CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 gennaio 1988 avverso la sentenza resa l' 11 Marzo 2021 dalla CORTE di APPELLO di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 23 ottobre 2018, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per concorso nei delitti di rapina pluriaggravata e sequestro di persona e, avendo escluso alcune circostanze aggravanti della rapina, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato. Si addebita al Lazzara di avere preso parte, unitamente ad altri quattro complici, ad una rapina a mano armata in danno di un autoarticolato che i correi provvedevano a bloccare utilizzando due autovetture e, in particolare, di essersi posto alla guida del mezzo rapinato, mentre i complici costringevano l'autista a salire a bordo della vettura in loro possesso, impedendogli di uscire per un tempo apprezzabile. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 533, 546 e 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e alla verifica della prospettazione accusatoria, in quanto la motivazione della sentenza non si confronta con la ricostruzione offerta dall'imputato, che ha sostenuto di essere stato costretto sotto minaccia a porsi alla guida dell'autoarticolato e di averlo abbandonato non appena gli era stato possibile, posteggiandolo nella prima piazzola di sosta disponibile e scappando a piedi. 2.2 Violazione degli articoli 56 commi 3 tre e quattro cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della desistenza volontaria o in subordine del recesso attivo poiché la corte di appello non ha considerato che l'imputato dopo essersi posto alla guida del veicolo rapinato si è fermato e lo ha abbandonato in una piazzola di sosta, dopo poche centinaia di metri, così ponendo in essere un comportamento di desistenza volontaria. In ogni caso la corte avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante del recesso attivo, poiché l'evento non si è verificato e l'azione del Lazzara si è interrotta volontariamente, a prescindere dall'intervento della Polizia. 2.3 violazione degli artt. 56, 628 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della configurabilità del tentativo di rapina, poiché la corte ha negato che la condotta abbia integrato un mero tentativo, affermando che la Polizia è intervenuta solo dopo la sottrazione della refurtiva quando il Lazzara, ponendosi alla guida del camion, ne aveva acquisito l'autonoma disponibilità, ma non ha tenuto conto che l'azione dei rapinatori è sempre rimasta sotto il controllo degli agenti intervenuti e non si è mai verificato un autonomo impossessamento del bene sottratto. 2.4 violazione dell'art. 605 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al reato di sequestro di persona, in quanto la condotta in oggetto deve ritenersi assorbita dal reato di rapina poiché la libertà del Salanitri non è stata privata per un tempo superiore a quello necessario per consumare tale delitto, sì da potersi ritenere configurata l'autonoma ipotesi di reato contestata al Lazzara. La difesa ha evidenziato che al fine di commettere la rapina era necessario evitare che il conducente rimanesse libero e potesse dare l'allarme, al fine di consentire che l'impossessamento della merce fosse effettivo. La Corte non ha al riguardo formulato adeguata motivazione e non ha considerato il modestissimo tempo trascorso, meno di un minuto dal momento in cui la persona offesa è stata fatta scendere dall'autoarticolato ed è salita sulla [OSCURATO:PERSONA] e il momento in cui l'auto è stata fermata dalla Polizia e l'autista liberato. 2.5 Violazione dell'art. 116 comma due codice penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata individuazione del concorso anomalo, poiché la corte ha affermato che nel caso in esame ricorre un'ipotesi di concorso ordinario, malgrado Lazzara non abbia posto in essere né la minaccia con armi né la privazione della libertà della persona offesa, in quanto la condotta dell'imputato interviene in un piano criminoso concordato con gli altri complici, ma tale motivazione, a giudizio del ricorrente, non è condivisibile. 2.6 violazione dell'articolo 114 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod.pen. per colui che abbia avuto un ruolo del tutto marginale nell'esecuzione del reato concorsuale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto si limita a reiterare le medesime censure già sollevate con i motivi di appello, senza confrontarsi con le esaustive e corrette risposte formulate al riguardo dalla corte territoriale. Inoltre le censure risultano manifestamente infondate e tendono ad introdurre doglianze di merito inammissibili in questa sede . Di contro la Corte ha respinto, con considerazioni logicamente ineccepibili, l'alternativa ricostruzione difensiva secondo cui l'imputato sarebbe stato ignaro del piano criminoso dei correi e, coinvolto col pretesto di svolgere una attività lavorativa regolare, sarebbe stato costretto a porsi alla guida dell'autoarticolato rapinato; in particolare ha indicato ed esposto dettagliatamente gli elementi di fatto che smentiscono tale fantasiosa versione dei fatti, valorizzando quanto osservato dagli operatori di PG che hanno descritto un'azione fulminea e perfettamente sincronizzata tra i correi, e tali argomentazioni non appaiono né contraddittorie né manifestamente illogiche. 1.2 Idonea ed esaustiva motivazione è stata resa anche in ordine al diniego del riconoscimento della desistenza volontaria e del recesso attivo invocati dalla difesa, poiché il Lazzara ponendosi alla guida dell'autoarticolato e allontanandosi dal luogo della rapina si è impossessato della refurtiva, anche se per un breve arco di tempo, e ha consumato il delitto allo stesso ascritto in concorso. Giova ribadire in questa sede che in tema di rapina, la consumazione del delitto si realizza non appena l'agente si sia impossessato, con violenza o minaccia, della cosa, e cioè allorché la cosa sottratta passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima del relativo potere di dominio o di vigilanza. Ne consegue che anche un possesso temporaneo della cosa vale ad integrare il momento consumativo, in quanto anche in tal caso le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi. (nella specie, il bottino fu recuperato dalle forze dell'ordine solo dopo l'inseguimento e l'arresto dei malviventi). (Sez. 4, Sentenza n. 20031 del 06/02/2003 Ud. (dep. 02/05/2003 ) Rv. 225641 - 01, Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud. (dep. 23/03/2017 ) Rv. 269848 - 01). Sebbene l'azione dei rapinatori si sia svolta sotto il costante controllo delle Forze dell'Ordine, il reato di rapina è stato portato a consumazione poiché l'autoarticolato e il suo carico di merce sono stati recuperati soltanto dopo l'impossessamento da parte dell'imputato, che ne ha conseguito la piena disponibilità, allontanandosi dal luogo della rapina alla guida del veicolo, poi abbandonato in un'area di sosta. Ne consegue che, in presenza di un reato consumato, non possono prospettarsi la desistenza volontaria o il recesso attivo, poiché tali istituti ricorrono solo in presenza di un tentativo.Inoltre l'abbandono della refurtiva è stato cagionato dall'intervento della Polizia che aveva tratto in arresto gli altri complici dell'imputato, rendendo impossibile il trasbordo della merce custodita nel veicolo sottratto. 1.4 In ordine al quarto motivo di ricorso, va ribadito in questa sede che il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen. solo quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che è sufficiente che la privazione della libertà personale della vittima si sia protratta per un tempo successivo alla perpetrazione della rapina, essendo ininfluente il numero esatto dei minuti). (Sez. 2 - , Sentenza n. 18913 del 28/04/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv. 283182 - 01) Nel rispetto dei principi sopra esposti e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, la corte ha ritenuto integrata la condotta di sequestro, consistita nel costringere la persona offesa a salire a bordo dell'autovettura e a trattenerlo con la forza durante l'inseguimento di polizia, in quanto si protraeva anche dopo la consumazione della rapina e l'allontanamento dell'autoarticolato, sicché la privazione della libertà non coincideva con il tempo strettamente necessario per eseguire la rapina ma costituiva un'ulteriore condotta illecita, al fine di garantirsi l'impunità del primo reato già consumato. 1.5 Certamente non ricorrono le attenuanti del concorso anomalo nel reato di sequestro poiché tale condotta è stata all'evidenza concordata con gli altri complici e rientra nel programma criminoso accettato e condiviso dall'imputato. 1.6 Allo stesso modo appaiono del tutto condivisibili le argomentazioni formulate al fine di escludere l'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale, ove si consideri che l'imputato si è posto alla guida del camion oggetto della rapina e si è allontanato, così ponendo in essere una condotta essenziale per l'esecuzione del reato. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiarare inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 ottobre 2022 Il consigli