Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 30677/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/04/2021 dalla Corte d'Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 13/02/2019 dal Tribunale di Gorizia, con la quale - per quanto qui rileva - CITRANO Giovanni era stato condannato alla pena di giustizia, nella propria qualità di amministratore unico e legale rappresentante della EUREKA s.r.I., in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta a lui ascritto al capo B) della rubrica, limitatamente alla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2010 (fatto commesso il 30/09/2011; quanto alla residua analoga imputazione concernente l'anno di imposta 2009, il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione).

In particolare, la Corte d'Appello ha limitato la confisca diretta del profitto del reato, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ai soli fatti per cui era intervenuta condanna e limitatamente al danaro eventualmente esistente nelle casse della società, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa trasmissione al difensore delle conclusioni del P.G. nel giudizio di appello.

Si censura la sentenza per essersi limitata a richiamare l'esistenza in atti di una mail n data 13/04/2021, da parte della Cancelleria, senza avvedersi che in tale occasione quest'ultima, pur dando atto di un precedente erroneo invio, aveva anche in questo caso per errore allegato un file concernente altro procedimento (n. :1460-18) anziché quello relativo al procedimento che qui rileva (n. 1460-19).

In altri termini, si evidenzia che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale - il difensore non aveva mai ricevuto le conclusioni del P.G., a causa degli errori segnalati (probabilmente dovuti alla trattazione anche degli altri processi nella medesima udienza), con conseguente nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita.

2.2. Violazione di legge con riferimento al mancato rispetto del termine a comparire nella notifica all'imputato per il giudizio di appello.

Si evidenzia che tale notifica era stata disposta dopo che il difensore, con apposita memoria, aveva segnalato l'omesso adempimento, peraltro Effettuato solo in data 22/04/2021, ovvero senza il rispetto del termine a comparire per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si segnala, al riguardo, che la notifica era stata effettuata dopo il deposito delle conclusioni ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 13;7 del 2020, e nello stesso giorno in cui scadeva il termine per il deposito delle repliche alle conclusioni del P.G.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

Si censura la sentenza per aver valorizzato, con riferimento ai rilievi concernenti la notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado, il fatto che l'ufficiale giudiziario avesse annotato che il CITRANO era "sconosciuto" al domicilio dichiarato, legittimando il ricorso alla notifica ex art.161 comma 4 cod. proc. pen.

A tal proposito si evidenzia che il decreto relativo al giudizio di appello era stato notificato a mani dell'imputato dai Carabinieri di Monfalcone, presso la residenza dell'imputato - coincidente con la sede della EUREKA - dopo che il CITRANO aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] revocando la precedente elezione di domicilio.

Su tali basi, la difesa deduce la 2 nullità delle notifiche dei decreti introduttivi del giudizio di appello e di primo grado, "poiché la residenza dell'imputato era conosciuta - e non solo conoscibile - aliunde".

2.4. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Si lamenta la mancata considerazione dell'incensuratezza, della procedura di accertamento con adesione, della scarsa rilevanza delle imposte evase, dell'accordo raggiunto ex art. 48 d.lgs. 546/1992, della redazione del [OSCURATO:PERSONA] da parte di un professionista delegato, del momento di assunzione della carica di legale rappresentante.

2.5. Violazione di legge con riferimento alla prescrizione del reato.

Si evidenzia che, in caso di accoglimento del terzo motivo, il reato dovrebbe ritenersi estinto sin dal 30/09/2019, e che comunque il termine prescrizionale deve ritenersi decorso al 30/09/2021 con la conseguente necessità di dichiarare l'estinzione e di revocare la confisca, disposta ex art. 240 cod. pen. (che presuppone una pronuncia di condanna).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso„ rilevando la manifesta infondatezza delle censure prospettate.

4. Con memoria di replica, il difensore ribadisce le argomentazioni svolte con i motivi, insistendo per il loro accoglimento.

CONSIDERATO :IEN DIRITTO

1. La fondatezza delle questioni processuali dedotte con il primo ed il secondo motivo impone di ritenere estinta per intervenuta prescrizione anche la residua imputazione di dichiarazione fraudolenta, essendo ormai ampiamente decorso, alla data odierna, il termine massimo decennale anche per la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2010.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, l'esame degli atti del fascicolo processuale consente di ritenere fondata la prospettazione difensiva, compendiata nelle conclusioni presentate in appello ai sensi dell'art. 23-bis c1.1. n. 137 del 2020: a fronte di un primo errato invio delle conclusioni del P.G. (erano state inviate le conclusioni del proc. n. 1286/19 imp.

VAGIC), segnalato dalla difesa a mezzo mail, la Cancelleria aveva effettuato un secondo invio, anch'esso errato perché avente in allegato le conclusioni relative non già al procedimento n. 1460/19 a carico del CITRANO, ma a quello n. 1460/18 a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. la copia della mail allegata nel corpo del ricorso, e le conclusioni nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] allegate agli atti).

Risulta quindi condivisibile la censura difensiva alla motivazione 3 della Corte territoriale, che aveva ritenuto la questione superata grazie alla seconda mail inviata dalla Cancelleria.

3. Altrettanto fondata deve ritenersi l'eccezione di tardiviità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata - a seguito di specifica segnalazione difensiva - solo in data 22/04/2021, ovvero a soli cinque giorni dalla celebrazione dell'udienza in appello.

Né d'altra parte è possibile ritenere tardiva la proposizione in questa sede, essendo l'adempimento intervenuto non solo dopo la trasmissione delle conclusioni difensive, ma anche dopo la scadenza del termine per replicare alle conclusioni del P.G.

4. Manifestamente infondata è invece la questione dedotta con il terzo motivo, volta a rimettere in discussione la ritualità della notifica del decreto introduttivo del giudizio di primo grado.

Ritualità che è invece da ritenere indiscussa, essendosi perfezionata la notifica con la consegna al difensore, ai sensi del comma 4 dell'art.161 cod. proc. pen., dopo l'attestazione dell'ufficiale giudiziario dell'essere il CITRANO risultato "sconosciuto" al domicilio dichiarato (cfr. in argomento Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01, secondo la quale «l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.»).

E' poi superfluo evidenziare che nessun rilievo può assumere, nella valutazione della regolarità della notifica che qui rileva, le modifiche intervenute nel giudizio di secondo grado nel quale, tra l'altro, il CITRANO ha revocato la propria precedente dichiarazione di domicilio, nominando il nuovo difensore.

5. Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere del tutto rituale l'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ed impongono di annullare senza rinvio agli effetti penali la sentenza emessa dalla Corte territoriale, per essere anche il residuo reato estinto per intervenuta prescrizione (decisione che all'evidenza rende ultroneo l'esame delle censure svolte in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche).

6. Devono essere invece tenute ferme le statuizioni relative alla confisca.

La più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte si è infatti consolidata nel ritenere applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità 4 dell'imputato (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Sacrati, Rv. 282374 - 01).

L'espressa esclusione della confisca per equivalente, disposta dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata, rende nel caso di specie irrilevante la controversa questione dell'applicabilità dell'art. 578-bis, nei casi appunto di confisca per equivalente, anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione.

P.Q.NII.

Annulla senz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/04/2021 dalla Corte d'Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 13/02/2019 dal Tribunale di Gorizia, con la quale - per quanto qui rileva - CITRANO Giovanni era stato condannato alla pena di giustizia, nella propria qualità di amministratore unico e legale rappresentante della EUREKA s.r.I., in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta a lui ascritto al capo B) della rubrica, limitatamente alla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2010 (fatto commesso il 30/09/2011; quanto alla residua analoga imputazione concernente l'anno di imposta 2009, il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione). In particolare, la Corte d'Appello ha limitato la confisca diretta del profitto del reato, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ai soli fatti per cui era intervenuta condanna e limitatamente al danaro eventualmente esistente nelle casse della società, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa trasmissione al difensore delle conclusioni del P.G. nel giudizio di appello. Si censura la sentenza per essersi limitata a richiamare l'esistenza in atti di una mail n data 13/04/2021, da parte della Cancelleria, senza avvedersi che in tale occasione quest'ultima, pur dando atto di un precedente erroneo invio, aveva anche in questo caso per errore allegato un file concernente altro procedimento (n. :1460-18) anziché quello relativo al procedimento che qui rileva (n. 1460-19). In altri termini, si evidenzia che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale - il difensore non aveva mai ricevuto le conclusioni del P.G., a causa degli errori segnalati (probabilmente dovuti alla trattazione anche degli altri processi nella medesima udienza), con conseguente nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita. 2.2. Violazione di legge con riferimento al mancato rispetto del termine a comparire nella notifica all'imputato per il giudizio di appello. Si evidenzia che tale notifica era stata disposta dopo che il difensore, con apposita memoria, aveva segnalato l'omesso adempimento, peraltro Effettuato solo in data 22/04/2021, ovvero senza il rispetto del termine a comparire per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si segnala, al riguardo, che la notifica era stata effettuata dopo il deposito delle conclusioni ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 13;7 del 2020, e nello stesso giorno in cui scadeva il termine per il deposito delle repliche alle conclusioni del P.G. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. Si censura la sentenza per aver valorizzato, con riferimento ai rilievi concernenti la notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado, il fatto che l'ufficiale giudiziario avesse annotato che il CITRANO era "sconosciuto" al domicilio dichiarato, legittimando il ricorso alla notifica ex art.161 comma 4 cod. proc. pen. A tal proposito si evidenzia che il decreto relativo al giudizio di appello era stato notificato a mani dell'imputato dai Carabinieri di Monfalcone, presso la residenza dell'imputato - coincidente con la sede della EUREKA - dopo che il CITRANO aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] revocando la precedente elezione di domicilio. Su tali basi, la difesa deduce la 2 nullità delle notifiche dei decreti introduttivi del giudizio di appello e di primo grado, "poiché la residenza dell'imputato era conosciuta - e non solo conoscibile - aliunde". 2.4. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si lamenta la mancata considerazione dell'incensuratezza, della procedura di accertamento con adesione, della scarsa rilevanza delle imposte evase, dell'accordo raggiunto ex art. 48 d.lgs. 546/1992, della redazione del [OSCURATO:PERSONA] da parte di un professionista delegato, del momento di assunzione della carica di legale rappresentante. 2.5. Violazione di legge con riferimento alla prescrizione del reato. Si evidenzia che, in caso di accoglimento del terzo motivo, il reato dovrebbe ritenersi estinto sin dal 30/09/2019, e che comunque il termine prescrizionale deve ritenersi decorso al 30/09/2021 con la conseguente necessità di dichiarare l'estinzione e di revocare la confisca, disposta ex art. 240 cod. pen. (che presuppone una pronuncia di condanna). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso„ rilevando la manifesta infondatezza delle censure prospettate. 4. Con memoria di replica, il difensore ribadisce le argomentazioni svolte con i motivi, insistendo per il loro accoglimento. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. La fondatezza delle questioni processuali dedotte con il primo ed il secondo motivo impone di ritenere estinta per intervenuta prescrizione anche la residua imputazione di dichiarazione fraudolenta, essendo ormai ampiamente decorso, alla data odierna, il termine massimo decennale anche per la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2010. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, l'esame degli atti del fascicolo processuale consente di ritenere fondata la prospettazione difensiva, compendiata nelle conclusioni presentate in appello ai sensi dell'art. 23-bis c1.1. n. 137 del 2020: a fronte di un primo errato invio delle conclusioni del P.G. (erano state inviate le conclusioni del proc. n. 1286/19 imp. VAGIC), segnalato dalla difesa a mezzo mail, la Cancelleria aveva effettuato un secondo invio, anch'esso errato perché avente in allegato le conclusioni relative non già al procedimento n. 1460/19 a carico del CITRANO, ma a quello n. 1460/18 a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. la copia della mail allegata nel corpo del ricorso, e le conclusioni nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] allegate agli atti). Risulta quindi condivisibile la censura difensiva alla motivazione 3 della Corte territoriale, che aveva ritenuto la questione superata grazie alla seconda mail inviata dalla Cancelleria. 3. Altrettanto fondata deve ritenersi l'eccezione di tardiviità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata - a seguito di specifica segnalazione difensiva - solo in data 22/04/2021, ovvero a soli cinque giorni dalla celebrazione dell'udienza in appello. Né d'altra parte è possibile ritenere tardiva la proposizione in questa sede, essendo l'adempimento intervenuto non solo dopo la trasmissione delle conclusioni difensive, ma anche dopo la scadenza del termine per replicare alle conclusioni del P.G. 4. Manifestamente infondata è invece la questione dedotta con il terzo motivo, volta a rimettere in discussione la ritualità della notifica del decreto introduttivo del giudizio di primo grado. Ritualità che è invece da ritenere indiscussa, essendosi perfezionata la notifica con la consegna al difensore, ai sensi del comma 4 dell'art.161 cod. proc. pen., dopo l'attestazione dell'ufficiale giudiziario dell'essere il CITRANO risultato "sconosciuto" al domicilio dichiarato (cfr. in argomento Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01, secondo la quale «l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.»). E' poi superfluo evidenziare che nessun rilievo può assumere, nella valutazione della regolarità della notifica che qui rileva, le modifiche intervenute nel giudizio di secondo grado nel quale, tra l'altro, il CITRANO ha revocato la propria precedente dichiarazione di domicilio, nominando il nuovo difensore. 5. Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere del tutto rituale l'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ed impongono di annullare senza rinvio agli effetti penali la sentenza emessa dalla Corte territoriale, per essere anche il residuo reato estinto per intervenuta prescrizione (decisione che all'evidenza rende ultroneo l'esame delle censure svolte in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche). 6. Devono essere invece tenute ferme le statuizioni relative alla confisca. La più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte si è infatti consolidata nel ritenere applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità 4 dell'imputato (cfr. ad es. Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Sacrati, Rv. 282374 - 01). L'espressa esclusione della confisca per equivalente, disposta dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata, rende nel caso di specie irrilevante la controversa questione dell'applicabilità dell'art. 578-bis, nei casi appunto di confisca per equivalente, anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione. P.Q.NII. Annulla senz
Sentenza Cassazione n. 30677/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris