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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19061/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’impugnata sentenza;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 10/11/2025 la Corte di appello di Roma confermava lasentenza in data 31/01/2025 del Tribunale di Roma, che aveva condannato TalatAbdelgaffar Abouraya per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 allapena di mesi otto di reclusione ed euro milleduecento di multa.2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge, con riferimentoall’omessa traduzione dell’ordinanza di convalida dell’arresto e della sentenza dicondanna nella lingua conosciuta dall’imputato, con conseguente nullità di detti2.2.

Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione con riferimentoalla mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Rappresenta che ilgiudice di primo grado ha errato nel ritenere la sostanza stupefacente detenutaai fini di spaccio; che, invero, il ricorrente si era accordato con [OSCURATO:PERSONA] RabeeMohamed per un acquisto comune di sostanza stupefacente per ottenere unprezzo migliore e poi dividere l’hashish acquistato; che tale circostanza èconfermata dalla divisione in due involucri dello stupefacente; che l’acquisto digruppo non ha rilevanza penale, atteso che entrambi gli acquirenti sonoassuntori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono, quanto al primo motivo, cheha valenza assorbente.1.1.

La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione,ha affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputatoalloglotto, che non comprende la lingua italiana, integra una nullità generale aregime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che,ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e larestituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione,per la traduzione, avendo cura di precisare che l’esecuzione della traduzioneoltre “un termine congruo”, in violazione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen.,determina lo slittamento del termine per impugnare, se questo non è ancoradecorso, ovvero, se lo stesso è ormai consumato, la deducibilità della nullitàdella sentenza (Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01).

Lanullità derivante dalla mancata traduzione della sentenza, dunque, non investené il giudizio né la decisione consacrata nel dispositivo, ma soltanto la “sentenza-documento” redatta esclusivamente in lingua italiana, involgendo il momentoprocedimentale successivo alla deliberazione, ovvero la fase del procedimento incui avviene il deposito della sentenza.

Trattasi di nullità che pregiudica lapartecipazione attiva e cosciente dell’imputato, al quale deve essere garantitol’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare, ciò che puòessere assicurato solo consentendogli di comprendere e, quindi, di conoscere leragioni della sentenza, per poter effettivamente e concretamente esercitare ilproprio diritto alla difesa.

Invero, la mancata conoscenza dei motivi su cui sifonda la sentenza pregiudica la possibilità di una ragionata determinazione invista dell'impugnazione e di una efficace difesa.Quanto alla necessità di allegazione di un pregiudizio per poter dedurredetta nullità, è stato escluso in via di principio che, in presenza dell’omessatraduzione della sentenza, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attualepregiudizio, atteso che non è esigibile per il difensore l’illustrazione dei profili didoglianza che avrebbe potuto prospettare l’imputato personalmente, visto chequest'ultimo è impossibilitato all’esame diretto dell’atto perché non tradotto inuna lingua a lui comprensibile.

In altri termini, l’omessa traduzione dellasentenza produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogativedifensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all’imputato nellavalutazione del pregiudizio subito, dal momento che solo il diretto interessato èin condizione di dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi.1.2.

Nel caso di specie, risulta dal verbale dell’udienza di convalida del[OSCURATO:DATA_NASCITA] che l’arrestato “dichiara di comprendere sufficientemente la linguaitaliana” e che, tuttavia, “il procedimento viene interrotto poiché il prevenuto nonè in grado di comprendere la lingua italiana, così come risulta dallacomunicazione della notizia di reato”, in quanto, nonostante le ricerche, non èstato possibile reperire un interprete di lingua araba.Risulta, inoltre, che, all’udienza dibattimentale del 21/07/2023, alla qualel’odierno ricorrente – nelle more scarcerato, in assenza di richiesta di misuracautelare da parte del Pubblico Ministero – non era presente, il Tribunalerigettava l’eccezione di nullità del provvedimento di convalida per omessatraduzione della relativa ordinanza, in quanto “non risulta accertato chel’imputato non conoscesse del tutto la lingua italiana e che nella udienza diconvalida non si è ravvisata la necessità della traduzione dell’ordinanza diconvalida dell’arresto”.La difesa articolava specifico motivo di appello con cui deduceva la nullitàdell’ordinanza di convalida dell’arresto e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresala sentenza di condanna non tradotta.Ebbene, la Corte territoriale sullo specifico punto della mancata traduzione edella convalida e della sentenza ha omesso ogni motivazione, anche grafica,diffondendosi solo sulla necessità di procedere alla convalida negli stringentitermini imposti dal codice di rito, anche nel caso in cui non si sia potutoprocedere all’interrogatorio dell’arrestato per la sua ignoranza della linguaitaliana e per la rilevata impossibilità di reperire un interprete nel breve terminedi legge.Ritiene il Collegio che i) l’omessa traduzione del provvedimento di convalidaavrebbe dovuto essere impugnata autonomamente e che, comunque, non incidesulla validità del successivo giudizio di merito; che ii) la motivazione della Cortedi appello, comunque, non si confronti con la doglianza difensiva e che iii) lamotivazione del giudice di primo grado sia manifestamente illogica, prima ancorache contraddittoria, sol che si consideri che, per un verso, l’udienza di convalidadovette essere interrotta proprio in ragione della mancata conoscenza dellalingua italiana da parte dell’Abouraya e che, per altro verso, la mancatatraduzione della ordinanza di convalida dell’arresto non può costituire circostanzache giustifichi l’omessa traduzione della sentenza di primo grado.Orbene, essendo stata la nullità della sentenza tempestivamente eccepitacon i motivi di appello, facendo applicazione dei principi di diritto soprasintetizzati, deve essere dichiarata la nullità della sentenza-documento di primogrado, annullata senza rinvio la sentenza impugnata e disposta la restituzionedegli atti al Tribunale di Roma per la traduzione della sentenza.1.3.

Naturalmente, la traduzione della sentenza comporta anche quella ditutti gli atti successivi, ma non anche di quelli precedenti, ragion per cui vadisattesa la richiesta del Procuratore generale di declaratoria della nullità deldecreto di citazione a giudizio.

Si osserva, in proposito, che la citazione a giudiziodirettissimo non è atto "connesso e conseguente" alla ordinanza di convalidadell’arresto, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen., l’azionepenale è esercitata con la presentazione dell’arrestato e con la richiesta diconvalida.

Dunque, nel caso di giudizio direttissimo, la citazione a giudizio non"segue", ma precede l'ordinanza di convalida dell’arresto.

In conclusione – fermorestando che l’imputato, comparso all’udienza, ha diritto all’assistenza di uninterprete –, dopo la convalida dell’arresto e prima della sentenza, il Tribunalenon ha adottato provvedimenti dei quali fosse necessaria la traduzione; senzatacere che, trattandosi di nullità generale a regime intermedio, avrebbe dovutoessere eccepita.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché, limitatamenteall’omessa traduzione, la sentenza-documento del Tribunale di Roma del31/01/2025, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per latraduzione e per l’ulteriore corso.Così deciso in Roma, il giorno 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’impugnata sentenza;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10/11/2025 la Corte di appello di Roma confermava lasentenza in data 31/01/2025 del Tribunale di Roma, che aveva condannato TalatAbdelgaffar Abouraya per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 allapena di mesi otto di reclusione ed euro milleduecento di multa.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, con riferimentoall’omessa traduzione dell’ordinanza di convalida dell’arresto e della sentenza dicondanna nella lingua conosciuta dall’imputato, con conseguente nullità di detti2.2. Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione con riferimentoalla mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Rappresenta che ilgiudice di primo grado ha errato nel ritenere la sostanza stupefacente detenutaai fini di spaccio; che, invero, il ricorrente si era accordato con [OSCURATO:PERSONA] RabeeMohamed per un acquisto comune di sostanza stupefacente per ottenere unprezzo migliore e poi dividere l’hashish acquistato; che tale circostanza èconfermata dalla divisione in due involucri dello stupefacente; che l’acquisto digruppo non ha rilevanza penale, atteso che entrambi gli acquirenti sonoassuntori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono, quanto al primo motivo, cheha valenza assorbente.1.1. La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione,ha affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputatoalloglotto, che non comprende la lingua italiana, integra una nullità generale aregime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che,ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e larestituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione,per la traduzione, avendo cura di precisare che l’esecuzione della traduzioneoltre “un termine congruo”, in violazione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen.,determina lo slittamento del termine per impugnare, se questo non è ancoradecorso, ovvero, se lo stesso è ormai consumato, la deducibilità della nullitàdella sentenza (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01). Lanullità derivante dalla mancata traduzione della sentenza, dunque, non investené il giudizio né la decisione consacrata nel dispositivo, ma soltanto la “sentenza-documento” redatta esclusivamente in lingua italiana, involgendo il momentoprocedimentale successivo alla deliberazione, ovvero la fase del procedimento incui avviene il deposito della sentenza. Trattasi di nullità che pregiudica lapartecipazione attiva e cosciente dell’imputato, al quale deve essere garantitol’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare, ciò che puòessere assicurato solo consentendogli di comprendere e, quindi, di conoscere leragioni della sentenza, per poter effettivamente e concretamente esercitare ilproprio diritto alla difesa. Invero, la mancata conoscenza dei motivi su cui sifonda la sentenza pregiudica la possibilità di una ragionata determinazione invista dell'impugnazione e di una efficace difesa.Quanto alla necessità di allegazione di un pregiudizio per poter dedurredetta nullità, è stato escluso in via di principio che, in presenza dell’omessatraduzione della sentenza, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attualepregiudizio, atteso che non è esigibile per il difensore l’illustrazione dei profili didoglianza che avrebbe potuto prospettare l’imputato personalmente, visto chequest'ultimo è impossibilitato all’esame diretto dell’atto perché non tradotto inuna lingua a lui comprensibile. In altri termini, l’omessa traduzione dellasentenza produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogativedifensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all’imputato nellavalutazione del pregiudizio subito, dal momento che solo il diretto interessato èin condizione di dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi.1.2. Nel caso di specie, risulta dal verbale dell’udienza di convalida del[OSCURATO:DATA_NASCITA] che l’arrestato “dichiara di comprendere sufficientemente la linguaitaliana” e che, tuttavia, “il procedimento viene interrotto poiché il prevenuto nonè in grado di comprendere la lingua italiana, così come risulta dallacomunicazione della notizia di reato”, in quanto, nonostante le ricerche, non èstato possibile reperire un interprete di lingua araba.Risulta, inoltre, che, all’udienza dibattimentale del 21/07/2023, alla qualel’odierno ricorrente – nelle more scarcerato, in assenza di richiesta di misuracautelare da parte del Pubblico Ministero – non era presente, il Tribunalerigettava l’eccezione di nullità del provvedimento di convalida per omessatraduzione della relativa ordinanza, in quanto “non risulta accertato chel’imputato non conoscesse del tutto la lingua italiana e che nella udienza diconvalida non si è ravvisata la necessità della traduzione dell’ordinanza diconvalida dell’arresto”.La difesa articolava specifico motivo di appello con cui deduceva la nullitàdell’ordinanza di convalida dell’arresto e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresala sentenza di condanna non tradotta.Ebbene, la Corte territoriale sullo specifico punto della mancata traduzione edella convalida e della sentenza ha omesso ogni motivazione, anche grafica,diffondendosi solo sulla necessità di procedere alla convalida negli stringentitermini imposti dal codice di rito, anche nel caso in cui non si sia potutoprocedere all’interrogatorio dell’arrestato per la sua ignoranza della linguaitaliana e per la rilevata impossibilità di reperire un interprete nel breve terminedi legge.Ritiene il Collegio che i) l’omessa traduzione del provvedimento di convalidaavrebbe dovuto essere impugnata autonomamente e che, comunque, non incidesulla validità del successivo giudizio di merito; che ii) la motivazione della Cortedi appello, comunque, non si confronti con la doglianza difensiva e che iii) lamotivazione del giudice di primo grado sia manifestamente illogica, prima ancorache contraddittoria, sol che si consideri che, per un verso, l’udienza di convalidadovette essere interrotta proprio in ragione della mancata conoscenza dellalingua italiana da parte dell’Abouraya e che, per altro verso, la mancatatraduzione della ordinanza di convalida dell’arresto non può costituire circostanzache giustifichi l’omessa traduzione della sentenza di primo grado.Orbene, essendo stata la nullità della sentenza tempestivamente eccepitacon i motivi di appello, facendo applicazione dei principi di diritto soprasintetizzati, deve essere dichiarata la nullità della sentenza-documento di primogrado, annullata senza rinvio la sentenza impugnata e disposta la restituzionedegli atti al Tribunale di Roma per la traduzione della sentenza.1.3. Naturalmente, la traduzione della sentenza comporta anche quella ditutti gli atti successivi, ma non anche di quelli precedenti, ragion per cui vadisattesa la richiesta del Procuratore generale di declaratoria della nullità deldecreto di citazione a giudizio. Si osserva, in proposito, che la citazione a giudiziodirettissimo non è atto "connesso e conseguente" alla ordinanza di convalidadell’arresto, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen., l’azionepenale è esercitata con la presentazione dell’arrestato e con la richiesta diconvalida. Dunque, nel caso di giudizio direttissimo, la citazione a giudizio non"segue", ma precede l'ordinanza di convalida dell’arresto. In conclusione – fermorestando che l’imputato, comparso all’udienza, ha diritto all’assistenza di uninterprete –, dopo la convalida dell’arresto e prima della sentenza, il Tribunalenon ha adottato provvedimenti dei quali fosse necessaria la traduzione; senzatacere che, trattandosi di nullità generale a regime intermedio, avrebbe dovutoessere eccepita. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché, limitatamenteall’omessa traduzione, la sentenza-documento del Tribunale di Roma del31/01/2025, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per latraduzione e per l’ulteriore corso.Così deciso in Roma, il giorno 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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