CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 19682/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato atteso che ai fini della ritualità della notifica al difensore, in caso di nuova nomina, occorre avere riguardo alla data in cui è stata disposta la notificazione del decreto di citazione a giudizio e non a quella in cui è stata eseguita (Sez. 3, n. 20931 del 11/03/2009, Rv. 243864); ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente motivato su tutti i profili afferenti alle questioni devolute con i motivi di appello, considerato che il ricorrente addirittura ripropone in parte anche questioni che sono state già accolte (improcedibilità del reato di cui all'art. 612 ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en