CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 48548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Letta la memoria di replica alla requisitoria del PG del 10/10/2023 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con l'allegato, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite, quali eredi di ta- bacco Andrea, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589bis cod. pen./commesso in Avezzano il 16/7/2023 proponevano appello al Tribunale del riesame di L'Aquila avverso il decreto emesso dal GUP Tribunale di Avezzano in data 7-14/6/2023, con il quale è stato disposto ed eseguito il dissequestro in favore del terzo [OSCURATO:PERSONA] dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] Z06 nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589bis co. 1 e 2 n. 1 cod. pen. Lamentavano gli appellanti che il Gip non avesse pronunciato il dissequestro nel contraddittorio delle parti e chiedevano, pertanto, la revoca e/o l'annullamento di quel provvedimento. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 3/7/2023i ha convertito l'appello in ricorso per cassazione rilevando l'esistenza di un contrasto in sede di legittimità sul regime di impugnazione dei decreti di dissequestro (o di rigetto della richiesta di revoca del sequestro) emessi dal Gup nel corso dell'udienza preliminare, e che la risoluzione dello stesso era stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 33959 del 2022. Ritenevano, pertanto, i giudici aquilani che apparisse più coerente dare con- tinuità all'orientamento, già espresso con proprie precedenti decisioni, secondo il quale tali provvedimenti sono impugnabili mediante il ricorso per cassazione. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe, cui hanno fatto seguito le osservazioni di replica a firma del difensore dei ricorrenti. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, le Sezioni Unite sono intervenute con la sentenza n. 32938 del 2023 (Sez. U, n. 32938 del 19/1/2023, L., Rv. 284993) per ricomporre il segnalato contrasto interpretativo in merito al regime di impugnazione dei provvedimenti del giudice dell'udienza preliminare riguardanti la richiesta di dissequestro di beni sot- toposti a sequestro probatorio. E hanno affermato, con una statuizione suscettibile di essere estesa anche ai provvedimenti di revoca del sequestro (cfr. punto 8 della sentenza, ove si fa riferimento a tutti i provvedimenti del giudic:e dell'udienza pre- liminare che decidono sulla richiesta di restituzione del bene sequestrato), che <<Il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall'in- teressato (in motivazione la Corte ha precisato che l'interessato ha facoltà di rei- terare la richiesta nelle successive fasi del giudizio di merito e di impugnare l'or- dinanza unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.)».3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 o