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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16600/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla prova della penale responsabilità, al mancato riconoscimento della desistenza, nonché in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono privi di puntuale correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici territoriali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 — 11); che, in particolare, gli stessi hanno adeguatamente argomentato la responsabilità del prevenuto per il tentativo di rapina aggravata sub B), analizzando le evidenze che attestano l'intrapresa esecuzione dell'illecito e l'impossibilità di configurare la desistenza attiva e hanno illustrato le fonti su cui riposa la colpevolezza per le condotte strumentali di furto e porto abusivo d'arma; rilevato quanto alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale che il rinvio operato dalla Corte d'Appello agli argomenti reiettivi già spesi in relazione alla posizione del nipote coimputato [OSCURATO:PERSONA] sfugge a censura in quanto già il primo giudice (pagg. 28-29) aveva accomunato la posizione degli imputati sia nel diniego delle attenuanti generiche sia nella valutazione della recidiva qualificata, evidenziando che entrambi sono gravati da numerosi e gravi precedenti penali che ne attestano l'elevata capacità criminale, si pongono in piena continuità con i fatti a giudizio e ne segnalano l'ingravescente pericolosità; i giudici d'appello hanno, altresì, chiarito che i curriculum dei due imputati sono nella sostanza sovrapponibili sicchè le considerazioni svolte alle pagg. 6-7 assolvono adeguatamente l'obbligo di motivazione in relazione alla posizione del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla prova della penale responsabilità, al mancato riconoscimento della desistenza, nonché in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono privi di puntuale correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici territoriali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 — 11); che, in particolare, gli stessi hanno adeguatamente argomentato la responsabilità del prevenuto per il tentativo di rapina aggravata sub B), analizzando le evidenze che attestano l'intrapresa esecuzione dell'illecito e l'impossibilità di configurare la desistenza attiva e hanno illustrato le fonti su cui riposa la colpevolezza per le condotte strumentali di furto e porto abusivo d'arma; rilevato quanto alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale che il rinvio operato dalla Corte d'Appello agli argomenti reiettivi già spesi in relazione alla posizione del nipote coimputato [OSCURATO:PERSONA] sfugge a censura in quanto già il primo giudice (pagg. 28-29) aveva accomunato la posizione degli imputati sia nel diniego delle attenuanti generiche sia nella valutazione della recidiva qualificata, evidenziando che entrambi sono gravati da numerosi e gravi precedenti penali che ne attestano l'elevata capacità criminale, si pongono in piena continuità con i fatti a giudizio e ne segnalano l'ingravescente pericolosità; i giudici d'appello hanno, altresì, chiarito che i curriculum dei due imputati sono nella sostanza sovrapponibili sicchè le considerazioni svolte alle pagg. 6-7 assolvono adeguatamente l'obbligo di motivazione in relazione alla posizione del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
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