CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria difensiva e le note di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dll'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha condannato il Ministero delle Finanze al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 6.000 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, in relazione al periodo di sotto- posizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicatagli dal 26 ottobre 2012 al 20 novembre 2012 in relazione ai reati di cui agli artt. 353, 476 cod. pen., 21 I. n. 646 del 1982 e 81 e 323, comma 2, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, provvedimento poi annullato con ordinanza del Tribunale del riesame. La vicenda processuale trovava il suo epilogo in due distinti procedi- menti: a) con sentenza del G.I.P. del medesimo ufficio del 30 giugno 2017 era assolto dal reato di cui all'art. 353 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed era dichiarata prescritta la contravvenzione ex art. 21 I. n. 646 del 1982; b) con sentenza del Tri- bunale di L'Aquila era assolto dai reati di cui agli artt. 476 e 323 cod. pen. perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale ha ritenuto l'applicazione della misura cautelare non causai- mente riconducibile ad una condotta rimproverabile all'imputato. Alla luce del pregiu- dizio subito per effetto della pubblicazione della notizia dell'arresto su vari organi di informazione, della relativa notorietà dello Strassil negli ambiti di riferimento della professione da lui svolta e del clamore mediatico, ha aumentato l'importo di cui al calcolo aritmetico ad euro 6.000. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha escluso ogni derivazione causale tra l'arresto dello Strassil e gli ulteriori occorsi pregiudizievoli illustrati nel ricorso. Con riferimento alla sospensione disposta dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Roma, nell'ordinanza impugnata si è evidenziato che non era stata indicata la du- rata di tale provvedimento. In ordine al fermo delle somme di cui il soggetto atten- deva la liquidazione, la Corte territoriale ha considerato che il provvedimento era stato adottato in epoca ben successiva alla revoca della misura cautelare, per cui esso doveva essere correlato non tanto alla misura cautelare, quanto alla pendenza del procedimento col quale lo Strassil risultava indagato per reati che avevano pre- giudicato anche interessi economici statali. Analogamente, l'organo giudicante ha evidenziato che il provvedimento di revoca del nulla osta sicurezza era stato adottato in epoca significativamente successiva alla liberazione dello Strassil e che non esplicitava le ragioni della sua adozione, per cui risultava del tutto arbitrario riconnetterne le cause all'ingiusta privazione della libertà. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione.Si deduce che la valutazione equitativa effettuata dall'organo giudicante non po- teva tradursi in arbitrio, essendo esso chiamato a compiere un ragionevole apprez- zamento di tutte le circostanze, che nel caso concreto avevano potuto avere incidenza positiva o negativa sull'ammontare del pregiudizio e a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito a ciascuna di esse, in modo da rendere evidente il per- corso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. La Corte di merito, nel negare la riconducibilità dei pregiudizi lamentati alla mi- sura degli arresti domicilíari: a) ha omesso di considerare la lamentata e documentata riduzione del reddito professionale dello Strassil e la perdita del valore commerciale dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA].; b) ha dato rilevanza alla non perfetta coincidenza temporale tra l'adozione della misura cautelare e gli eventi pregiudizievoli suddetti, nonostante si trattasse di circostanza di per sé irrilevante ai fini dell'individuazione del rapporto di derivazione causale; c) ha erroneamente affermato, contraddicendone il conte- nuto, che la documentazione allegata dal ricorrente avrebbe posto gli eventi pregiu- dizievoli lamentati in correlazione non tanto alla misura cautelare, quanto alla pen- denza del procedimento, nel quale lo Strassil risultava indagato per reati che avevano pregiudicato anche interessi economici dello Stato. 2.1.1. In ordine alla sospensione dall'Ordine degli Ingegneri, la circostanza dell'intervenuta sospensione, era stata allegata dallo Strassil non in funzione di un mancato guadagno e dell'impossibilità di svolgere la propria attività professionale in tale periodo, quanto piuttosto al discredito che lo aveva colpito a seguito della diffu- sione negli ambiti di riferimento della professione da lui svolta della notizia della di tale provvedimento. Quindi, la durata del provvedimento di sospensione non aveva assunto (né avrebbe potuto assumere) rilevanza rispetto al lamentato pregiudizio e alla valutazione della sua entità. In assenza di un provvedimento di condanna a carico dello Strassil (e, quindi, non ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 19 e 35 cod. pen.), la decisione del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma doveva essere necessariamente ricondotta alla notizia dell'arresto dell'iscritto e ritenuta sufficiente a giustificare una sospensione cautelativa per il tempo neces- sario a verificare l'esistenza di illeciti deontologici connessi ai fatti contestati. 2.1.2. Con riferimento al provvedimento di fermo amministrativo della Presi- denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile - del 4 luglio 2013, emerge che l'attività di indagine della pubblica amministrazione era iniziata nel no- vembre 2012, con nota prot. N. 80499 del 29 novembre 2012, a seguito della notizia dell'arresto e che il blocco dei pagamenti era intervenuto il 25 gennaio 2013, ben prima del rinvio a giudizio disposto dal G.U.P. del Tribunale di L'Aquila. Pertanto, il blocco dei pagamenti era scaturito sulla scorta della sola notizia dell'adozione di prov- vedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria.2.1.3. Quanto alla revoca del N.O.S., si sottolinea che le abilitazioni di sicurezza sono rilasciate dall'[OSCURATO:PERSONA] per la Segretezza (UCSe) dopo aver accertato l'af- fidabilità della persona - fisica o giuridica - in termini di fedeltà alle Istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto. La revoca dell'abilitazioni di sicurezza era stata disposta su iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (medesimo soggetto che, a suo tempo, ne aveva richiesto il rilascio), il quale ne aveva dato comunicazione allo Strassil con nota prot. 0811P/NOS del 7 luglio 2013; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era tra i destinatari del provvedimento di fermo amministrativo del 4 luglio 2013. Vista la sostanziale coincidenza temporale dei due provvedimenti era ragionevole ricondurre la revoca del N.O.S. alle informazioni divulgate dalla Presidenza del Con- siglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile in data 4 luglio 2013. Se tale ultimo provvedimento era stato in concreto attuato sulla scorta della sola notizia dell'adozione di provvedimenti restrittivi da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], per proprietà transitiva, medesima origine doveva essere concretamente riconosciuta al provvedimento di revoca del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.4. Relativamente al mancato affidamento diretto ed indiretto di nuovi incari- chi professionali, la Corte di appello non ha valutato l'interruzione del flusso di affi- damenti di attività in favore dello [OSCURATO:SOCIETA]. (allo stesso riconducibile), con conseguenti riduzione del reddito e perdita del valore commerciale dell'azienda. Tra l'altro risultava una perfetta coincidenza temporale tra la contrazione dei redditi e l'adozione delle misure restrittive del novembre 2012. Valutando tale circostanza, il Giudice della riparazione non avrebbe potuto logicamente ricondurre il pregiudizio sofferto dallo Strassil al tenore delle conversazioni intercettate o al precedente coin- volgimento in altra indagine per ulteriori reati consimili, per i quali era stato assog- gettato due anni prima alla misura custodiate carceraria. 2.2. Col secondo motivo di ricorso, lo Strassil lamenta la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha erroneamente escluso il nesso causale tra l'arresto dello Strassil e le ulteriori conseguenze pregiu- dizievoli lamentate dal ricorrente rispetto alla sua sfera professionale. La diffusione della notizia dell'adozione nei confronti dello Strassil della misura restrittiva aveva determinato l'immediato arresto degli incarichi in corso ed il man- cato affidamento di nuovi incarichi professionali con una coincidenza temporale per- fetta, che rendeva evidente il nesso causale tra l'adozione della misura cautelare e t l'arresto degli incarichi professionali. Non sono state considerate tutte le circostanze, che nel caso concreto potevano aver avuto incidenza positiva o negativa sull'ammon-tare del pregiudizio, in modo da consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Non sono stati indicati i criteri as- sunti a base del procedimento valutativo, senza i quali è impossibile il controllo dell'i- ter logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione. E' possibilità, d'altronde, valutare, nella determinazione dell'indennizzo, anche i pregiudizi di natura patrimoniale subiti dal richiedente in conseguenza dell'ingiusta detenzione e/o della diffusione della relativa notizia. Ne consegue, la necessità di considerare - tra le circostanze incidenti sull'ammontare del pregiudizio sofferto - anche la riduzione del reddito conseguita alla diffusione della notizia dell'arresto e al connesso discredito professionale. 2.3. Con memoria difensiva e con note di replica, la difesa dello Strassil fornisce ulteriori elementi a sostegno della propria tesi ed insiste nella richiesta di accogli- mento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso specificati. Va premesso che l'istituto di cui agli artt. 314 e segg. cod. proc. pen. è uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, derivando il pregiudizio subito da una legittima attività dell'autorità giudiziaria. L'equa riparazione scaturisce infatti da un rapporto di solidarietà civile diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti rispetto al fisiologico danno da privazione della libertà (Sez. 4, n. 129 del 31/01/1994, Rv. 196974; n. 1911 del 22/11/1994, Rv. 200002). I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo do- vuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 201035; Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della ripara- zione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà. La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essere opportu- namente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo nu- merico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione con- creta. Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiu- dizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della li- bertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 252026). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ri- percussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quello ag- ganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della deten- zione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferi- mento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e per così dire fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limita- tivo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di credito sociale (Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237). Sul piano più strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di pren- dere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarci- mento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integra- lità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39815 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, cod. proc. pen) è però costante l'affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione I è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è tem- perato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente solle- citato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insinda- cabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555). Costituisce corollario di tale principio l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conse- guenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze. Inoltre, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità che può solo verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento senza sindacare la sufficienza o insuffi- cienza della indennità liquidata a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente ar- bitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721; Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424). Il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispon- dente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429). In particolare, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzial- mente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare op- portunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo arit- metico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situa- zioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072, relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con la quale il giudice distrettuale aveva provveduto alla liquidazione dell'indennizzo uti- lizzando, quale unico parametro idoneo a compensare tutti gli effetti derivanti dall'in- giusta detenzione, il solo criterio aritmetico, senza un adeguato approfondimento motivazionale in merito alla perdita di chanches lavorative, sebbene adeguatamente rovate).2. Alla luce dei principi suesposti, debbono ritenersi fondate le censure prospet- tate dal ricorrente con riferimento al diniego del riconoscimento, di ulteriori danni non patrimoniali, rispetto a quelli liquidati, con specifico riferimento al mancato affida- mento di nuovi incarichi professionali. Invero la Corte territoriale ha ritenuto di accedere alla richiesta di liquidazione in relazione agli ulteriori danni, limitandosi ad esaminare il solo profilo del discredito subito dallo Strassil in relazione alla pubblicazione della notizia dell'arresto sui quoti- diani. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, pertanto, ha omesso di approfondire la problematica relativa alla perdita degli incarichi in corso e di chances lavorative di analoga natura. In conclusione, che la motivazione sottostante alla decisione della Corte di ap- pello appare sul punto del tutto carente. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, infatti, deve valutare le specificità, positive o nega- tive, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente il criterio aritmetico in relazione a tutte le diverse situazioni sottoposte al suo esame e, in particolare, esa- minando analiticamente gli ulteriori pregiudizi lamentati dal ricorrente. Un'eventuale implementazione dell'indennizzo rivendicato è giustificata dal ri- chiamo, ex art. 315, comma 3, cod. proc. pen, delle disposizioni in materia di errore giudiziario (artt. 643 e segg. cod. proc. pen.), quanto agli elementi (conseguenze personali e quindi anche professionali oltre che familiari) di cui il giudice deve tener conto ai fini della decisione, in guisa da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le di- verse voci di danno elencate dall'art. 643 cit.. Restano assorbite le ulteriori doglianze prospettate dal ricorrente. 3. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, affinché, previa valutazione delle specificità, positive o negative, del caso di specie, in base ai principi fin qui richiamati, valuti l'opportunità di integrare o meno il risultato del calcolo, rivalutando i profili lavorativi e considerando altresì gli even- tuali ulteriori pregiudizi (se adeguatamente doc