubblicazione 10/12/2021 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P