CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 11291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6595-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 2992/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA per il periodo d'imposta 2012 con il quale l'Ufficio contestava l'omessa applicazione dell'IVA per il servizio reso da banca Esperia (poi confluita mediante fusione in [OSCURATO:SOCIETA].) in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di un contratto di regolamento-amministrazione di strumenti finanziari e di trattamento ordini OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio) stipulato fra le parti nel 2010; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha in essere con la banca Esperia (come emerge dal contratto) solo mandati di gestione individuale di portafogli e una serie di attività prodromiche alle stesse per le quali vige il regime di esenzione IVA e la banca non risulta depositaria delle quote di una attività di OICR; peraltro la banca Esperia non è autorizzata dalla banca d'Italia a svolgere la funzione di depositaria di titoli. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia Ric. 2020 n. 06595 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 3 della direttiva del Consiglio della CEE n. 85/611/CEE, degli artt. 36 e 38 del d.lgs. n. 58 del 1998, degli artt. 1766 e 1838 c.c. e degli artt. 1, 3 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per non avere la sentenza impugnata qualificato il contratto in esame come contratto di deposito titoli come tale soggetto al pagamento dell'IVA. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 feb raio 2022. [OSCURATO:PERSONA] i ci IL C