CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02324/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.HALILOVIC Barbara ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten- za indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Milano che la aveva riconosciuta colpevole del reato di furto tentato pluri-aggravato di un portafoglio custodito all'interno di borsa detenuta dalla persona offesa presso la stazione ferroviaria di Milano. 2. La ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti, assumendo la mancanza della destrezza nella sottrazio- ne del portafoglio e l'assenza del collegamento tra l'impossessamento del bene e la stazione ferroviaria, non ricorrendo nella specie le condizioni per affermare che la condotta criminosa aveva avuto per oggetto il bagaglio di un viaggiatore, nonché vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostan- ze attenuanti generiche. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, argomentati in fatto, privi di confronto con la motivazione della sentenza impu- gnata e ripropositivi di analoghe censure sollevate dinanzi al giudice di appello e da questo adeguatamente considerate e respinte con corretta motivazione priva di contraddizioni e di illogicità evidenti, e pertanto non suscettibili di sindacato ulteriore dinanzi al giudice di legittimità. Con motivazione prive di contraddizioni è stato poi escluso il beneficio delle cir- costanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali e dell'assenza di ragioni di rneritevolezza. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente <