CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23756/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso (così qualificato dalla Corte di appello di Bari) di [OSCURATO:PERSONA] ed il provvedimento impugnato; Considerato che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non iscritto, al momento della presentazione, nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., assorbita ogni ulteriore questione, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.MROMN, lì 2..6 61V. 2026. [OSCURATO:PERSONA] ILFuN7 IDIZIARTO 2