CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21135/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulla 4à recidiva ritenuta nella forma reiterata specifica ed infraquinquennale, è manifestamente infondato stante il divieto legislativo dell'invocato bilanciamento, espressamente previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] si stent)-- La Presidente