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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34835/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Esaminato il ricorso (così riqualificato il reclamo) proposto avverso l'ordinanza del 14g/03/2026, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Genova ha respinto l'istanza di autorizzazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di detenzione domiciliare, per essere autorizzato ad uscire per recarsi a prestare attività lavorativa presso la sua autocarrozzeria; [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze attengono a profili in fatto e a valutazioni in merito, precluse alla verifica di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara in P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] ara Calaselice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Esaminato il ricorso (così riqualificato il reclamo) proposto avverso l'ordinanza del 14g/03/2026, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Genova ha respinto l'istanza di autorizzazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di detenzione domiciliare, per essere autorizzato ad uscire per recarsi a prestare attività lavorativa presso la sua autocarrozzeria; [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze attengono a profili in fatto e a valutazioni in merito, precluse alla verifica di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara in P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] ara Calaselice
Sentenza Cassazione n. 34835/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris