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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05126/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .7" [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso, anche alla luce degli argomenti indicati nella memoria depositata, sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova del fatto che Luggeri, quando aveva deciso di aderire al sodalizio mafioso nell'aprile 2011, avesse già preventivato di commettere anche i successivi reati di rapina aggravata e di detenzione di sostanze stupefacenti.

Con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, infatti, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02).

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, facendo buon governo del sopra citato principio giurisprudenziale, ha rigettato la richiesta, evidenziando che i reati di rapina aggravata e di detenzione di sostanze stupefacenti erano stati determinati da evenienze contingenti e non prevedibili (il condannato aveva sottratto un quantitativo di quattro chili di eroina a un soggetto che gli aveva appena mostrato la sostanza stupefacente al fine di vendergliela), anche considerando che tali reati erano stati posti in essere in concorso con soggetti estranei al gruppo associativo di riferimento (ma inseriti in un diverso sodalizio mafioso).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .7" [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso, anche alla luce degli argomenti indicati nella memoria depositata, sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova del fatto che Luggeri, quando aveva deciso di aderire al sodalizio mafioso nell'aprile 2011, avesse già preventivato di commettere anche i successivi reati di rapina aggravata e di detenzione di sostanze stupefacenti. Con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, infatti, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). Il giudice dell'esecuzione, pertanto, facendo buon governo del sopra citato principio giurisprudenziale, ha rigettato la richiesta, evidenziando che i reati di rapina aggravata e di detenzione di sostanze stupefacenti erano stati determinati da evenienze contingenti e non prevedibili (il condannato aveva sottratto un quantitativo di quattro chili di eroina a un soggetto che gli aveva appena mostrato la sostanza stupefacente al fine di vendergliela), anche considerando che tali reati erano stati posti in essere in concorso con soggetti estranei al gruppo associativo di riferimento (ma inseriti in un diverso sodalizio mafioso). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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