CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18086/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante, appresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorre nt e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente - enei confronti di 3 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 3 /20 2 2 , pubblicata i n data3 gennaio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. Con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato, proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell’esecuzione aveva concesso all’aggiudicatario del bene pignorato, “ 3 [OSCURATO:SOCIETA]. ” , la richiesta proroga del termine per versare il prezzo offerto. Introdotto il giudizio di merito, il Tribunale ha rigettato le domande formulate dal debitore esecutato, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. ed in favore della 3 [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate in euro 3.972,00 per compensi, oltre accessori di legge, in base ai parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2004, aggiornati dal d.m. n. 37/2018, ‹‹tenendo conto dell’attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia (indeterminabile/complessità bassa, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi e precisamente di opposizione al decreto del G.E. del 9.5.2018)››. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La “3 [OSCURATO:SOCIETA].”, Agenzia delle Entrate -Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la ‹‹ violazione dell’art. 2233 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 6, l. n. 247/2012 e del d.m. n. 55/2014 (art. 360 n. 3 c.p.c.)››, censura la liquidazione delle spese del giudizio, operata dal Tribunale, facendo rilevare che il valore dei giudizi di opposizione agli atti esecutivinon è “sempre e comunque” indeterminato e di complessità bassa. Richiamando precedenti di questa Corte di legittimità, evidenzia che il valore avrebbe dovuto, piuttosto, coincidere con il “prezzo” al quale era stato aggiudicato e trasferito l’immobile, dal momento che il debitore aveva opposto dapprima il decreto che aveva consentito la proroga del termine per il deposito del prezzo di aggiudicazione e, successivamente, i consequenziali provvedimenti, quali l’ordine di liberazione ed il decreto di trasferimento; e ciò perché “gli effetti economici” degli atti impugnati non potevano che coincidere con il prezzo offerto e pagato dalla aggiudicatrice 3 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] – prosegue la ricorrente - avrebbe , quindi, dovuto liquidare le competenze nella misura indicata nel corso del giudizio (pari ad euro 12.678,00, avuto riguardo ai valori m inimi, e pari ad euro 21.387,00, se riferitaai valori medi). 2. Con il secondo motivo,rubricato ‹‹ Violazione dell’art. 2233 c.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 6, l. 247/2012 e del d.m. n. 55/2014 (art. 360 n. 3 c.p.c.)››, la ricorrente, censurando la sentenza impugnata per la medesima ragione già esposta con il primo motivo, soggiunge che nel giudizio di opposizione , essendo stato acquisito il fascicolo dell’esecuzione ( dal quale si poteva desumere l’ammontare dei crediti insinuati alla procedura), il giudice 4 avrebbe anche potuto applicare il “correttivo” suggerito da questa Corte con la sentenza n. 6637/2017, procedendo alla liquidazione con riguardo allo scaglione fino ad euro 260.000,00. 3. I due motivi articolati, che prospettano la medesima questione, ossia l’erroneità del criterio di determinazione del valore della causa, possono essere congiuntamente scrutinati e sono fondati. 3.1. In continuità con il consolidato orientamento di questa Corte, il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, va determinato in relazione al “peso” economico dellecontroversie e dunque: (a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione investa un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia noto , la causa va ritenuta di valore indeterminabile (Cass., sez. 3, 23/01/2014, n. 1360 ; Cass., sez. 3, 06/12/2022, n. 35878). 3.2. L’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. promossa da [OSCURATO:PERSONA] era volta alla caducazione degli atti del processo esecutivo e, in particolare, della aggiudicazione del bene; perciò, facendo applicazione dei superiori principi, nel caso di specie, ha errato il Tribunale a ritenere il valore della causa “indeterminabile”, dovendo, piuttosto, il valore essere determinato in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione proposta e, dunque, proprio con riguardo al prezzo offerto e pagato dalla aggiudicataria(euro 450.000,00). 3.3. A ciò va aggiunto che l’indeterminabilità del valore della causa non può farsi discendere, diversamente da quanto sostenuto a pag. 9 del controricorso, dalla domanda — formulata in via subordinata dal Cottone nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di merito della opposizione — di condanna ‹‹ al pagamento dell’importo dovuto per equivalente oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dall’istante..››; tale domanda non è stata esaminata dal Tribunale perché avanzata ‹‹ in via subordinata ma anche in via condizionata›› e , dunque , ritenuta ‹‹ improcedibile ›› (in tal senso, Cass., sez. 2, 25/05/2016, n. 10876, la quale ha affermato che ai fini della determinazione del valore della causa non si deve tenere conto d’una domanda riconvenzionale di danno “manifestamente improponibile”). 4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata in relazione alle censure svoltee la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente liquidazione, in favore dell’odierna ricorrente, per le spese del giudizio di merito della somma di euro 12.700,00, oltre accessori di legge, importo che si ottiene applicando i parametri minimi del d.m. n. 55/2014 ed assumendo quale valore della controversia euro 450.000. Difatti, per le prestazioni professionali esaurite anteriormente al 23 ottobre 2022, data di entrata in vigore del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, la liquidazione delle spese processuali deve essere compiuta secondo i parametri del previgente d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018(Cass., sez. U, 14/11/2022, n. 33482).Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa sul punto la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo la causa nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di spese del giudizio di merito , del la somma di euro 12.700,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.773,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esb