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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 1985

Cassazione n. 05467/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1985 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 10 gennaio 2021 il Tribunale di Trani ha rideterminato la pena, applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 3 febbraio 2015 del Tribunale di Trani, in anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000 di multa.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen., essendo competente quale giudice dell'esecuzione la Corte di appello di Bari, giudice che aveva pronunciato sentenza in data 5.12.2018, irrevocabile il 19.2.2019, ultima condanna divenuta definitiva al momento della presentazione della domanda.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.

A norma dell'art. 665 cod. proc. pen. la competenza del giudice dell'esecuzione è individuata in relazione all'autorità giudiziaria che ha pronunciato l'ultima condanna, al momento della presentazione dell'istanza, divenuta irrevocabile.

Qualora tale pronuncia sia stata appellata, è competente il giudice di primo grado solo se il giudizio di appello ha confermato la sentenza di primo grado ovvero se l'ha riformata "soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili".

Nel caso in esame, l'istanza della parte è stata depositata in data 25 maggio 2021 e, all'epoca, l'ultima condanna divenuta irrevocabile, in data 19 febbraio 2019, era quella pronunciata dalla Corte di appello di Bari, in data 5 dicembre 2018 - in riforma della sentenza di primo grado.

L'ordinanza impugnata, pronunciata da giudice funzionalmente incompetente, va dunque annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.

Così deciso il 10 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore iculk D g-77.

O f.'3 16 FEB 2022 [OSCURATO:PERSONA].R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1985 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 10 gennaio 2021 il Tribunale di Trani ha rideterminato la pena, applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 3 febbraio 2015 del Tribunale di Trani, in anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000 di multa. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen., essendo competente quale giudice dell'esecuzione la Corte di appello di Bari, giudice che aveva pronunciato sentenza in data 5.12.2018, irrevocabile il 19.2.2019, ultima condanna divenuta definitiva al momento della presentazione della domanda. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. A norma dell'art. 665 cod. proc. pen. la competenza del giudice dell'esecuzione è individuata in relazione all'autorità giudiziaria che ha pronunciato l'ultima condanna, al momento della presentazione dell'istanza, divenuta irrevocabile. Qualora tale pronuncia sia stata appellata, è competente il giudice di primo grado solo se il giudizio di appello ha confermato la sentenza di primo grado ovvero se l'ha riformata "soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili". Nel caso in esame, l'istanza della parte è stata depositata in data 25 maggio 2021 e, all'epoca, l'ultima condanna divenuta irrevocabile, in data 19 febbraio 2019, era quella pronunciata dalla Corte di appello di Bari, in data 5 dicembre 2018 - in riforma della sentenza di primo grado. L'ordinanza impugnata, pronunciata da giudice funzionalmente incompetente, va dunque annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore iculk D g-77. O f.'3 16 FEB 2022 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ,. , - kir\-,\A,,,,,,,,,, 0 -., \_ e ' -- ' 0 1\is\e,tA \".. -t,A, U.,:3'L~ru, cyl,'• L'' ,e. ,. r'4 ,., -e''' - ( ,- ,-, )1.- - ...... , J ;k ,i,,sk.rti: k ;'''\--Z.Q.). '\;\ s'L-k-'-',) ti4 CA,k_al., ___ "),e'v'-\-- Q Cn1_-1,- .l-0 a x, 1 \\ uu, Q,___..\..k,,_ (A).-() 'Yjn",à_ U..\, \'' ‘..LAr' \- 2,- --':' K) t`k. \ \ , :( \.Q,' ,,,cecl. (-)1-1.--k- QT\-ick,\ Lk.-ctku.,i-k. -k r , (' Q1,, v „,-;:), „ -,) I ,..1.1,0 v., iclu,.A., "..:4.Q. ,n:.e,..(1- {.-,,t^ v_. , ' g, CL il h. , L À. `?.)'.) e ‘ e. e . , P. i'',L i(.:./t,!,„(„ L._ . , ) Q1nw:\v) tkea \ .4,\JsQ()-L,,,. o t), `L. *( . C-),\ ( ue...7)'?,-",- _.,(\,-,rj .,-(, \ ‘',,r\-t_ \•• e'\^: •::-) 1-"(U-,- (jV: L'.n{,, Q). kkl- Ae 1 ,r .t C ;ii,,)‘ z / e) , i i , f, ),_ cs (,) k.t).),L, - e:A.,' . -'(, ---5\s,s`b,-_, v C nv,-.A.,--, e;\1-\---1/4:2 ( - • .. - ' ''' ' ' ' I.• , I D i k.. x ;., / nri.E.-, ,,k,,,-, ‘'.",,,_ C.,:j.,, i',
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