CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 26433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28831-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto R.G.N. 28831/2017 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1574/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/06/2017 R.G.N. 230/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata , la Corte di Appello di Bari, in riformadella sentenza di primo grado, ha ritenuto fondata la pretesa azionata dall'INPS, con avvisi di addebito, in riferimento a contributi fissi e sanzioni dovuti dall’attuale ricorrente, socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in considerazione della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, rideterminate le somme dovute in considerazione dell’intervenuto sgravio parziale di talune somme indebitamente pretese a titolo di sanzioni amministrative; 2. av verso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi , ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso; 3. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 4. il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole di violazione di legge, per essere la Corte di merito ricorsa a presunzioni e per avere erroneamente valutato il modello 730, in particolare il quadro RK, è inammissibile per l’inadeguata deduzione critica dell’argomento presuntivo usato dai giudici del merito e per la sollecitazione, in sostanza rivolta a questa Corte, di un esame del merito; 5. in continuità con i principi ripetutamente affermati da questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, come tale, non è deducibile come vizio di violazione di norme di diritto bensì solo ai sensi e nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (v., fra le altre, Cass. n. 17720 del 2018); 6. stessa sorte segue il secondo motivo di ricorso con il quale, pur deducendo la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., si svolg ono censur e estranee al paradigma del mezzo non spendibile per la richiesta, comunque inammissibile nel giudizio di legittimità, di un nuovo apprezzamento del materiale probatorio; 7. in concl usione, il ricorso è inammissibile; 8. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, non appalesandosi vizi della notificazione del controricorso, tempestivamente ritentata con la corretta instaurazione del contraddittorio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del l’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ri