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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 12912/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costei pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 21 settembre 2017, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Bari il 27 settembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a denunciare la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non si confronta con quanto puntualmente argomentato in punto di responsabilità nella sentenza di primo grado (vedasi pag. 3 in ordine al riconoscimento dell'imputata grazie alle chiarissime immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza) e nella sentenza impugnata (vedasi pag. 3, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come il difensore appellante non si fosse confrontato con l'indicazione delle prove illustrate dal primo Giudice nella sentenza, ovverosia con l'indicazione del contenuto della testimonianza delle commesse dell'esercizio commerciale e con l'indicazione del contenuto delle riprese di videosorveglianza che comprovavano l'azione furtiva) e nessuna censura di contenuto determinato spiega in punto di trattamento sanzionatorio; - che i due motivi di appello aggiunti in data 3 agosto 2022, che lamentavano la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e la mancata esclusione della recidiva, erano comunque inammissibili, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari.» (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343), mentre nel caso di specie né sull'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. perì. né sulla recidiva erano stati fatti specifici motivi nell'appello principale; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costei pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 21 settembre 2017, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Bari il 27 settembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a denunciare la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non si confronta con quanto puntualmente argomentato in punto di responsabilità nella sentenza di primo grado (vedasi pag. 3 in ordine al riconoscimento dell'imputata grazie alle chiarissime immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza) e nella sentenza impugnata (vedasi pag. 3, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come il difensore appellante non si fosse confrontato con l'indicazione delle prove illustrate dal primo Giudice nella sentenza, ovverosia con l'indicazione del contenuto della testimonianza delle commesse dell'esercizio commerciale e con l'indicazione del contenuto delle riprese di videosorveglianza che comprovavano l'azione furtiva) e nessuna censura di contenuto determinato spiega in punto di trattamento sanzionatorio; - che i due motivi di appello aggiunti in data 3 agosto 2022, che lamentavano la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e la mancata esclusione della recidiva, erano comunque inammissibili, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari.» (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343), mentre nel caso di specie né sull'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. perì. né sulla recidiva erano stati fatti specifici motivi nell'appello principale; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estenso
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