CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 10 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 24 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, 612, 582 e 635 cod. pen. nonché all'art. 4 L. n. 110/1975. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva, risulta privo di specificità a fronte delle argomentazioni con cui il Collegio territoriale, in ossequio ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha ampiamente motivato in merito al rapporto tra i reati, per cui si procede, e il precedente penale del ricorrente, evidenziando a pagina 4 della sentenza impugnata che i reati in esame erano evocativi di una spiccata pericolosità sociale dell'imputato e dimostravano un'assoluta sua spregiudicatezza nonché l'indifferenza rispetto alla precedente condanna; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente