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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11742/2022

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a seguente ORDINANZA sulla richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; esaminati i motivi dell'istanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nuova istanza di rimessione di processo a suo carico, pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano per i reati di cui agli artt. 341-bis e 336 cod. pen., deducendo che erroneamente la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile precedente istanza in quanto non notificata alle parti; Ritenuto che anche l'odierno istanza è inammissibile in quanto reiterativa e relativamente alla quale solo assertivamente è stato prospettato che la Corte di cassazione avesse erroneamente rilevato l'inammissibilità per difetto di notifica alle altre parti.

Ed invero deve anche in questo caso sottolinearsi come dagli atti allegati non risultino le notifiche prescritte a pena di inammissibilità (in relazione alla data di notifica, decisamente precedente all'odierna istanza).In ogni caso risulta del tutto inconferente e generico, oltre che manifestamente infondato, l'assunto che è alla base dell'istanza, correlato al mancato accoglimento della richiesta istruttoria e riferita a mancate indagini della magistratura inquirente verso un centro di interessi politico- affa ristico- mafiosi.

Si tratta, infatti, di prospettazioni che non rappresentano, come prescritto dall'art. 45 cod. proc. pen., gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che pregiudichino la libera determinazione delle persone o la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinino motivi di legittimo sospetto, trattandosi di prospettazione dii cui non è dato apprezzare l'incidenza sull'ufficio giudiziario nel suo complesso, fermo restando che questioni inerenti alla fondatezza dell'accusa formulata non possono di per sé dare fondamento ad un'istanza di rimessione.

Rilevato, pertanto, che all'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene di dover determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] G fior no [OSCURATO:PERSONA] DEPOSir-[OSCURATO:PERSONA],E3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; esaminati i motivi dell'istanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nuova istanza di rimessione di processo a suo carico, pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano per i reati di cui agli artt. 341-bis e 336 cod. pen., deducendo che erroneamente la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile precedente istanza in quanto non notificata alle parti; Ritenuto che anche l'odierno istanza è inammissibile in quanto reiterativa e relativamente alla quale solo assertivamente è stato prospettato che la Corte di cassazione avesse erroneamente rilevato l'inammissibilità per difetto di notifica alle altre parti. Ed invero deve anche in questo caso sottolinearsi come dagli atti allegati non risultino le notifiche prescritte a pena di inammissibilità (in relazione alla data di notifica, decisamente precedente all'odierna istanza).In ogni caso risulta del tutto inconferente e generico, oltre che manifestamente infondato, l'assunto che è alla base dell'istanza, correlato al mancato accoglimento della richiesta istruttoria e riferita a mancate indagini della magistratura inquirente verso un centro di interessi politico- affa ristico- mafiosi. Si tratta, infatti, di prospettazioni che non rappresentano, come prescritto dall'art. 45 cod. proc. pen., gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che pregiudichino la libera determinazione delle persone o la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinino motivi di legittimo sospetto, trattandosi di prospettazione dii cui non è dato apprezzare l'incidenza sull'ufficio giudiziario nel suo complesso, fermo restando che questioni inerenti alla fondatezza dell'accusa formulata non possono di per sé dare fondamento ad un'istanza di rimessione. Rilevato, pertanto, che all'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene di dover determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere e sore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] G fior no [OSCURATO:PERSONA] DEPOSir-[OSCURATO:PERSONA],E3
Sentenza Cassazione n. 11742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris