CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 20 settembre 2023 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 8 febbraio 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto continuato e aggravato in concorso ascrittogli al capo 2) dell'imputazione perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela e per l'effetto rideterminava la pena in relazione alla residua imputazione di cui al capo 1) in anni due e mesi sei di reclusione ed ero 1.000,00 di multa.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione all'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla mancata diminuzione della pena complessivamente inflitta nonostante la Corte territoriale avesse emesso la su ricordata statuizione di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 2) dell'imputazione. Assumeva in particolare che all'esito del giudizio di primo grado l'imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica e condannato alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa (secondo il seguente calcolo: pena base, anni sei, pena che la Corte d'Appello, a fronte dell'impugnazione del solo imputato, aveva lasciato immutata - effettuando un nuovo calcolo che aveva visto la modifica della pena base - nonostante avesse emesso declaratoria di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 2), ciò in violazione del disposto di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., a tenore del quale "In ogni caso se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita". 4. Con il secondo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla quantificazione della pena complessivamente inflitta e all'aumento di pena applicato per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il secondo. Ed invero, risulta in effetti dalla lettura delle sentenze di merito che l'imputato, con la sentenza di primo grado, era stato dichiarato colpevole in relazione a tutti i reati contestati e condannato alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, pena che la Corte d'Appello, a fronte dell'impugnazione del solo imputato, aveva lasciato immutata nonostante avesse emesso declaratoria di non doversi procedere in relazione a uno dei due reati satellite, quello di furto, ciò in palese violazione del disposto di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., a tenore del quale "In ogni caso se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita". 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Ap