CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 48903/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Trapani in esecuzione di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Ritenuto che le pur articolate censure prospettate dal difensore, avv. G. Glicerio, rappresentano doglianze inammissibili in sede di legittimità perché, in parte, volte a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti istruttorie di cui ha dato conto il Tribunale di sorveglianza, peraltro senza pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergénze processuali valorizzate in sede di merito. Considerato che il Tribunale ha valutato l'istanza con ragionamento lineare e ineccepibile, rispetto alla quale le censure prospettate si appalesano, per altra parte, manifestamente infondate, tenuto conto che l'asserito difetto di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P esid